28/3/2012 ● Avviso
Verso l'IMU: base imponibile per immobili inagibili e fatiscenti IMU ridotta al 50%
Soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni Ici, anche se previste in
leggi speciali, non espressamente richiamate dalla disciplina Imu,
riconoscimento dei benefici fiscali per gli immobili posseduti dai comuni,
contrasto alle residenze fittizie per limitare il trattamento agevolato per le
abitazioni principali e riduzioni d'imposta per i fabbricati inagibili o
inabitabili. Sono alcune delle modifiche apportate alla disciplina della nuova
imposta locale contenute nel dl fiscale, le cui disposizioni limitano l'obbligo
di presentare la dichiarazione Imu solo per gli immobili il cui presupposto per
l'applicazione dell'imposta è sorto nel 2012.
Stretta sulle agevolazioni
Le norme sulla nuova imposta locale riconoscono solo alcuni benefici fiscali
previsti dal dlgs 504/1992. Viene ribadito il criterio interpretativo che si
ricava dalla relazione tecnica al dl Monti (201/2011) e cioè che per inquadrare
le agevolazioni occorre tener conto non solo delle disposizioni espressamente
abrogate, ma anche di quelle non richiamate. Quindi, soppresse esenzioni e
riduzioni d'imposta previste dalla disciplina Ici non espressamente richiamate.
Immobili comunali
In seguito alle modiche apportate dal nuovo decreto, i comuni non sono tenuti a
pagare l'Imu per gli immobili di cui sono proprietari o titolari di altri
diritti reali di godimento quando la loro superficie insiste interamente o
prevalentemente sul proprio territorio. In questi casi viene chiarito che il
comune non è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato. Inoltre,
è stata ripristinata la «vecchia» esenzione riconosciuta dalla normativa Ici per
gli immobili siti sul territorio di altri comuni a condizione che siano
destinati a compiti istituzionali (sede o ufficio dell'ente).
Abitazione principale
Il dl fiscale tende a contrastare le residenze fittizie e limita il trattamento
agevolato all'immobile dove il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione, infatti, si applica a
un solo fabbricato, e relative pertinenze, nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
in immobili diversi situati nel territorio comunale.
Fabbricati inagibili o inabitabili
A differenza di quanto già previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo
504/1992, anziché concedere una riduzione d'imposta del 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, la norma del dl
fiscale prevede per questi immobili una riduzione del 50% della base imponibile,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste
condizioni. Lo stato di precarietà dell'immobile deve essere accertato
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è
tenuto ad allegare alla dichiarazione la documentazione comprovante lo stato del
fabbricato. In alternativa, il contribuente può presentare
un'autocertificazione.
Viene attribuito ai comuni il potere di disciplinare con regolamento le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con
interventi di manutenzione.
Dichiarazione Imu
I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo. Per questo
adempimento deve essere utilizzato il modello approvato con decreto
ministeriale. Nel provvedimento dovranno essere indicati anche i casi in cui va
assolto l'obbligo. Quindi, la dichiarazione Ici vale anche per l'Imu. I
contribuenti che hanno già assolto all'obbligo non sono tenuti a presentare una
nuova dichiarazione, nonostante si tratti di un tributo diverso. Come per l'Ici,
il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione Imu se gli elementi
rilevanti ai fini dell'imposta sono acquisibili dai comuni attraverso la
consultazione della banca dati catastale.
L'adempimento è invece richiesto quando: l'immobile viene concesso in locazione
finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l'area
diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Pertanto, va
dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che
abbia avuto a oggetto un'area fabbricabile. Non a caso vengono richiamate dal dl
fiscale le disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 55, del decreto legge
223/2006 che ha abrogato parzialmente l'obbligo.
Fonte: www.lagazzettadeglientilocali.it