11/6/2012 ● Avviso
Avviso del Sindaco di Guglionesi relativo all'accensione delle stoppie
I L S I N D A C O
VISTA la legge Regionale 4 Marzo 2005 , n. 8, recante : Norme in materia di
eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle
coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità;
VISTA la legge Regionale 12 giugno 2008, n. 17 recante : Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 8 ;
RITENUTO di dover provvedere in merito informando la cittadinanza circa le
cautele da adottare e le modalità di esecuzione della bruciatura delle stoppie ,
dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche in
cumuli, nonché di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o
combustibile , al fine di evitare il propagarsi di incendi e i conseguenti
pericoli per la pubblica incolumità;
RENDE NOTO
Stralcio L.R. n.8/2005 come modificata dalla L.R. n. 17/2008
art. 2
1. In tutto il territorio della Regione, dal 1° giugno al 30 settembre, è
vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le
erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni
incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le
ferrovie. È inoltre vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti da
potatura o da decespugliamenti, anche in cumuli, nonché di qualsiasi altro
deposito di materiale infiammabile o combustibile;
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. I residui delle colture cerealicole devono essere imballati, trinciati e
successivamente interrati con le lavorazioni. Tali adempimenti possono essere
derogati per le aziende che rientrano nelle eccezioni previste dal decreto del
presidente della Giunta regionale di cui al precedente comma 3.
6. Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in
condizioni atmosferiche ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del
mattino, previa comunicazione al Comando dei vigili urbani dei Comuni in cui
ricadono i fondi, da trasmettere almeno cinque giorni prima. La comunicazione
deve essere esibita alle autorità che effettuano il controllo.
7. La bruciatura della vegetazione e dei residui colturali , dei residui di
potatura o di decespugliamenti deve essere praticata riunita in cumuli, ovvero
tracciando, lungo tutto il perimetro del fondo interessato, una precesa o
capezzagna o fascia parafuoco della larghezza di almeno 5 metri, elevata a 10
lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la macchia
mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive.
8. Le stesse precauzioni di cui al comma 7 vanno adottate anche nel caso in cui
all'interno dei terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto o
fabbricati.
9. L'operazione di bruciatura deve essere garantita dalla presenza di:
due persone sino a 5 ettari;
tre persone sino a 10 ettari;
cinque persone sino a 20 ettari;
oltre i 20 ettari, una persona in più per ogni 5 ettari.
10. Al fine di consentire alla fauna, eventualmente presente sul terreno, la
possibilità di fuga, la bruciatura dei residui in pieno campo va eseguita
partendo dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento.
Art. 7
Sanzioni
1. Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla
presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni:
a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati,
le erbe palustri nonché quelle infestanti nei terreni incolti, lungo le strade,
le autostrade e le ferrovie, non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 2;
b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi brucia residui vegetali provenienti da
potatura o da decespugliamenti non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 2;
c) da euro 600,00 a euro 2.800,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati,
le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, non
provvedendo alle operazioni di sicurezza e fasce protettive di cui ai commi 7, 8
e 11 dell'articolo 2;
d) da euro 100,00 a euro 300,00 per chi brucia la vegetazione di cui al comma 1
dell'articolo 2, non rispettando le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2 o
non provvedendo ad effettuare la comunicazione al Comando dei Vigili urbani. La
dimenticanza o la mancata esibizione della comunicazione all'autorità che
effettua il controllo comporta una sanzione da euro 100,00 a euro 300,00;
e) da euro 300,00 a euro 1.100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie
non rispettando le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 2;
f) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non rispetta le modalità di cui al comma
11 dell'articolo 2;
g) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi effettua infrazioni alla presente legge
non diversamente sanzionate.
Guglionesi 10.06.2012
IL SINDACO (Bartolomeo ANTONACCI)