11/3/2013 ● Bene Comune
Lo Statuto del Comune di Guglionesi (seconda parte)
Lo Statuto
del Comune di Guglionesi
(II parte)
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 7
Organi
1. Gli organi del comune sono il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e
le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed
amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante
del
Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello
Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art.8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte , di norma, con
votazione palese, salvo nel caso in cui debba esercitarsi una facoltà
discrezionale fondata sull’apprezzamento di qualità personali, per cui viene
richiesta la votazione a scrutinio segreto.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono
per
il tramite dei responsabili dei settori; la verbalizzazione degli atti e delle
sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, che firma
i verbali assieme al Sindaco o a chi ne fa le veci, secondo le modalità ed i
termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di
incompatibilità: in tal caso è sostituito temporaneamente dal componente del
consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d’età.
Art. 9
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e
rappresentando
l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il
controllo sulla
sua applicazione.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del
consiglio comunale
sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale, che ispira la propria azione al principio di
solidarietà, definisce
gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti de comune presso
enti, aziende
ed istituzioni, provvedendo alla nomina degli stessi qualora lo preveda la
legge, restando inteso che la validità è limitata all’arco temporale del mandato
politico-amministrativo dello organo consiliare.
4. Il consiglio comunale esercita potestà e competenze stabilite dalla legge e
dallo Statuto, svolgendo le proprie attribuzioni in conformità ai principi, alle
modalità e procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità per assicurare l’imparzialità e la corretta
gestione amministrativa, soprattutto attraverso gli atti fondamentali che devono
contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di
reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art.l0
Sessioni e convocazioni
1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e
straordinaria.
2. Sono considerate ordinarie le sedute in cui sono iscritte, nella
convocazione, le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del
giorno stabilito e quelle straordinarie almeno tre, restando inteso che in caso
d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24
ore.
4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da
trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un
quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e
devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di
competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, che possono contenere
anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima, che
contengono le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del comune da parte del messo comunale, che ne
deve fare espressa dichiarazione.
6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in
aggiunta a quelli per cui si è già effettuata la convocazione è sottoposta alle
medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24
ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da trattare va affisso all’albo pretorio almeno
entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e va
adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione
dei cittadini, atteso che le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi
previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
8. La documentazione relativa agli argomenti da trattare è messa a disposizione
dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di
sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e
almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il
suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10. Nel caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del
Sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale, che rimane
incarica, così come la giunta, fino alla data delle elezioni ed il vicesindaco
svolge le funzioni del sindaco.
Art. 11
Linee programmatiche del mandato
1. Le linee programmatiche sulle azioni ed i progetti da realizzare durante
il mandato politico-amministrativo sono presentate dal Sindaco, sentita la
Giunta, al consiglio entro il termine di 120 giorni dalla data del suo
insediamento.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche,
presentando emendamenti nei modi indicati dal regolamento del consiglio
comunale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 Dicembre di ogni anno il Consiglio provvede,
in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione ditali linee da parte del
Sindaco e dei rispettivi assessori, restando inteso che è possibile integrare,
nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base di
esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta
all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione
e realizzazione delle linee programmatiche, che viene sottoposto
all’approvazione consiliare, previo esame del grado di realizzazione degli
interventi previsti.
Art.l2
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire commissioni permanenti, temporanee o
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, composte
da soli consiglieri comunali con criterio proporzionale, il cui funzionamento,
la composizione,i poteri, l’oggetto e la durata verranno disciplinate con
apposito regolamento.
2. La deliberazione di istituzione dovrà essere assunta a maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio.
3. Ove siano istituite commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia,
ai sensi
dell’articolo i comma primo della legge 3/8/1999 n.265, la presidenza viene
attribuita a
consigliere appartenente a gruppo consiliare di opposizione.
Art. l3
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri, che
rappresentano l’intera comunità a cui costantemente rispondono, sono regolati
dalla legge.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha
ottenuto il maggior numero di preferenze nell’elezione alla carica, restando
inteso che nel caso di parità di voti sono svolte dal più anziano d’età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive a
sessioni ordinarie o straordinarie senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti con deliberazione del consiglio comunale, previa comunicazione per
iscritto inviata da parte del responsabile del procedimento che fa capo al
settore degli affari generali, ai sensi dell’art. 7 della legge 24 1/90,
restando inteso che entro il termine di 20 giorni il consigliere interessato
potrà presentare documenti giustificativi che il consiglio comunale dovrà
valutare ai finì della definitiva decisione in merito alla decadenza.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e proposte di deliberazione.
2. Modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei
consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune
notizie ed informazioni utili all’espletamento del loro mandato, nonché il
diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e conoscere ogni altro
atto utilizzato per l’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale
presso cui verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni
altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel
regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al
segretario comunale unitamente all’ indicazione del nome del capogruppo. Qualora
non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi
capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato
il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle
liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino
composti da almeno 2 membri.
