26/2/2009 ● Sport
Calcio 2a Categoria: giudice Sportivo ammette il ricorso: S. Clemente-Real Guglionesi 0-3
"--- GARE DEL 8/ 2/2009 --- Gara SAN CLEMENTE - REAL GUGLIONESI DELL’ 8.02.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Real Guglionesi, con il quale la medesima società chiede per la gara in epigrafe l'applicazione ai danni della società San Clemente della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per aver schierato due calciatori quindicenni privi della prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 34 NOIF; letto il referto arbitrale, rileva che la società San Clemente presentava all'arbitro la lista dei calciatori contenente i calciatori DI MAURO Matteo (06.10.1993) e CALDARELLA Antonio (08.11.1993), quest'ultimo subentrato in corso di gara; sentito l'ufficio tesseramenti presso il CR Molise che ha confermato la mancanza per i due calciatori succitati dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 34 NOIF; visto l'art. 17 CGS D E C I D E di infliggere alla società San Clemente la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3."
Fonte Real Guglionesi.