8/4/2013 ● Bene Comune
Comunali 2013: disposizioni sulla parità di accesso alle cariche
OGGETTO: Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle
giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di
pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle
pubbliche amministrazioni”. Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche
elettive dei comuni.
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 288 dell’11 dicembre 2012 è stata
pubblicata la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle
giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di
pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle
pubbliche amministrazioni”.
Alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere
direttamente la parità di uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive
comunali, incidendo sulla materia attribuita all’esclusiva competenza statale,
ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. f), della Costituzione.
Ed invero, il citato provvedimento modifica, con l’articolo 2, alcune
disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del d.P.R. n. 570 del
1960, al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei
candidati di entrambi i generi (attraverso determinate “quote”), sia, per la
fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per
candidati di genere diverso; la riforma, tuttavia, presenta una diversa
modulazione a seconda delle tre seguenti fasce demografiche di comuni: sotto
5.000 abitanti; da 5.000 a 15.000 abitanti; sopra 15.000 abitanti.
1) Per l’elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
l’unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell’art. 2,
comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma
3-bis all’art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio
secondo cui “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di
entrambi i sessi”. La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico
delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.
2) Per i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, invece,
il legislatore, con il nuovo comma 3-bis dell’art. 71 del d. lgs. n. 267/00,
prevede, al secondo periodo, disposizioni più penetranti; viene, infatti,
definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna
lista, pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista.
Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione
prevede il suo arrotondamento all’unità superiore del numero decimale
corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente
ad un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella
lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, sia pure
con una formulazione particolarmente articolata, si assume sostanzialmente il
criterio dell’arrotondamento “matematico” all’unità più vicina.
Ad esempio, in caso di lista formata da dieci candidati, i due terzi
corrispondono a 6,66 ed il terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più
rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno
rappresentato devono essere presentati ed ammessi almeno 3 candidati (vedasi
prospetto allegato).
L’art. 2, comma 2, lettera a), punto 1), della legge, sostituendo la lettera
d-bis) del primo comma dell’art. 30 del d.P.R. n. 570/60, prevede che nei comuni
tra 5.000 e 15.000 abitanti la Commissione elettorale circondariale (ovviamente
dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati
previsti dalla legge) verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle
quote di genere cancellando, partendo dall’ultimo della lista, i nomi dei
candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi
dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge;
tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero
complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della
lista medesima.
Tale norma risponde all’esigenza di conservazione della candidatura del sindaco
che, altrimenti, essendo collegata ad un’unica lista, verrebbe automaticamente
travolta dall’eventuale ricusazione della suddetta lista.
Inoltre, in base all’art. 2, comma 2, lett. a), punto 2), della legge
n.215/2012, che integra l’art. 30 del D.P.R. n. 570/60, la Commissione
elettorale circondariale effettuerà analoga riduzione per le liste eccedenti il
numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in
lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista
proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente
impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più
rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per
la lista stessa.
3) Per i comuni superiori a 15.000 abitanti, l’art. 2, comma 1, lett. d),
al punto 1), della legge - aggiungendo un periodo al comma 1 dell’art. 73 del
decreto legislativo n. 267/00 - stabilisce, anche per tale categoria di comuni,
che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura
superiore a due terzi dei candidati (ammessi).
Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede
l’identica modalità di arrotondamento già illustrata per i comuni tra 5.000 e
15.000 abitanti, che qui si intende richiamata (vedasi anche prospetto
allegato).
L’art. 2, comma 2, lettera b), punto 1) della legge, modificando l’art. 33,
primo comma, del d. P.R. n. 570 del 1960, prescrive che (ovviamente dopo aver
effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge) la
Commissione elettorale circondariale verifichi il rispetto della suddetta
previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduca la lista cancellando,
partendo dall’ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato
in misura eccedente i due terzi dei candidati. A differenza dei comuni con
popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le
suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione,
contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la
Commissione stessa procederà alla ricusazione della lista.
In base all’art. 2, comma 2, lett. b), punto 2), della legge - che modifica
l’art. 33, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570/1960 - la Commissione
elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste
eccedenti il numero massimo di candidati; anche in tal caso la Commissione dovrà
applicare il criterio di riequilibrio dei generi, cancellando, ove necessario,
gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la
prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse
numericamente impossibile, la lista sarà ricusata.
Ulteriore affermazione del principio dell’equilibrio dei generi si realizza
attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia
preferenza, purché per candidati di genere diverso tra di loro. Con tali norme
viene sancito, sia per i comuni ricompresi nella fascia fra i 5.000 e i 15.000
abitanti (art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/00, come modificato dall’art 2,
comma 1, lettera c), punto 2) della legge), che per i comuni superiori (art. 73,
comma 3, del d.lgs. n. 267/00, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d),
punto 2), della legge) l’annullamento della seconda preferenza eventualmente
espressa dall’elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano
entrambe a candidati dello stesso sesso.
La prevista possibilità di esprimere la doppia preferenza comporta
conseguentemente la necessità di inserire – nelle schede di votazione nei comuni
tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli sopra 15.000 abitanti – la seconda riga
tratteggiata.
Per ciò che concerne le elezioni circoscrizionali, l’articolo 2, comma 1, della
legge in esame, integrando il comma 5 dell’ articolo 17 del d. lgs. n. 267/00,
prevede che “Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali………sono
comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della
parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le
disposizioni dell’articolo 73 commi 1 e 3” del medesimo decreto legislativo,
come modificato dalla presente legge. Come noto, ai sensi del comma 4 del
suddetto art. 17, la competenza normativa in materia spetta ai singoli comuni.
In materia elettorale regionale l’art. 3 della legge introduce una “novella“
all’articolo 4, comma 1, della legge n. 165/04 (concernente i principi
fondamentali da rispettare in sede legislativa elettorale regionale) stabilendo
testualmente che le regioni debbano promuovere la “ parità tra uomini e donne
nell’accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che
permettano di incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle cariche
elettive”.
Con l’occasione, si rammenta che nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.
3 del 4 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma
dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” .
Per le modalità di applicazione delle nuove disposizioni al procedimento
elettorale per le elezioni comunali, in particolare alla fase di presentazione e
ammissione delle candidature, si fa rinvio al contenuto della pubblicazione
concernente le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature
per le elezioni comunali redatta dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale
dei Servizi Elettorali, di prossima divulgazione sul sito istituzionale del
Ministero dell’Interno (www.interno.it).
IL PREFETTO (Di Menna)