23/12/2015 ● Cultura
"La famiglia tradizionale" [2/3]: "L’istintività della madre"
LA RAZIONALE ISTINTIVITA' DELLA MADRE TRA L'ANTICO E IL NUOVO NELLA
FAMIGLIA TRADIZIONALE
Arcangelo Pretore
Mi è d’ obbligo iniziare questo studio sulla diversità di genere declinata al
femminile dall’istintività della madre per due ordini di motiv i : il primo
perché dal punto di vista dell’etologia umana l’istintività materna connota
particolarmente il genere, anche nel sociale (tant’è che le donne che per scelta
o per altro non vivono la maternità nel proprio corpo sembrano diminuite nella
loro femminilità ) ; in secondo luogo perché sottotraccia, ricorrente
nell’alternarsi della generazioni , il consistente portato istintivo accumulato
durante l’evoluzione , determinante ai fini del successo planetario in termini
di fitness della specie , purtroppo, ha fatto sì che storicamente si
consolidassero stereotipi che hanno ingessato le donne in ruoli predefiniti da
cui derogare in passato era già indice di pruriginosa liberalità . Quindi,una
connaturata istintività femminile , qui esplicitamente ricondotta alla primaria
funzione di procreazione della donna, importante sia per l’impegno del suo tempo
vita nel periodo sufficientemente lungo della gestazione ( i canonici nove mesi)
sia nell’altrettanto impegnativo periodo di cura della prole che, intenso nei
primi mesi, nei primi anni, in modo indefinito si protrae negli anni
dell’infanzia, fino a sfumare nell’adolescenza . Tale condizione , unitamente al
dovuto lavoro nero delle donne prestato per la famiglia, in quanto anche
casalinga (un altrettanto duro lavoro economicamente non conteggiato nel
bilancio familiare svolto al fine di riprodurre la materialità del quotidiano )
storicamente ha nuociuto ed ha significativamente ritardato per le donne
l’acquisizione piena dello status di persona . Di fatto la parità formale
dell’uguaglianza di genere in Italia è stata conseguita solo in tempi recenti e
, purtroppo, in molte geografie del mondo deve essere ancora acquisita (In
Arabia Saudita solo il 13 c.m. le donne hanno potuto votare, però senza
mostrarsi in pubblico nei comizi e senza poter fare propaganda elettorale ). Il
diritto romano , relegava la donna quasi a “cosa” , posseduta dal consorte . Ci
volle l’illuminismo e Kant a ridare pari dignità al genere femminile rispetto a
quello maschile. Il filosofo rimette un po’ le cose a posto attraverso un
escamotage sostanziale che può essere più o meno così riepilogato : se l’uomo
possiede come cosa gli organi sessuali femminili, altrettanto faccia la donna ;
in tal modo, con eguale reciprocità tutto torna in pari . Ovviamente
quest’enunciazione di principio, non servì a riequilibrare diritti e doveri
all’interno della coppia né a conferire appieno lo status di persona alla donna
che per godere del diritto di voto dovette attendere in Italia le innovazioni
legislative che in qualche modo erano già implicite dalla nostra Carta
costituzionale ( una delle più avanzate in Europa) . Lo scioglimento del vincolo
del matrimonio ( divorzio) è diventata legge dello Stato solo nel 1970 ; per il
diritto di aborto legale si dovette attendere il 1978 ; com’è recente la legge
sulla violenza di genere e sulla fecondazione assistita . ( tornerò più avanti
in modo più esteso e puntuale sul percorso di emancipazione conseguito dalle
donne nell’ ultimo cinquantennio) . Non è difficile collegare il mancato
