22/3/2013 ● Bene Comune
Lo Statuto del Comune di Guglionesi (quinta parte)
Lo Statuto del Comune di Guglionesi
(quinta parte)
TITOLO IV — UFFICI E PERSONALE
CAPO I - UFFICI
Art. 60
Principi strutturali ed organizzativi
1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di
obiettivi specifici e deve tendere ad essere improntata ai seguenti principi:
a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia di
attività
svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito autonomo
decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del
personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale
e l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra
funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed
alla giunta e funzione amministrativa attribuita ai responsabili dei settori ed
al segretario eventualmente nella funzione di direttore generale.
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze
dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i
servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 62
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
1. Il comune con regolamento stabilisce le norme generali per
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le
attribuzioni e responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti
reciproci fra uffici e servizi e settori e fra questi ed il segretario
eventualmente con funzioni di direttore generale.
2. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che si aggregano,
secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.
3. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati
nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti
stipulando accordi ai sensi delle vigenti norme contrattuali e di legge.
Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli ed ordinati secondo categorie
in conformità delle leggi e dei contratti collettivi, svolgono la propria
attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2. Ciascun dipendente comunale é tenuto ad assolvere con correttezza e
tempestività agli incarichi di competenza dei relativi servizi ed uffici e, nel
rispetto dei ruoli e competenze, a raggiungere gli obiettivi assegnati,
rispondendo al responsabile del settore ed al segretario comunale eventualmente
nella funzione di direttore generale per gli atti compiuti ed i risultati
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento determina condizioni e modalità con cui il comune promuove
l’aggiornamento del personale.
CAPO IL — PERSONALE DIRETTIVO
Art. 64
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a
tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. Il direttore generale dovrà, in tal caso, provvedere alla gestione coordinata
o unitaria dei servizi tra i comuni interessati
Art. 65
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale
riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di settore che allo
stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell’incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del
sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della i giunta, nonché in ogni
altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione
generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al
segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Art. 66
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo digestione
e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità,
sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale, in
particolare esercitando le seguenti funzioni:
a)predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali
stabiliti dal
sindaco e dalla giunta;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività del personale preposto a
servizi ed uffici e settori;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei
settori, adottandone le sanzioni sulla base di quanto prescritto a livello
regolamentare e normativo,
e )autorizza missioni, prestazioni di lavoro straordinario, congedi e permessi
dei
responsabili dei settori;
f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
g )emana atti d’esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza
del Sindaco e dei responsabili di settore;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto
organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo
alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza
dei responsabili dei settori nei casi in cui siano temporaneamente assenti,
previa istruttoria curata dal competente servizio.
Art. 67
Responsabili dei settori
1. I responsabili dei settori provvedono ad organizzare uffici e servizi ad
essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se
nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal
sindaco e dalla giunta.
2. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire
l’attività dell’ente ed a attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi
indicati dal Sindaco, dalla giunta e dal direttore generale, ai sensi dell’art.
51 bis della legge 142/90 e successive modifiche, previa deliberazione della
giunta comunale, così Come quelle di responsabile di settore, oltre a
quelle specificate nel successivo capo III del presente Statuto comunale.
Art. 68
Funzioni dei responsabili dei settori
1. I responsabili dei settori stipulano in rappresentanza dell’ente i
contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono
le procedure d’appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione
finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e
svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità
dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri
membri;
b) rilasciano attestazioni e certificazioni;
c) emettono comunicazioni, verbali, diffide ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli
avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) pronunciano ordinanze di demolizione di manufatti abusivi e ne curano
l’esecuzione ed emettono i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento
e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
f) emettono ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e
dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive
impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o regolamento,
eccetto quelle di cui all’art.38 della legge 142/90;
h) promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi
sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla
legge e dai regolamento; i) provvedono a dare pronta esecuzione alle
deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal
sindaco e dal segretario comunale o direttore generale se nominato; j)
autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le
missioni ai dipendenti secondo le direttive del Sindaco e del segretario
comunale o direttore generale se nominato;
k) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi nei confronti del
direttore generale se nominato o al Sindaco.
Essi possono delegare le funzioni a personale sottoposto, pur rimanendo
responsabili del regolare svolgimento dei compiti assegnati.
Il Sindaco può delegare ai responsabili dei settori ulteriori funzioni non
previste da Statuto e regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie
direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 69
Incarichi dirigenziali, direttivi e di alta specializzazione
1. Il Sindaco, nelle forme, coi limiti e le modalità previste dalla legge e
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, previa
deliberazione della giunta comunale, può
procederei anche intuitu personae, al di fuori della dotazione organica
all’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale,
direttivo o di alta specializzazione nel caso in cui fra i dipendenti non vi
siano presenti analoghe professionalità.
