16/8/2016 ● Politica
Io dico no
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.”
(art. 70 della vigente costituzione)
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e
soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali
concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le
altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che
determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le
funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni
di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le
norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di
cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116,
terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma,
122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto
proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e
da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente
trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un
terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni
successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione
del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia
inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei
deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione
all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla
data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati
può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione
finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera
dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti
all’esame della Camera dei deputati.” (art. 70 della riformanda costituzione)
Caro direttore, quelli sopra riportati altro non sono che l’articolo 70 della
nostra Costituzione nella versione attuale ed in quella che si vorrebbe
modificata.
Converrà che facilmente verrebbe da esclamare “alla faccia della
semplificazione” perché la nuova formulazione del principio costituzionale
risulta essere poco chiara se non (volutamente ?!) confusionaria! Infatti non
appare evidente per nulla l’abolizione del bicameralismo giacchè il senato
obbligatoriamente dovrà pronunciarsi nella promulgazione di determinate leggi e
volontariamente potrà fare lo stesso per le altre leggi che non dovessero
richiedere il passaggio obbligatorio nelle due camere.
Senza poi parlare dell’introduzione di una molteplicità di modi per
l’approvazione delle leggi che altro non fa che aumentare la confusione che già
regna sovrana nel solo sforzarsi di leggere questa “riforma”.
Se a ciò si aggiunge poi che il Senato, che quindi, per quanto su detto, di
fatto non verrà abolito, sarà composto dai politici che ad oggi risultano tra i
più corrotti (i consiglieri regionali ed i sindaci), avremo tutti i motivi per
cui dire no in occasione del referendum costituzionale.
Quel poco di buono che c’è in questa riforma, ovvero l’abolizione del CNEL, la
si sarebbe potuta fare con una leggina costituzionale e non associarla ad uno
stravolgimento tale della Costituzione. Mentre quello che avrebbe potuto essere
davvero una buona cosa, ovvero il rafforzamento del referendum abrogativo con
l’abbassamento del quorum, è stato in modo fraudolento associato ad una
richiesta di ben 800.000 firme, quasi impossibili da raggiungere.
E non parliamo della sbandierata riduzione di costi per la cosiddetta abolizione
del Senato giacchè i nuovi Senatori, se pur espressamente non stipendiati,
avranno diritto a diarie di rimborso per i giorni di soggiorno nella Capitale…
Riduzione che a detta del premier dovrebbe aggirarsi sui 500 milioni e che
vorrebbe usare come promessa elettorale per spingere a votare si, e che invece
secondo al Ragioneria dello Stato è pari a poco più di un decimo della cifra
sbadierata.
Queste solo alcune considerazioni per cui votare no al prossimo referendum ed un
invito ad approfondire meglio le ragioni del no con Alessandro Di Battista
impegnato in questi giorni in un tour coast to coast (tra Tirreno ed Adriatico)
per dire no alla modifica della Carta Costituzionale voluta da Renzi, Boschi e
Verdini. Il tour infatti approderà anche a Termoli il giorno 20 agosto:
appuntamento alle ore 21.00 a piazza Duomo.