27/10/2009 ● Cultura
1548, entrate e prerogative dell'Università di Guglionesi
Un documento del 1548, ci
fornisce un quadro preciso delle entrate dell’università e delle sue
prerogative.
In esso, scritto quasi tutto in volgare, si dice che l’università di Guglionesi
affitta a tale Nicola De Coletta di Montefalcone le entrate dell’università per
la durata di tre anni. Il prezzo stabilito è di 3000 ducati (il prezzo di una
casa andava all’incirca da 10 a 40 ducati).
In tale documento sono descritte tutte le prerogative date in affitto. Esso ci
permette inoltre di gustare alcune pagine dell’italiano che si usava allora a
Guglionesi. A tale proposito, voglio ricordare che in quel secolo non esistevano
(almeno non ancora da noi) accenti e apostrofi.
Capituli facti et ordinati delle intrate de Goglionisi quali se hando da
vendere et liberare ad chi piu le saglie ad lume de candela et sondo li
infrascritti, videlicet:
…In primis lo sindico per nome et parte della dicta universita vende et consegna
le molina macinante como se trovano et como se consegnano.
Li affictaturi et compraturi siano tenuti in fine delli tre anni restituirle et
consignarle con pacto che possano levare de moletura per soma (una soma era
formata da due tomoli ed era pari a 96 Kg.) quattro coppi (un coppo era
un decimo del tomolo antico, cioè kg. 2,5) alli cittadini et casali della
terra et alli forastieri cinque coppi per soma et de più secondo il solito et
consueto, et quelli che macinarrando possono scopare et nectare dicte molina
alla fine del macinare et che ce habiano da ponere li cantorali et tenerceli
continuamente, et il coppo sia de tal misura che ne vada dece ad tumulo antiquo;
ancora: quando macina tre macine allo molino novo, duj siano della terra et
una delli forasteri, et quando ne macina duj (una) sia della terra et
laltra ad vecita (alternatamente) tanto li cittadini como li forasteri,
et macinando una, sia della terra;
ancora: allo mulino de de sopra, quando macina tre macine duj della terra et
una delli forasteri, et quando ne macina doj, una della terra et l’altra delli
forasteri;
ancora: dicti affictaturi siano tenuti, durante li tre anni, dare al venerabile
Monasterio della Nunziata di Guglionesi cinque carra de grano lo anno, meso per
meso la rata parte tagnente delle dicte cinque carra de grano;
ancora:li dicti compraturi debiano pagare per lo appogio del serto (canale
di acqua) allo eccellente signor Pardiglio Pappacoda trentasei carlini anno
per anno, tanto dello appoggio como del taglio cio e de legna morta;
ancora: vende la rata parte li compete della bagliva (tassa comunale)
de dicta terra delli dandi dati con li capituli soliti;
ancora: le vende la defensa della Guardata con reservarse a se dicta
universita lo taglio de dicta defensa (ossia il taglio della legna);
ancora: vende la scafa (chiatta per guadare il Biferno), passi et
gabelle delli casali con fida delli frutti pendenti (tassa sui terreni
coltivati) et diffide delle defensa de dicta terra como delli casali, con
pacto che dicta universita reserva ad se lo lo taglio delle dicte defense con
reservarse ancora si li tagli delle silvi de Petaciato como lo taglio se facesse
in altro locho si delli casali como della universidà ad essa spectante et
pertinenta et alla scafa non possa levare ( esigere) piu de sei tornisi
( equivalente a mezzo grano, ossia sei cavalli) per testa alli forastieri et
alli homini della terra et soi casali franchi, senza pagamento alcuno, et ad
fiumara piena, solum possa procedere nel modo predicto alli forastieri, et non
altrimenti; et alli passi possa prendere per centinaro di animali grossi carlini
quinici como sondo jenci ( giovenche), bache et bovi et per animali
minuti carlini cinque per centinaro;
ancora: vende la mastrodattia ( tassa per atti pubblici) della terra
tanto del civile como del criminale et che non lo possa esercitare senza notario
puplico juxto la tavola solita et consueta delli acti et che dicto mastro de
acti sia tenuto fare tutte scripture et acti della università in juditio del V
capitulo et procura fosse necessarie ad dicta universita protesti et tutti altri
acti et scripture fosse necessarie tante puplica como private;
ancora: reserva ad se la universita tutti li prati delle molina, soliti
tenerse e dalla forma ( canale) fino al fiume non possa fare innovare et
scotere in modo alcuno ma como al presente se ritrova et e stato per il passato
venduto et che lo terratico sia della universita;
ancora: Che dicti arrendatori possono procedere alle diffide nel modo
seguente: in la defensa delle Salcete grana cinque per bestia (vacina) o
cavallina, carlini cinque per centinaro di porci et carlini dece per centinaro
de pecore et crape;
