9/5/2011 ● Politica
Patto interno di stabilità, sindaco di Guglionesi: ridotte possibilità per opere pubbliche
La recente produzione normativa in materia di patto interno di stabilità ha
progressivamente ridotto la possibilità per i Comuni al di sopra di 5000
abitanti di poter procedere alla esecuzione di opere pubbliche necessarie per
poter assicurare ai cittadini idonei servizi nei vari settori di intervento.
Nonostante i correttivi introdotti da ultimo dal legislatore con l’intento di
mitigare gli effetti della normativa sul patto interno di stabilità, di fatto
permane la situazione sopra descritta che andrà ad aggravarsi ancor più per gli
anni a venire.
La Giunta Comunale, nell’intento di sensibilizzare la Regione al problema
suesposto, ha adottato una apposita deliberazione che si allega al Comunicato.
Data la concertazione tra i dirigenti dei Comuni interessati si fa affidamento
alla tempestiva assunzione, da parte della Regione, di idonei provvedimenti,
peraltro, previsti dalla normativa vigente , in particolare dall’art. 1, commi
da 138 a 143, legge 13.12.2010, n. 220.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• i commi da 87 a 124 dell’art. 1 della legge 13.12.2010, n. 220 ( legge di
stabilità 2011 ) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il
triennio 2011-2013 che è volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi
di coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal
nostro Paese in sede comunitaria;
• in applicazione della predetta normativa i comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti vedono di fatto ridotta ulteriormente la possibilità di procedere
alla esecuzione delle opere pubbliche necessarie ed a volte indispensabili per
poter assicurare alle popolazioni amministrate l’erogazione dei servizi gestiti
;
Atteso che il comma 122 della sopra richiamata normativa ha previsto una
riduzione degli obiettivi annuali del patto interno di stabilità secondo criteri
determinati da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Considerato che nonostante i predetti correttivi, permane di fatto la situazione
prospettata in premessa;
Rilevato che la legge di stabilità potenzia il ruolo delle regioni ( art. 1,
commi da 138 a 143, L. 220/2010 ) che possono optare tra le seguenti
possibilità:
• autorizzare gli enti locali aventi sede nel proprio territorio a peggiorare il
loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale a
fronte del contestuale miglioramento di pari importo dell’obiettivo
programmatico della regione stessa in termini di cassa o di competenza;
• rimodulare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale per gli enti locali
del proprio territorio in relazione alle diverse situazioni finanziarie
esistenti, fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato per gli
stessi enti locali;
Dato atto che i comuni soggetti al patto di stabilità interno della Regione
Molise sono : Guglionesi, Termoli, Campomarino, Larino, Santacroce di Magliano,
Montenero di Bisaccia, Riccia, Trivento, Boiano, Venafro, Isernia, Provincia di
Campobasso e Provincia d’ Isernia;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
Di far voti presso la Presidenza della Giunta Regionale affinchè voglia
promuovere l’assuzione di idonei provvedimenti ai sensi di quanto previsto dall’
art. 1, commi da 138 a 143, della legge 13.12.2010, n. 220;
Di trasmettere il presente atto agli altri enti della Regione Molise soggetti al
patto di stabilità interno, affinchè possano associarsi alla presente richiesta;
Di dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 267/2000.