22/2/2010 ● Internet
Nuove disposizioni per il web: obblighi nella comunicazione delle imprese
Registro Imprese: obblighi
pubblicitari per le società (Art. 42 Legge n. 88/2009).
Una nuova disposizione di legge in materia di Internet e nuove tecnologie
recentemente è stata introdotta: si tratta dell’art. 42 Legge n. 88/2009,
modificando l’art. 2250 del Codice Civile, che introduce nuovi obblighi di
comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in
accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di
uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete
telematica ad accesso pubblico” devono fornire - attraverso tale mezzo - le
seguenti informazioni:
a) la sede sociale;
b) l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è
b) iscritta e il numero di iscrizione;
c) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente
c) versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
d) l’eventuale stato di liquidazione della società;
e) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi
abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le
informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale
non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione
“spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete
telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche
tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle
società sui social networks.
La sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la
società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2.065 Euro.