16/12/2013 ● Solitudini d'autore
Statuto dei diritti del contribuente
LEGGE 27 luglio 2000, n.212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
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Art. 5.
(Informazione del contribuente)
1.
L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire
la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative
vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi
coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni
ufficio impositore. L’amministrazione
finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica,
tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione
gratuita dei contribuenti.
2. L’amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti
tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa
emanate, nonchè ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione,
sulle funzioni e sui procedimenti.
Art. 6.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)
1. L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte
del contribuente degli atti a lui destinati.
A tal fine
essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della
stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente, ovvero nel luogo ove il
contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento
cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso
comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia
conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le
disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza
a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o
correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure
parziale, di un credito.
3. L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i
modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria
comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria
e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed
informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti,
stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di
tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo
e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la
spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i
quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono
nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
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Testo integrale:
Camera
dei deputati.