24/5/2012 ● Politica
IMU, considerare "prima casa" gli immobili dei residenti permanenti all’estero?
Invito all’amministrazione comunale di Guglionesi a considerare gli immobili di proprietà dei residenti permanenti all’estero come prima casa.
Tra le misure adottate dal governo del Premier Mario Monti, una delle più controverse è la reintroduzione del pagamento sui beni immobili, già conosciuto come ICI, ora definito IMU. La tassa si applica sia ai residenti permanenti in Italia sia ai cittadini residenti all’estero. Vorrei portare a conoscenza della cittadinanza e dell’amministrazione un aspetto della normativa che può avere importanti ripercussioni economiche e sociali in molti comuni, come Guglionesi.
Vediamo cosa dice la legge. Secondo l’articolo 13 del dl 201/2011, così come modificato dalla legge 44/2012 che recita al comma 10 ‘ i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale... l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata’. Come chiarito anche dalla circolare numero 3/DF del 18 maggio 2012 la normativa prevede che, nell’ambito della loro potestà regolamentare possono estendere alle unità immobiliari dei cittadini italiani residenti all’estero, ma che hanno proprietà nel comune, lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale. Il che significa che l’imposizione sarà a aliquota ridotta, con detrazione e maggiorazione per i figli (maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni nel caso dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione). Esiste inoltre anche la legge 75 del 1993 secondo cui si configura come abitazione principale e prevede l’aliquota agevolata per gli italiani residenti all’estero.
Questo mio intervento vuole essere un invito rivolto all’amministrazione comunale, che si accinge a stabilire le norme per il calcolo e la riscossione dell’IMU, a tener conto ed applicare le norme legislative esistenti ( articolo 13 del dl 201/12011 e legge 75/1993). Quali sono i vantaggi? Tanti.
Prima di tutto è un chiaro indizio che gli amministratori mettono allo stesso livello e trattano alla pari i residenti permanenti e i guglionesani che nel passato hanno lasciato il comune di nascita o di origine e vivono per buona parte dell’anno all’estero. Nella stragrande maggioranza dei casi l’immobile posseduto per questi ultimi ha un valore simbolico notevole. È l’unico legame concreto con l’Italia e non può essere visto come lusso, o seconda casa da tassare secondo aliquote sproporzionate. Questo perché? Perché l’applicazione discrezionaria dell’IMU deve avere dei limiti e non diventare un mezzo per vessare i cittadini, i quali contribuiscono grandemente all’economia locale, grazie alla collaudata formula di ‘turismo di ritornò. Il rischio, per Guglionesi e per i tanti comuni che si trovano nella stessa situazione, è che i non residenti permanenti, a causa della esagerata e rigida applicazione delle norme sull’IMU, si vedranno costretti a disfarsi di un bene che ha un valore altamente simbolico e, a tutti gli effetti, NON É un bene di lusso.
Il legislatore riconosce la possibilità per i comuni di ‘ considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare’ posseduta dai residenti all’estero. Bene, l’amministrazione del comune di Guglionesi, ne tenga conto e la applichi. Finirà col guadagnarci sia in termini simbolici, affettivi ed economici.