ancora: in la defensa della fara Secha, Meleta et Cucina et Volta della
Cerasa ad grana cinque per bestia (vaccina), et per centinaro de porci
carlini vinti et de pecore et crape carlini dece per centinaro:
ancora: in la defensa delle Vigne, ad grana cinque per ciascaduna bestia
vaccina o cavallina, et per centinaro de porci ad carlini quinici et un ducato
per centinaro de pecore (et) crape. In la quale defensa della universita
predicta et soi casali, in nullo modo dicti compraturi ci possono affidare
(dare in affitto) nulla sorte (nessun genere) di animali ne bovi
domati perché dicta fida reserva ad se la universita et che in tempo delli
simenti ce possa la universita tenere bovi forasteri per seminare o russare
( tenere a pascolo durante il riposo del terreno), et che li compratori non
li possa contradire ne levare pena alcuna si in la defensa delle Vigne como del
fiumo;
ancora: in la defensa della Guardata per ciascuna bestia vaccina o cavallina
grana cinque, et per centinaro de porci carlini trenta et per centinaro de
pecore et crape carlini dece;
ancora: li terragii de grani, orgii, legumi, lino, miglio, tanto della terra,
como delli soi casali secundo il solito et consueto et in lo tempo de trapassare
(compassare, misurare il terreno) delle terre, dicti arrendatori non possono
trapassare senza uno homo della universita, ce lo darra ad soj dispese, cio e de
dicti arrendatori et che lo trapasso sia et se faccia con la corda ad palmi
sette per trapasso;
ancora: le decime delle vigne delli casali;
ancora: dicti arrendaturi siano tenuti pagare le intrate durante li tre anni
terza per terza cio e Natale Pasqua et agosto, et tutti dicti dinari siano
tenuti ad loro dispese et interessi darli et consignarli in potere delli
preceptori della provintia dove si trovarrando per li pagamenti fiscali
ordinarii, et cusi ancora al preceptore del illustrissimo ducha (…) terza per
terza et che lo sindico non ne possa toccare escepto facendosene alcuna
anticipazione, et anticipando la corte le terre predicte, siano tenuti dicti
arrendaturi pagare; et non pagando alli tempi deputati, li interessi siano delli
dicti compraturi et siano tenuti dare guida et despesa alli commissarii regij
lecti et stantie et tutte cose necessarie et che siano tenuti dare idonea et
sufficiente (prigiaria?) dicti compraturi qua in la terra de solvendo. Et
la anticipazione sarra al piu ducento scuti, et sopravanzando alcuna quantita de
denari piu de quello compete per li pagamenti ordinarij ut supra siano tenuti
dicti compratori portarli alla corte regia et soi preceptori per quello se
deverra ( si dovrà) per dicta universita alli pagamenti fiscali
extraordinarii a loro proprie dispese et interesse;
ancora: dicta universita riserva ad se la capitania delli greci et scavoni de
soi casali et che dicti compratori non se ce possa intromettere in modo alcuno,
et possono levare al casale di Portacandoni (Portocannone) et Petaciato
carlini cinque per ciascun focagio (fuoco, famiglia), et al casale de Monte
Cilfone et Serramale carlini quatro, et lo camerlengo ( amministratore) delli
dicti casali siano tenuti rescoterle nel mese de agosto, et dicti camerlengi
siano franchi di lor focagio, et se per caso dicti casali scafassero ( non
pagassero) l’universita li farra boni ( abbuonerà) ad dicti compratori
tutti li focagi per quello che al presente la regia corte se troverrando certum
esserno stati contati;
ancora: dicta universita reserva ad se la fida del taglio de legna de quelli
de Montenigro nel territorio de Petaciato, et lo pagamento de dicta fida sia de
dicta universita. Ben vero li concede la fida delle bestiame loro affiderrando
( cioè possono avere l’affitto del bestiame a cui avranno affittato il
pascolo) in dicto territorio de Petaciato secundo lo tenore del instrumento
facto fra questa universita et universita de Montenigro et che dicto pagamento
se farra per dicte bestiame secundo la convenzione facta (trasa?) ad essi
compratori et affictatori;
ancora: tutti quelli che lavorerando nel territorio della universita et soi
casali nel tempo delle aire ( della trebbiatura) non possono ammovere
grani de dicte aire se prima non renda lo debito terratico, tal che, andando lo
terragiolo, e trovando grano concio ( cattivo, sporco) et non se fosse
dato, che siano tenuti darcelo alla terra (all’universita) senza pagarle
la portatura, ma ad loro despese;
ancora: tutte quelle poste della universita che se tene da particulari citadini,
che le debiano lavorare secundo se convene, et non le lavorando che siano tenuti
pagare lo terragio debito overo renunziarle per quella quantita non possesse
lavorare, et che sopra de cio se ne habia da buctar bando puplico a cio ogniuno
ne habia notitia.