2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, il Sindaco, previa
deliberazione della giunta comunale, può assegnare, nelle forme e con le
modalità previste dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, anche intuitu personae, la
titolarità della responsabilità di settore a personale assunto con contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con appropriata
motivazione, di diritto privato, fermi restando i requisiti previsti dalla
qualifica da ricoprire, entro i limiti previsti dalla legge.
3. I contratti a tempo determinato non possono trasformarsi a tempo
indeterminato.
Art. 70
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione
a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne durata, mai superiore
a quella del programma, e criteri per determinare il relativo trattamento
economico.
Art. 71
Ufficio di indirizzo e controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della giunta comunale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente non versi in dissesto o nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
CAPO III — IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 72
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende
funzionalmente ed è scelto albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri
comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale, il cui stato giuridico e trattamento economico sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nel rispetto delle
direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del
comune ed agli uffici.
Art. 73
Funzioni del segretario comunale
1.. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio
e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al sindaco o chi ne fa le veci.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro
interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne,
formulando pareri ed esprimendo valutazioni, se richieste, di ordine
tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta ed al Sindaco.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione
delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore
civico.
4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle
consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco,
degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di
sfiducia.
5. il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte,
quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, ed autentica scritture
private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente, esercitando altresì ogni
altra funzione attribuitagli da statuto o regolamento conferitagli dal sindaco.
Art. 74
Vicesegretario comunale
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei dipendenti apicali in possesso di laurea, idonea per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, che collabora col segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
CAPO IV — LA RESPONSABILITÀ
Art. 75
Responsabilità verso il comune
1.Amministratori e dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i
danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del settore che vengano a
conoscenza,
direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di
fatti che diano
luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fame denuncia al
Procuratore della
Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della
responsabilità e
la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a
responsabile del settore,
la denuncia è fatta dal Sindaco.
Art. 76
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario comunale e l’eventuale direttore
generale e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro
conferite da leggi o regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un
danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Se il comune ha corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato
dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente ci si rivale agendo contro
questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del
direttore generale o dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia
nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di
omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti operazioni il cui compimento sia
obbligo di legge o regolamento per i soggetti preposti.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi
collegiali de comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri
del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione, salvo che non abbiano
fatto constare a verbale il loro dissenso.
Art. 77
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto albi responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V - FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 78
Ordinamento
1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato dalla legge e dal
regolamento.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata si certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare
di potestà impositiva, autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, ed ha un proprio demanio del patrimonio.
Art. 79
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie,
addizionali compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti
per servizi pubblici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre
entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni
altra entrata stabilita per legge i regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici
comunali indispensabili; l’entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime
e regolamenti con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei
soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla
Costituzione ed applica le tariffe in modo d privilegiare le categorie più
deboli della popolazione.
Art. 80
Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventano dei beni demaniali e
patrimoniali d comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al
segretario ed ragioniere del comune dell’esattezza dell’inventano, delle
successive aggiunte
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a
funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di
regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso
con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. L’alienazione di beni immobiliari del comune viene effettuata, in base ad
apposito regolamento,ai sensi del 20 comma dell’art. 12 della legge 127/97 e
successive modifiche, per assicurare criteri di trasparenza ed adeguate forme di
pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto; le somme
provenienti da tali alienazioni, oltre che da lasciti e donazioni andranno
impiegate per estinguere passività onerose o migliorare il patrimonio o
realizzare opere pubbliche.
Art. 81
Bilancio comunale
1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e,
nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale
entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi
dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e
del pareggio economico e finanziano.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in
modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di
regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del
responsabile del settore che ricomprende il servizio finanziario.
Art. 82
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui
esprime la valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la
relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 83
Attività contrattuale
1. Il comune, per perseguire i suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite
, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del
responsabile del settore competente di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che si intende perseguire, l’oggetto,
la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 84
Collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei 3 revisori dei conti, secondo
i criteri stabiliti dalla legge e con le modalità indicate nel regolamento
comunale di contabilità.
2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente,
dura m carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per
inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente
sull’espletamento del mandato.
3. L’organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione
di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente, l’organo di revisione esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie
ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art .85
Tesoreria
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende la riscossione di
tutte le entrate ed il pagamento delle spese.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, nonché dal
regolamento comunale di contabilità e da apposita convenzione.
Art.86
Controllo economico della gestione
1. I responsabili dei settori possono essere chiamati a seguire operazioni di
controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei
fondi assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati da giunta e consiglio.
2. Le operazioni eseguite vengono descritte in un verbale che si rimette alla
giunta per i provvedimenti di competenza.