godimento degli uguali diritti della persona alle donne ( accordati tuttavia fin
dalla nascita del Diritto al genere maschile) alla diversa posizione economica
all’interno della famiglia. Supremazia riconducibile al fatto già prima
esplicitato che la produttività della donna impegnata nel lavoro domestico era
dovuta, e pertanto , le donne quando non svolgevano un lavoro dipendente o
autonomo fuori dalle mura domestiche in genere erano di fatto “a carico” del
coniuge , poiché in passato anche il lavoro di collaborazione in agricoltura nel
podere di famiglia in qualche modo era altrettanto “dovuto” . Un tradizionale
radicamento culturale locale , quello della conservazione dei beni dinastici di
evidente stampo maschilista che anche in un passato recente ha fatto leva ( come
accennavo nel precedente articolo sull’autorità del padre) anche sul fatto che i
genitori invecchiati , non godendo della pensione sociale o di vecchiaia, per il
loro sostentamento economico dovevano far affidamento sui figli maschi ( i figli
maschi erano “ u baston d’a vcchiajj”) , anche se di fatto ad accudire nella
quotidianità materialmente gli anziani genitori ( e spesso anche i suoceri)
erano sempre le donne di casa . L’INPS iniziò ad elargire la pensione ai
Coltivatori diretti solo nel 1957. Pertanto in virtù del welfare introdotto con
la pensione vi è stato e una maggiore disponibilità dei genitori a rendere
paritaria la trasmissione ereditaria delle proprietà che in passato ha
fortemente privilegiato il trasferimento di beni in linea maschile rendendo
spesso residuali i beni spettanti alla discendenza femminile . Un sostanziale,
voluto, sbilanciamento patrimoniale a favore dei figli maschi spesso scelto dal
pater familias (che ricordiamo, esercitava anche la patria potestà sui figli
ovvero era legittimato a ridurli in proprio potere) ; anche qui un “modus
vivendi “da padre padrone molto frequentato in passato. Sperequazioni
patrimoniali sotto gli occhi di tutti , soprattutto se applicate ai possedimenti
terrieri poiché i terreni aviti hanno un’estensione fisica apprezzabile ad
occhio , come ad occhio dopo i passaggi ereditari erano valutabili le quantità
ed anche la qualità ( redditività) delle quote trasmesse in eredità. Se, non
accadeva , come purtroppo accadeva, specie in passato , che erano le donne
stesse ”motu proprio”, destinatarie di quote patrimoniali ereditabili , spinte
dal conformismo ambientale o da quello familiare maggiormente condizionante a
passare tacitamente la loro quota di patrimonio all’erede universale maschio
designato. Come? … Restando nubili , rinunciando a sposarsi, poiché nelle
successioni a venire, qualora avessero contratto matrimonio , avrebbero
ridistribuito e disperso il patrimonio degli avi secondo altre linee ereditarie
( una forma di zitellaggio altruistico interno alle famiglie di possidenti
locali in passato abbastanza frequentato) . Mi corre l’obbligo, per maggior
chiarezza, di spiegare brevemente l’uso del termine” razionale” che
apparentemente sembra improprio associato all’istintività , ma che in questo
contesto esplicita un nucleo di schemi di comportamento che pur essendo attivati
e guidati nel loro divenire cura dell’altro dall’ istintività della madre , come
fosse una “ legge di natura” , trovano la loro ragion pratica proprio nella
similare cura da parte della donna della prole comune a tutte le latitudini .