3. E’ istituita, presso il comune di Guglionesi, la conferenza dei capigruppo
per un’adeguata e preventiva informazione sull’attività del consiglio, la cui
disciplina, funzionamento e specifiche attribuzioni sono contenute nel
regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari, domiciliati presso l’impiegato addetto al protocollo
del comune,possono ottenere gratuitamente copia della documentazione inerente
gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
Art. 16
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di
incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione,
sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi,
comunali, impartisce direttive al segretario comunale, anche se nominato
direttore generale, ed ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al comune ed ha inoltre la competenza ed i poteri di indirizzo,
vigilanza e controllo sulle attività degli assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione
Molise, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo
accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio comunale, considerando i bisogni delle diverse fasce
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente
Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di
vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue
funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo
responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune, nonché le
attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i
soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge 142/90; d)
adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo, conferendogli
e revocandogli le funzioni di direttore generale se lo ritenga opportuno, previa
deliberazione della giunta comunale;
f) nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi
direttivi e quelli di collaborazione esterna, osservando le disposizioni
dell’art.51 della legge 142/90 e successive modifiche, ispirandosi ai principi
del bando pubblico o dell’intuito personale motivati con la comprovata
esperienza ed operando mediante atti monocratici denominati decreti.
g) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza
1. I1 Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso gli uffici dell’ente le informazioni e gli atti, anche
riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti
legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche
amministrative sull’intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende ed istituzioni appartenenti al comune, svolgano le proprie
attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli
indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 19
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio
comunale, di cui è presidente e ne dispone la convocazione, anche quando la
richiesta gli è formulata da un quinto dei consiglieri, nel qual caso l’adunanza
è tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con I
‘inserimento all’ordine del giorno delle questioni proposte, secondo le modalità
previste nel regolamento del consiglio comunale;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti
dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la
presiede;
d) riceve interrogazioni e mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di
competenza consiliare.
Art. 20
Vicesindaco
1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega
generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve
essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché
pubblicato all’albo pretorio.
Art. 21
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o
della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia va motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua
presentazione; ove venga approvata, si procede allo scioglimento del consiglio
ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 22
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco
1.Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano
irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione, dopo di che si procede
allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3
persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al
consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
dell’impedimento.
3. La procedura per la verifica dell’impedimento è attivata dal vicesindaco o,
in mancanza, dall’assessore più anziano d’età che vi provvede d’intesa coi
capigruppo consiliari.
4. Entro 30 giorni dalla nomina, la commissione relaziona al consiglio, che in
seduta pubblica si pronuncia, salvo rinvio a successiva seduta da tenersi entro
10 giorni.
Art.23
Giunta comunale
1. La giunta è organo d’impulso e gestione amministrativa, che collabora col
Sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi di
trasparenza ed efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione
delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale; in particolare
esercita le funzioni di indirizzo politico-aministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla• sua attività.
Art. 24
Composizione
1.La giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di 4 e massimo di 6
assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Normalmente gli assessori sono scelti tra i consiglieri, ma possono anche
essere nominati assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di
eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed
intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 25
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal
Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle
elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al
consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge; non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o
con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo
grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino
al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del
consiglio comunale.
Art.26
Funzionamento della giunta
1.La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla
l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni,
anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, nelle
modalità di convocazione e funzionamento stabilite informalmente dalla stessa
giunta.
2. Le sedute della giunta sono valide se, in relazione al numero dei propri
componenti (Sindaco ed assessori) sono presenti oltre la metà degli aventi
diritto e le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole espresso da
oltre la metà dei presenti.
Art. 27
Competenze
1. La giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del comune e compie
gli atti che, ai sensi della legge o dello Statuto, non siano riservati al
consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario
comunale o ai singoli responsabili dei settori.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali
espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.
3.La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e
delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi e provvedimenti che non comportino
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e non siano riservati dalla
legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei settori;
c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da
sottoporre al consiglio comunale;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento;
e) modifica tariffe, elabora e propone al consiglio i criteri per determinare
quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per concorsi pubblici su proposta del
responsabile del settore interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h) approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) autorizza il Sindaco a conferire o revocare le funzioni di direttore generale
al segretario comunale;
j)pone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l’ufficio comunale per la elezione, cui ~ rimesso l’accertamento della
regolarità del procedimento;
l)esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni
delegate dalla Provincia di Campobasso, dalla Regione Molise e dallo Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero
sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, parametri e
standard per misurare la produttiVità dell’apparato, sentito il segretario
comunale eventualmente nella veste di direttore generale;
p) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di
gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il Peg su proposta del segretario comunale eventualmente nella
funzione di direttore generale, ove non ci si sia avvalsi della possibilità di
convenzionarsi con altri enti locali per la nomina;
r) nomina il difensore in caso di contenzioso o resistenza in giudizio.