19/3/2013 ● Bene Comune
Lo Statuto del Comune di Guglionesi (quarta parte)
Lo Statuto del Comune di
Guglionesi
(quarta parte)
TITOLO III — ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 50
Obiettivi dell’attività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di
economicità e semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i responsabili dei settori sono tenuti
a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme
di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione
con altri comuni e con la provincia.
Art. 51
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici aventi per oggetto
produzione di beni e
servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a
promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei
pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del
servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b)in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici~privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni
nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al
comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad
attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi
e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli
atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica, escluso il
referendum.
Art. 53
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali,
dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e
ne approva lo statuto.
2. le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio economico e
finanziario da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi
compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati
anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a
garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art.54
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali disciplina struttura, funzionamento,
attività, controlli degli organi che sono il consiglio d’amministrazione, il
presidente, il direttore ed il collegio dei revisori.
2. Presidente ed amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco
fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale
sulla base dei criteri indicati dal consiglio comunale, che nomina il collegio
dei revisori dei conti e conferisce il capitale di dotazione e determina
indirizzi e finalità dell’amministrazione delle aziende, compresi i criteri
generali per determinare tariffe per fruire di beni e servizi.
Art. 55
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune prive di personalità
giuridica ma dotate di autonomia gestionale, aventi come organi il consiglio
d’amministrazione, il presidente e, ove previsto dall’apposito regolamento,il
direttore. Il Sindaco ha la competenza della nomina degli organi, che può
altresì revocare per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o
per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.
2. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle ; istituzioni, compresi i criteri generali per
determinare tariffe per fruire di beni o servizi, approva bilanci annuali e
pluriennali, programmi e conto consuntivo ed esercita la vigilanza delle
istituzioni.
3. Il consiglio d’amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio
comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel
regolamento, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o
utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.
4. E’ confermato il riconoscimento dell’istituzione della scuola materna
comunale “Mimì del Torto”, nel rispetto dell’atto di donazione originario.
Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società
per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,
eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione, che dovrà prevedere
partecipazione necessariamente maggioritaria per servizi pubblici di primaria
importanza.
2. Atto costitutivo, Statuto o acquisto di quote o azioni devono essere
approvati dal
consiglio comunale, garantendo comunque la rappresentatività dei soggetti
pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica
competenza e
nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e
degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in
rappresentanza dell’ente.
Art. 57
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite
convenzioni dastipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con
privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire fini, durata, forme di consultazioni degli
enti contraenti, loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
Art. 58
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti
locali per gestire uno o più servizi in maniera associata secondo le norme
previste per le aziende speciali in quanto applicabili, facendo approvare da
parte del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, una
convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del
consorzio, che preveda l’obbligo di trasmettere al comune gli atti fondamentali.
2. Il Sindaco o delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto del consorzio.
Art.59
Accordi di programma
1. Il sindaco per definire ed attuare opere, interventi o programmi che
richiedono l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti
pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni
interessate viene definito in apposita conferenza che provvede altresì
all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi della vigente normativa.
3. Se l’accordo é adottato con decreto del presidente della regione e comporti
variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.