10/5/2013 ● Bene Comune
Operazioni di voto: rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale
Ai Signori SINDACI dei Comuni di
COLLETORTO – LARINO – MONTORIO NEI FRENTANI - SALCITO
Ai Signori COMMISSARI dei Comuni di
GUGLIONESI – ORATINO – RIPABOTTONI – SAN MASSIMO - VINCHIATURO
OGGETTO: Operazioni di voto dell’ufficio elettorale di sezione. Rifiuto da
parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale.
In vista delle elezioni del 26 e 27 maggio prossimi ed in relazione a specifici
quesiti pervenuti, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni in
merito ad un’eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi
presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda elettorale e con
eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di
protesta o di altro contenuto.
Il rifiuto della scheda non trova una specifica disciplina normativa, ma non può
certamente ritenersi vietato; l’elettore, infatti, può richiedere specificamente
al presidente del seggio elettorale di voler rifiutare la scheda.
Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non
rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa prendere a verbale
l’eventuale protesta dell’elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda,
purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con
l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del
reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti
che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.
Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori, si rammenta che
coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti
della sezione elettorale; pertanto, non va apposto sulla loro tessera elettorale
il bollo della sezione (che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. 8
settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l’avvenuta partecipazione alla
votazione).
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Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il
seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all’art. 50 del
d.P.R. 16 maggio 1960, n.570. Tale norma, infatti, prevede l’ipotesi in cui
l’elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale,
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Area II
facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l’elettore
identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale
e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in
un secondo tempo, l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.
In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà
essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in
dotazione ai seggi.
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Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si
richiama l’attenzione delle SS.LL. circa la necessità di sensibilizzare i
presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni
misura idonea per evitare, in ogni caso, il verificarsi di situazioni che
possano ostacolare la procedura di voto all’interno del seggio, a garanzia del
regolare svolgimento del procedimento elettorale e del rispetto degli elettori
che devono poter esercitare agevolmente il loro diritto/dovere di voto.
IL DIRIGENTE VICEPREFETTO
(Testa)