Un’altra accezione , più debole, rispetto a quella precedente , poiché applicata
alla società e pertanto soggetta all’umana variabilità degli diversi impianti
legislativi che regolano la convivenza civile all’interno delle società umane è
legata alla legislazione riferita alla salvaguardia della salute, alla tutela
nonché all’autodeterminazione della donna: diritti e doveri che danno corpo alle
Leggi , nel senso del Diritto Ovviamente le Leggi della Scienza sono
sostanzialmente differenti dalle leggi delle Scienze Sociali non foss’altro che
per la loro universalità d’applicazione e per la loro verificabilità ( ad
esempio le leggi della fisica la cui applicazione ad un corpo è univoca a
qualsiasi latitudine) ; a differenza delle leggi che uno Stato si dà che com’è
noto , sono interpretabili, tenendo generalmente conto del contesto e pertanto
nella loro applicazione pratica in un contenzioso possono sortire esiti diversi,
talvolta persino opposti( assoluzioni / condanne) , oppure, possono restare
inapplicate . E’ ciò che è accaduto, per restare in tema nella nostra
Giurisprudenza soprattutto alla legge sull’interruzione volontaria della
gravidanza che trova ancora opposizione e resistenze delle più varie nella sua
applicazione . Ma per capire meglio quanto la ragion pratica ha suggerito ai
legislatori nel legiferare in merito alle diverse problematiche individuali e
sociali in atto nella società e al fine non secondario di favorire una maggiore
integrazione ed un’ effettiva emancipazione della donna liberandola da atavici
condizionamenti , riporto una breve cronologia delle principali tappe
legislative che hanno guidato questo percorso poiché la legislazione in favore
del genere femminile è stata messa in agenda e licenziata dai politici
generalmente quando era già da tempo avanzato il dibattito sulle problematiche
da regolamentare nella società.
Le donne fino al termine della Seconda guerra mondiale non avevano né diritto di
voto, né potevano intendere una causa. I diritti individuali della persona
stentavano ad essere riconosciuti paritari . Perduravano consolidati stereotipi
sul ruolo delle donne che si ponevano in continuità con un passato in cui le
donne erano vocate al lavoro domestico ( in modo separato all’Avviamento, prima
della riforma della S. M. s’insegnava l’ Economia domestica, mentre ai maschi i
mestieri) , alla procreazione e nella cura della prole ,nonché come coadiuvanti
nel lavoro dei campi o nelle altre attività lavorative che si svolgevano in
paese,
Mi soffermo nel trattare la diversità di genere in particolare sulla conquista
da parte delle donne dei diritti civili della persona tenendo conto della
legislazione più recente in merito : una nutrita successione di interventi
legislativi favorita dalla spinta libertaria che si è innescata nelle svariate
componenti del sociale più vasto , specialmente dopo il 68 , ed ancor prima .
Una legiferazione sostanziale di grande impatto sociale ma soprattutto di grande
valore etico e morale che ha notevolmente ampliato i diritti delle donne; ciò
almeno in teoria, poiché com’è facile constatare a posteriori la parità è stata
effettivamente conseguita solo da un gruppo ristretto di donne nei loro
rispettivi settori di competenza lavorativa o istituzionale . E vengo a
riepilogare le tappe miliari che di fatto hanno implementato i diritti delle
donne emancipandole ,raffrontando, là dove è stato possibile attingere alle
informazioni specifiche ,i dati generali nazionali, regionali con quelli locali
, al fine di rimarcare tendenze , allineamenti e, controtendenze rispetto agli
stessi .
1945: Il diritto di voto. Il 31 gennaio del 1945 ,con l’approvazione del
Decreto Bonomi , le donne italiane hanno finalmente diritto al voto; Papa Pio
XII , il 10 ottobre dello stesso anno ufficializza l’assenso della Chiesa ;
l’anno successivo le donne diventano anche eleggibili . Ignoriamo l’entità del
contributo del voto delle donne che nel referendum del 2 giugno del 1946
destituì la Monarchia contribuendo all’instaurarsi della Repubblica in Italia (
ma ci piace pensarlo decisivo ) .
1950: Legge per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Considerevole era in passato l’espulsione delle donne dal mondo del lavoro a
causa del matrimonio , ma soprattutto perche lo stresso prevedeva per la
lavoratrice madre la corresponsione di emolumenti economici a tutela della
maternità da parte del datore di lavoro . Viene pertanto esteso con la Legge il
periodo di interdizione dal lavoro con il riconoscimento di un’indennità per il
periodo di astensione . Viene sancito il divieto di licenziamento della
lavoratrice madre fino ad un anno di età del bambino. Le aziende più avvertite
come quella di Adriano Olivetti prevedono anche gli asili nido all’interno della
fabbrica.
