8/11/2007 ● Cronaca
Impianti termici, gli adempimenti per il 2007
"La Provincia di Campobasso, con Deliberazione di Giunta n. 195 del 29 novembre scorso, ha espresso nuove direttive sulle attività di controllo degli impianti termici. Le principali modifiche e gli elementi essenziali inerenti gli impianti di potenza inferiore a 35Kw (caldaiette) sono così sintetizzati: Il rapporto di controllo tecnico di autocertificazione deve essere compilato dall'operatore incaricato (la cui impresa deve essere abilitata ai sensi della legge 46/90 art.1 comma 1 lett. c ed e) sui moduli prepagati previsti dalla Provincia di Campobasso e conformi agli allegati previsti dal D.Lgs. 192/2005. Il manutentore è responsabile della corretta effettuazione della manutenzione e dell’invio della documentazione di autocertificazione all’organismo affidatario. Ciò al fine di agevolare l’autocertificazione per i cittadini (soprattutto per i disabili e gli anziani) che non dovranno in futuro provvedere ad incombenze quali: - effettuare il versamento del bollettino presso gli uffici postali, con relativa commissione postale; - provvedere all’inoltro della documentazione a mezzo posta, con relativi oneri economici, o recarsi presso gli uffici dell’Organismo affidatario per la consegna della documentazione. Le scadenze temporali per le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici vanno programmate secondo quanto disposto dall'allegato "L" del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (entrato in vigore a febbraio) che recita: 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. 5. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali: a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW; b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni; c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. Si precisa che per controllo di efficienza energetica si intende la prova dei fumi. Pertanto da quanto sopra riportato si può semplificare affermando che: 1. la manutenzione va effettuata secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione della caldaia; 2. solo qualora nel libretto di uso e manutenzione non sia presente alcuna indicazione si può procedere ad effettuare la manutenzione in coincidenza con le cadenze previste per i controlli di efficienza energetica (prova dei fumi). Il pagamento dell’autocertificazione di impianti di potenza inferiore a 35kW dovrà essere cumulativo ed effettuato con cadenze annuale, biennale e quadriennale compatibilmente con le scadenze di manutenzione secondo le seguenti tariffe: - autocertificazione annuale: € 7,50 - autocertificazione biennale: € 15,00 - autocertificazione quadriennale: € 30,00 L’autocertificazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e consegnata all’organismo affidatario entro il 30 gennaio dell’anno successivo. Per gli impianti autocertificati nell'anno 2006 con il pagamento di € 7,50 per i quali, secondo quanto disposto nell'allegato "L" del D.Dlgs 192/2005, le operazioni di manutenzione e controllo hanno valenza biennale o quadriennale, occorrerà: effettuare le prossime operazioni di manutenzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2008 (valenza biennale) oppure entro il 31 dicembre 2010 (valenza quadriennale); pagare un'integrazione rispettivamente di € 7,50 (per il 2007) oppure di € 22,50 (per il 2007, 2008, 2009). Il pagamento dell'integrazione deve essere in entrambi i casi effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2007 con bollettino postale compilato nel seguente modo: Numero di Conto Corrente: 20601860 Intestatario: Provincia di Campobasso - Servizio impianti termici Causale: integrazione autocertificazione impianto cod. xxxxxxx Non occorre consegnare l'attestato del versamento ma solo conservarne la ricevuta. Gli impianti non autocertificati, con autocertificazione incompleta, nulla ovvero effettuata oltre il 31 dicembre, tardiva ovvero consegnata oltre il 31 gennaio, sono controllati annualmente con onere a carico dell'utente. Il costo del controllo è di € 77,47. Gli utenti che posseggono un impianto termico fuori uso, devono comunicare lo stato dell’impianto in modo che l’organismo affidatario non pianifichi controlli su impianti che non possano “momentaneamente” essere verificati. Qualora non provvedano a comunicare l’indisponibilità all’effettuazione del controllo e l’organismo affidatario predispone una verifica sull’impianto termico, dovranno comunque pagare la tariffa prevista per quel controllo a titolo di rimborso spese. DEFINIZIONI Impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. Accertamento: consiste nella verifica documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti (Gli accertamenti riguardano tutte le dichiarazioni pervenute). Ispezione: attività svolta annualmente dall'Ente competente ai fini di riscontro sulla rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni effettuate riguarderanno almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza (prioritariamente gli impianti interessati sono quelli privi di dichiarazione, impianti vecchi, impianti con criticità, ecc...). Inoltre saranno ispezionati gli impianti termici dei quali sarà omesso l’invio della dichiarazione. Autocertificazione: procedura mediante la quale si provvede ad inviare, presso l’organismo affidatario del servizio, la documentazione attestante il rispetto della funzionalità dell’impianto termico alla legislazione vigente (rapporto di manutenzione). Tale documentazione è soggetta alla fase di accertamento precedentemente descritta. L’autocertificazione di impianti termici, riguarda gli impianti con Pn<35kW. A CHI RIVOLGERSI Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'organismo affidatario: ITAGAS AMBIENTE s.r.l. Numero verde: 800 100 166 email: campobasso@itagasambiente.it"