29/3/2012 ● Avviso
Verso l'IMU: Agricoltura24.com, "fabbricati rurali, si apre la partita con i Comuni"
Slitta la scadenza del 31.3.2012 per la rettifica della categoria catastale
dei fabbricati rurali con le caratteristiche del D/10 o dell’A/6-R ora iscritti
in catasto con un’altra categoria. Il nuovo termine è prorogato al 30.6.2012.
Nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 è pubblicata la legge 24 febbraio 2012, n.
14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216
- Proroga di termini previsti da disposizioni di legge (milleproroghe).
La scadenza è stata rivista in sede di conversione del decreto milleproroghe: il
termine poteva essere oggetto di contenzioso tributario in quanto fuori tempo
massimo rispetto allo Statuto del contribuente.
Detta scadenza nasce male: inizialmente prevista per il 30.09.2011 (anche questo
termine non era conforme con quanto previsto dallo statuto del contribuente: se
applicato avrebbe fatto slittare la data alla seconda parte del mese di
novembre) quindi la riapertura dei termini con il decreto milleproroghe, ma
anche questo convertito in Legge il 27.2.2012 e quindi anche il nuovo termine
del 31.03.2012 era troppo stretto.
La data del 30.06.2012 (successiva al pagamento delle prima rata della nuova Imu)
farà però sicuramente discutere in un momento in cui i Comuni sono alla ricerca
di entrate e gli agricoltori si vedono vessati da una serie di adempimenti oltre
al nuovo e smisurato carico fiscale. Visto che gli effetti della variazione
hanno rilevanza sull’Ici dovuta negli ultimi 5 anni è opportuno che le
Commissioni tributarie sospendano tutti i giudizi in tema di ruralità fino a
dopo la scadenza della variazione. Il legislatore forse lo doveva dire
espressamente anche per evitare pronunce che generano nuovo contenzioso.
Ricordiamo che la procedura può essere instaurata sia dai contribuenti ( moto
proprio) che possono presentare con consegna allo sportello, che rilascerà il
protocollo di ricevimento, a mezzo di raccomandata a.r. del servizio postale o
attraverso la posta certificata sia attraverso professionisti o associazioni
sindacali. Tale procedura non può essere utilizzata mai per fabbricati non
censiti o censiti non in modo regolare e neppure per quelli in categoria A/1 o
A/8.
Infine, è bene di nuovo sottolineare che solo in presenza di immobili rurali
strumentali si applica l’aliquota ridotta del 2 per mille in luogo dell’aliquota
ordinaria quindi è opportuno provvedere nei termini anche per evitare
l’applicazione delle rendite catastali presunte che danno sempre incertezze
proprio in virtù della loro provvisorietà.
Fabbricati rurali censiti nel catasto terreni - Nessuna novità invece per
l’accatastamento dei fabbricati rurali ancora censiti in catasto terreni.
L’obbligo di accampionamento è fissato per il 30.11.2012.
Per l’applicazione dell’imposta in fase di acconto (tenuto conto che il termine
di accatastamento è successivo al pagamento) il Comune non potrà pretendere
l’incasso dell’Imu con le nuove rendite, ma dovrà essere consentito un
versamento successivo. Parrebbe che tale scadenza debba coincidere con il
versamento delle imposte a saldo. Ma ce la farà il nostro agricoltore ad avere
le rendite catastali per tale data? Auspichiamo una nota chiarificatrice da
parte del Governo, ma suggeriamo di provvedere quanto prima proprio per evitare
tutte le problematiche di cui sopra.
Costi di accatastamento - Un’ultima nota dolente dobbiamo riferirla al costo di
tutta la procedura che non è indifferente ed è scaricato solo sul titolare del
diritto reale.
Fonte:
http://www.agricoltura24.com [20 marzo 2012]