1960: la parità salariale uomo- donna. Un accordo interconfederale con la
parte padronale introduce la parità d salariale nell’inquadramento professionale
delle maestranze introducendo un’ uguale parametrazione retributiva , relegando
tuttavia le donne nelle categorie inferiori , con il pretesto che il loro
rendimento a parità di mansione era inferiore rispetto a quello maschile . Nel
pubblico impiego a differenziare i lavoratori contribuisce la Qualifica
attribuita dal dirigente al lavoratore .
1963 . Un’apposita legge regola il pagamento degli oneri sociali per
maternità ( pagamento che passa alla Mutua) e vieta di licenziare le donne che
contraggono matrimonio ; è dello stesso anno l’ammissione delle donne in
magistratura , accesso in precedenza riservato solo agli uomini ; un evidente
superamento di ataviche barriere di genere che non riuscirono a passare neppure
all’epoca della Costituente del ‘ 47.
1970: legge sul divorzio ( Legge Baslini-Fortuna 898/70). Un istituto ,
quello del divorzio che rendendo paritaria la volontà di scioglimento del
vincolo matrimoniale di fatto ristabilisce una uguaglianza di genere in passato
spesso coperta da una sudditanza omertosa da parte delle donne al marito ;
soprusi lungamente sopportati al fine di evitare la messa in discussione
matrimonio , l’ onorabilità della famiglia, l’ appartenenza di censo ; valori
eretti a difesa del potere maschile che quando furono posti i quesiti
referendari per l’abrogazione dalla D.C. erano già desueti e in declino nella
società. D’altronde era prassi corrente all’interno di buona parte della
borghesia Otto-Novecentesca per i mariti fedifraghi, apparentemente all’insaputa
delle consorti, frequentare i bordelli cittadini ( la Legge Merlin abolì solo
nel 1958 le case di prostituzione) . Prima che entrasse in vigore la legge sullo
scioglimento del vincolo matrimoniale il divorzio era appannaggio solo dei
ricchi , che potevano permettersi anche gli esosi costi per l’annullamento del
matrimonio religioso alla Sacra Rota .
Referendum dell’11 e12 maggio del 1974. Nel 1974 , tuttavia, venne indetto il
Referendum abrogativo della legge . Capofila per l’abrogazione per la D.C. fu
Amintore Fanfani . Nel Molise il 61,1% dei votanti si schierò per il SI , il
39,9 % votò per il No. Il referendum confermò la legge con una larga maggioranza
di consensi 19 milioni di NO all’abrogazione contro 13 milioni di SI, mettendo
in luce lo scollamento evidente tra società civile e le indicazioni di voto
delle gerarchie politiche e cattoliche del paese che strenuamente si erano spese
per il SI ( SI come il giorno delle nozze era lo slogan ad effetto , che
tuttavia non ebbe grande riscontro presso i votanti. Nel trend che copre il
periodo 2007 -2014 a Guglionesi, il numero dei divorziati/e è pressoché
raddoppiato attestandosi ad oggi sull’1.1%
.
1971: La Legge 1204 istituisce i diritti delle lavoratrici-madri. Nel
1977 viene sancita la parità sul lavoro ( le donne guadagnano meno degli uomini)
; le differenze salariali come quelle occupazionali confrontate con quelle
maschili sono significative ; nel contempo il tasso di inattività femminile era
del 48,5%, mentre la media europea si attestava sul 35%. L’inquadramento
professionale non venne più riferito al genere , bensì si basava su parametri
retributivi collegati alle mansioni svolte ; tuttavia le donne in genere vennero
collocate nelle categorie salariali più basse , ritenendo che il loro rendimento
fosse inferiore a quello maschile . la parità di trattamento prevista dall’art.
37 della Costituzione venne in tal modo aggirata.
