29/9/2011 ● Scuola
La contrattazione di scuola su tutte le materie
La stagione contrattuale nelle scuole si apre in una condizione molto
difficile: il blocco dei contratti nazionali ed il congelamento del salario
accessorio previsto dalla manovra 2010, è stato allungato fino al 2014. Ciò
significa che gli attuali contratti nazionali non saranno rinnovati prima del
2015. La contrattazione integrativa, quindi, rappresenta in questa fase uno
spazio contrattuale fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e il loro
salario.
Nonostante le ostinazioni di Brunetta, le norme del DLgs 150/2009, fintanto che
non saranno rinnovati i contratti nazionali, in gran parte sono inapplicabili.
Il decreto correttivo n. 141/2011 pubblicato in GU nel mese di agosto
essenzialmente interviene su:
1. art. 65 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del DLgs n. 150/09, che viene interpretato
retroattivamente, la norma riguarda solo il contratto nazionale
2. art. 19 commi 2, 3, 31 sempre del DLgs n. 150/09, dove si interviene con una
norma transitoria.
Tuttavia nella scuola è ancora pienamente esigibile la contrattazione
integrativa su tutte le materie di cui all'art. 6 del CCNL/07. La contrattazione
sul riparto del fondo non viene messa in discussione da nessuno. La
contrattazione sui compensi neanche. Del resto il principio di "corrispettività"
(come precisato dalla stessa circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica) tra
salario accessorio e prestazione, nella scuola è da sempre rispettato
Per la FLC CGIL le materie (previste all'art. 6 del CCNL/07) oggetto di
contrattazione integrativa, sia nazionale che di scuola, non invadono affatto le
competenze né della dirigenza del MIUR, né quelle specifiche della Dirigenza
Scolastica (ovvero le misure inerenti la gestione delle risorse umane e
finanziarie, nonché la direzione e l'organizzazione degli uffici) perché queste
prerogative dirigenziali non sono mai state oggetto di contrattazione. Inoltre,
nella scuola e diversamente da altri comparti pubblici, ci sono anche altre
norme da rispettare come quelle sulle competenze degli organi collegiali (DLgs
297/94) e quelle più recenti sull'autonomia scolastica (in particolare l'art. 16
comma 2 del DPR n. 275/99).
La contrattazione di scuola, a parte le modalità di esercizio dei diritti
sindacali e la sicurezza, si occupa sostanzialmente dei criteri per la mobilità
interna (tra i vari plessi e/o sedi), dei criteri di utilizzazione del
personale, dell'organizzazione dell'orario di lavoro, della ripartizione delle
risorse contrattuali e dei compensi del salario accessorio. Tutte materie che
non invadono né le competenze del collegio docenti, che ha la titolarità su
questioni didattiche e tecnico professionali né quelle del consiglio d'istituto
sul funzionamento della scuola intesa cioè su aspetti quali l'orario del
servizio scolastico, il tempo scuola, il calendario scolastico, ecc.
La contrattazione di scuola non invade le competenze "gestionali" del Dirigente
scolastico che riguardano, ad esempio, i provvedimenti di assegnazione dei
singoli docenti alle classi e alle cattedre, il conferimento dei vari incarichi,
la predisposizione del piano delle attività (che, tra l'altro, per i docenti
deve essere approvato dal collegio), l'orario individuale dei singoli docenti e
del personale ATA, ecc... Solo che il Dirigente scolastico, nell'espletare le
sue competenze e a differenza di altre dirigenze pubbliche, deve attenersi alle
delibere degli Organi Collegiali per gli aspetti di funzionamento generale e per
gli aspetti didattici (art. 16 c. 2 DPR 275/99), e deve attenersi poi ai criteri
definiti nel contratto di scuola per gli aspetti riguardanti la mobilità,
l'organizzazione del lavoro, l'orario, il salario accessorio (art. 6 del Ccnl/07).
Assegnazioni a plessi del personale docente e ATA: l'intervento del MIUR In
questa situazione, il MIUR ci mette del suo. Infatti il 1 settembre scorso ha
inviato alle scuole una nota ove si definiscono i criteri di assegnazione ai
plessi del personale. L'intervento del MIUR si muove assolutamente fuori dal
contesto normativo. Per quanto ci riguardala nota del MIUR non ha alcun valore
giuridico e per tale ragione qualunque comportamento assunto, ancorché sulla
scorta di tale nota, rappresenta comportamento antisindacale in quanto in
contrasto con il contratto nazionale.
La FLC CGIL ha assunto, per ovvie ragioni, sul livello nazionale il contenzioso
su tale questione: è in corso di predisposizione sia il ricorso al TAR che il
ricorso per comportamento antisindacale contro il MIUR.
La FLC CGIL è impegnata a sostenere l'esigibilità e la legittimità della
contrattazione di scuola ed il rispetto del CCNL/07 in tutte le scuole,
valorizzando al massimo il raggiungimento di accordi sulle tematiche relative
alle modalità di utilizzo del personale e alle condizioni e carichi di lavoro e
contrastando, invece, tutti quei comportamenti che intendono escludere dalla
contrattazione l'organizzazione del lavoro.