19/6/2013 ● Scuola
Mini ASpI: per supplenti in servizio entro 30 giugno fare subito domanda di disoccupazione
Dal 18 dicembre 2012 è entrata in vigore la disciplina riguardante le
modalità di presentazione delle domande per la mini ASpI per coloro che abbiano
maturato il diritto alla vecchia indennità di disoccupazione con i requisiti
ridotti che si presentava entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.
La “riforma” Fornero è intervenuta, oltre che sul mercato del lavoro, anche sul
sistema di protezione sociale. In particolare ha disposto la sostituzione della
vecchia indennità di disoccupazione ordinaria e di quella a requisiti ridotti
con due nuovi strumenti: l’ASpi (Assicurazione sociale per l’Impiego, sic!) e la
mini ASpI.
La mini ASpI si differenzia dall’indennità a requisiti ridotti in quanto prevede
l’erogazione del beneficio nel momento in cui sopraggiunge la disoccupazione e
non nell’anno successivo; è rivolta a coloro che abbiano almeno 13 settimane di
contribuzione a differenza delle 78 giornate previste dallo strumento
precedente; l’importo è ottenuto calcolando il 75% della retribuzione fino a
€1.180 (l’importo è riferito al 2013, annualmente viene rivalutato sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo), cui aggiungere il 25%
della retribuzione eventualmente eccedente tale cifra; l’indennità, così come il
versamento dei contributi figurativi, ha una durata pari alla metà delle
settimane di contribuzione. In questo modo si è realizzato un abbassamento
significativo degli importi e della contribuzione figurativa, rispetto
all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
La mini ASpI richiede, tra l’altro, l’immediata presentazione della domanda per
potersi attivare durante il periodo di disoccupazione. Coloro che maturano il
diritto alla Mini ASpI per il 2013 devono sapere che:
l'indennità viene corrisposta solo ed esclusivamente in presenza dello stato di
disoccupazione;
le domande devono essere presentate entro il termine di due mesi dalla data di
spettanza del trattamento (che corrisponde all'ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro);
in caso di nuova occupazione l'indennità viene sospesa d'ufficio.
Il combinato disposto di tali condizioni rischia, di fatto, di precludere la
fruizione della Mini ASpI a coloro che sperimentano brevi ma molteplici periodi
di disoccupazione perché lavorano con contratti di lavoro a tempo determinato di
pochi mesi o settimane.
Pertanto la FLC CGIL Molise invita i precari della scuola -docenti ed ATA- ad
attivarsi appena il contratto di lavoro si sarà interrotto (nella maggior parte
dei casi il 30 giugno) e a recarsi immediatamente presso le sedi del patronato
INCA per poter fare la richiesta della mini ASpI, non essendoci più la
disoccupazione con i requisiti ridotti. Prima si agisce e meno decurtazioni si
avranno.