1978 : Legge sull’interruzione volontaria della gravidanza ( 184/1978). E
furono ancora i radicali di Pannella nel 1975 a porre al centro del dibattito
politico il problema dell’eliminazione o almeno della sua attenuazione della
piaga dell’aborto clandestino , Nel 1978 venne promulgata la Legge 194 tuttora
vigente sull’interruzione volontaria della gravidanza la che prevedeva
interventi solo nelle strutture pubbliche : una limitazione che indusse non
pochi medici delle strutture ospedaliere ad opporre l’obiezione di coscienza
alla sua concreta fruibilità per cui la Legge sull’aborto venne applicata o lo è
ancora oggi nelle diverse regioni a macchia di leopardo costringendo le donne ad
una faticosa peregrinazione alla ricerca di strutture che praticavano
l’interruzione delle gravidanze indesiderate secondo la casistica prevista dalla
184. Nello stesso anno si strutturano all’interno delle ASL i Consultori al fine
di offrire consulenza alle donne, alle coppie , ai cittadini fruitori del
servizio , nonché per calmierare il ricorso all’aborto facendo informazione
sulla contraccezione .
Referendum del 17 maggio 1981 .Tra i cinque quesiti referendari proposti dai
Radicali ed altre compagini due riguardano la Legge 184 sull’interruzione
volontaria della gravidanza : il quesito proposto dai Radicali si proponeva di
abolire gli intralci burocratici e la parte inerente la limitazione della
pratica abortiva alle sole strutture pubbliche al fine di estenderla anche a
quelle private ; da parte opposta il” Movimento per la vita “ propose
l’abrogazione di parte della 184 limitandola alla sezione che prevedeva l’aborto
terapeutico, in caso di grave pericolo per la salute fisica della donna.
Entrambi i quesiti furono respinti ; quello proposto dai radicali con l’88% dei
No , quello del Movimento per la vita, con il 68% .Nel corso dello stesso anno ,
quando già molte sentenze avevano fatto giurisprudenza venne abolito l’art, 587
del C. Penale ( Il delitto d’onore ) che prevedeva attenuanti sulla pena per chi
“ cagiona la morte del coniuge , della figlia , della sorella nell’atto in cui
ne scopre l’illegittima relazione carnale, in preda allo stato d’ira”; ancora
una conquista delle donne sul cammino accidentato sull’uguale diritto di genere
ad avere giustizia .
1996 La violenza carnale si configura come reato contro la persona. A
seguito di una successione imbarazzante di sentenze equivoche sulla violenza
subita dalle donne , finalmente la violenza carnale che rende imputato chi
costringe un’altra persona a compiere o a subire atti sessuali con la minaccia ,
la violenza , l’abuso… può subire una condanna da cinque fino a dieci anni di
carcere , a seconda dal tipo di offesa inflitta alla vittima.
2004 Approvata la legge n° 40 che regolamenta la fecondazione assistita.
E’ tuttavia una legge restrittiva definita anche “legge dei divieti” se
confrontata con le altre normative europee tant’è che anche sulle problematiche
delle tecniche di fecondazione , almeno per ciò che la legge vieta si è
instaurato un sostenuto “turismo procreativo ”collegato alla fecondazione
artificiale verso altre nazioni , come ad esempio la Spagna , che hanno maggiore
apertura circa ciò che è attivabile rispetto alle attuali tecniche di
fecondazione artificiale. Brevemente riepilogo ciò che la legge vieta alle
coppie sterili che desiderano avere un figlio e che potrebbero averlo sfruttando
l’ampio ventaglio delle possibilità messe in campo dalla scienza della
procreazione “artificiale”( termine fuorviante poiché qualsiasi tecnica venga
adottata, la stessa passa sempre attraverso corpi che sono persone ): la legge
impedisce la diagnosi degli embrioni prima dell’impianto nell’utero ed impone
altresì l’impianto di tutti gli embrioni costringendo la donna spesso a
gravidanze plurigemellari , che possono anche nuocere alla salute della donna
oltreché porre successivamente problemi socioeconomici alla coppia medesima . La
legge vieta la fecondazione eterologa ovvero con gameti maschili o femminili
provenienti da donatori esterni alla coppia ; d’altronde , ad oggi, in molte
parti la legge 40 è stata di fatto modificata dalle sentenze di Tribunali , e
dalla Corte Costituzionale ( nel 2014 la Corte C. cancella il divieto di
accettare ovociti o spermatozoi da una persona terza rispetto alla coppia)
mettendo in luce quanto nostra classe politica ignori il paese reale che intanto
è costretta a ricorrere in giudizio per soddisfare il giusto desiderio di
paternità e di maternità. Non tralascio il problema spinoso dell’ ”utero in
affitto” , pratica comunque esperibile in altre nazioni ( favorita anche da
impellenti povertà di genere) , su cui anche le femministe si sono espresse, e
divise .
