19/1/2009 ● Politica
GNC: parco eolico, contributo all'informazione
"PARCO EOLICO: CONTRIBUTO ALL’INFORMAZIONE - Il gruppo gnc intende dare un
contributo all’informazione sul parco eolico .
Innanzi tutto è bene precisare che la legge regionale sulle energie da fonti
rinnovabili ha riservato, indipendentemente dalla superficie, ad ogni Comune la
possibilità di installare pali eolci che non superino, complessivamente, 40 MW
di potenza nominale. (poiché, attualmente, ci si orienta su pali di 3 MW, a
Guglionesi potrebbe essere installato un parco da 12 pali e due pali da 2 MW).
Diciamo “attualmente” perché è noto che la Legge della Regione Molise è stata
osservata dal Governo e, pertanto, a breve è previsto che il Consiglio Regionale
provvederà a modificarla: poiché l’osservazione riguardava proprio le
limitazioni eccessive e il non aver tenuto conto delle estensioni territoriali,
sicuramente Guglionesi potrebbe vedersi attribuito un numero almeno triplo di
pali eolici.
Indipendentemente dall’essere favorevoli o meno alla produzione dell’energia con
il vento ( e noi, anche se qualcuno ha delle riserve concettuali proprie che
mette da parte, siamo favorevoli) e nemmeno volendo affrontare il problema
nell’ottica di quelli che sostengono “ siamo favorevoli ma a condizione che
l’installazione dei pali avvenga non sul nostro territorio”, riteniamo opportuno
riportare alcuni passaggi del parere del Consiglio di Stato del 18 ottobre 2008
(adunanza della sezione Terza) su un ricorso proposto da una Società
installatrice contro un Comune.
Si legge:
“……a partire dalla direttiva 1996/927CE si è andata affermando a livello
comunitario la progressiva liberalizzazione del mercato dell’energia;……pertanto
il d.lgs n. 79/1999, in attuazione, ha disposto che le attività di produzione
dell’energia…. sono libere ….solo quelle di trasmissione e distribuzione sono
svolte in regime di concessione”. Il legislatore italiano ha optato per il
modello autorizzatorio puro ripudiando il sistema della gara di appalto,
prevedendo lo svolgimento di una procedura di autorizzazione unificata e
semplificata che si concluda, in tempi determinati, con un provvedimento
abilitativo unico ( n.d.r: compito della Regione!).
…….nell’ambito della generale liberalizzazione dell’attività di produzione di
energia elettrica si colloca anche la liberalizzazione, persino più marcata, a
scopo incentivante, della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, con
la previsione di uno snello regime autorizzatorio quanto alla realizzazione e
gestione degli impianti”.
Continua il parere del Consiglio di Stato : ”….il recepimento italiano è
avvenuto con il d.lgs n.387/2003 che prevede che la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili….. sono soggetti ad un’autorizzazione unica,
rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico…..autorizzazione unica , ove occorra, costituisce variante
allo strumento urbanistico. L’autorizzazione è rilasciata a seguito di
procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate ……Dal
punto di vista urbanistico, si stabilisce che gli impianti possono essere
ubicati anche in zona agricola”
A tal proposito, riportiamo alcune frasi dalla sentenza del Tar dell’Umbria (n.
518 depositata il 15 giugno 2007) citata anche dal parere di cui sopra del
Consiglio di Stato. In relazione alla condanna del Comune di Spoleto che non
aveva indicato nel PRG aree specifiche per i parchi eolici e che per questo non
voleva rilasciare il parere alla regione per il permesso di costruire si legge
:” ….la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non può
determinare l’incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a
destinazione agricola”.
Gli strumenti urbanistici di Guglionesi non hanno previsto aree specifiche per
gli impianti eolici, pertanto tutte le zone agricole che non hanno vincoli
particolari (quelli valutati, sempre all’interno del citato procedimento unico,
gli Organi competenti) potranno essere proposti dalle Società installatrici.
Sempre dal parere del Consiglio di Stato si legge:” il modus procedendi del
Comune (soccombente) è avvenuto in totale carenza di potere per incompetenza
nella materia” .
E ancora “ …..in caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo
Comune, si potrà tener conto, in sede di conferenza di servizi , delle
valutazioni espresse dal Comune interessato……il criterio selettivo può essere
quello della priorità cronologica o della comparazione discrezionale….e non può
essere dato rilievo preminente alla convenienza economica….”. e ancora “…il
Comune non può aggravare il procedimenti unico, mediante adozione di atti
esulanti la propria sfera di competenza”.
E ancora “ …. Non può escludersi che un ente pubblico (Comune) decida di
produrre energia eolica sul territorio comunale, avvalendosi a tal fine di un
soggetto privato….ma tale attività non può avvenire in concorrenza…. Il Comune
non può trasformare un regime di attività libera in un regime di privativa”.
Alla luce di quanto riportato sopra ci chiediamo di quale sudditanza si parla?
Il parco sarà realizzato da chi, rispettando tutti i passaggi richiesti ( e fra
questi, non richiesta, la Convenzione con il Comune) riuscirà ad superarli e a
procurarsi l’ autorizzazione regionale. Il Consiglio comunale ha approvato uno
schema di convenzione che può essere firmato da chiunque (prima o dopo
l’ottenimento della autorizzazione) volesse farlo ritendola adeguata nei vari
articoli che prevedono diritti e doveri. L’articolato ha visto la partecipazione
fattiva di tutti i componenti la Commissione consiliare, di maggioranza e
minoranza (non escludiamo la loro pubblicazione) e, prima del Consiglio
Comunale, sono stati aggiunte modifiche richieste dai componenti della
minoranza( polizza fideiussoria). Si comprende anche che la procedura non
impedisce di presentare prima il progetto, ottenere l’autorizzazione e poi
firmare la convenzione. Nessuno può imporre la prassi di fare prima la
convenzione e poi iniziare il percorso previsto per l’ottenimento
dall’autorizzazione.
Per quanto attiene all’urgenza di dotarsi dello schema di convenzione è
opportuno leggersi quanto sostiene l’Autority per la concorrenza e l’Anev e le
loro richieste al Governo e al Parlamento di disposizioni che unifichino le
compensazioni ai Comuni per il ristoro ambientale. (vi sono già proposte che
abbasserebbero notevolmente il ristoro.)
Di tutto questo si è parlato in Consiglio Comunale, purtroppo con le minoranze
assenti perché avevano abbandonato l’aula.
Guglionesi lì 18/01/2009. l gruppo gnc".