2013 : legge 119 sulla violenza di genere. Con l’approvazione della Legge
119 Vengono integrate le norme già esistenti istituendo un protocollo di
prevenzione , cui sono associati finanziamenti volti a fornire assistenza alle
vittime .
2014 : “ Legge 154 “ sulla eliminazione della discriminazione tra figli che
nascono fuori dalle nozze e figli interni al matrimonio. Entra in vigore il
decreto legislativo n°154, approvato nel 2013, che elimina la discriminazione
tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio ,
equiparandoli in termini di diritti , modificando in tal modo a il Diritto di
famiglia ( senza fare più distinzione tra figli e figliastri ), riannodando così
i legami dei figli anche con nonni e zii.
Buon ultimo arriva il decreto sulla Buona scuola che introduce la “cultura di
gender” , che per una malintesa interpretazione secondo alcuni rappresenterebbe
l’entratura socio-culturale per le adozioni gay nonché alle diverse declinazioni
della famiglia tradizionale . Ma questo è l’oggi e come attualità , la sua
interpretazione la lasciamo alla critica corrente .
Ritengo importante questa , forse, troppo tecnica carrellata legislativa a
supporto dei diritto di genere per più motivi, uno dei più importanti risiede
nel fatto che attraverso le sue leggi amplia la sfera istintiva della donna, che
come si è osservato occupa una parte considerevole del suo tempo vita impegnando
il suo corpo nella maternità e, dopo il parto nell’allattamento con continuità ,
impegnando ancora il suo corpo in ragione delle necessaria sua indispensabile
prossimità per la cura del neonato , quindi nell’ educazione primaria della
prole ( si chiama infatti madrelingua , la prima lingua che il neonato impara )
; e ,secondariamente perché in modo tendenzialmente egualitario attraverso la
legislazione recente in favore delle donne razionalizza ( per quanto possa farlo
la legge) il vivere sociale avvicinando sostanzialmente i diritti del genere
femminile a quelli maschili ( ad oggi , ancora , aldilà dei dati occupazionali
al femminile deludenti , le retribuzioni delle donne sono inferiori dell’11 %
rispetto a quelle maschili.) . Mentre nel primo articolo a caratterizzare
localmente l’autorità genitoriale del padre tra le tante concorrenze culturali
su piani diversi comunque funzionali alla ricostruzione “storica “ ho
privilegiato l’aspetto economico , in questo articolo sulla diversità di genere
ho voluto enucleare lo specifico corpo normativo dei diritti : un altro
significativo aspetto culturale che contribuisce alla ricostruzione storica
recente del sociale nel nostro paese . Dopotutto la storia non è una scienza e,
notoriamente non è riproducibile (come invece lo è un esperimento scientifico).
E’ tuttavia più agevole ricostruirla al fine di renderla più comprensibile
affrontandone separatamente le sue diverse sfaccettature: economiche ,
religiose, del diritto, dell’arte.
[Seguirà: "La famiglia tradizionale [3/3]": "L'inquietudine dei figli"]