27/11/2008 ● Cronaca
Obbligo di comunicare dati castastali, possibili sanzioni?
Molti Comuni stanno recapitando una richiesta di dati catastali ai fini dello smaltimento dei
rifiuti. Il Comune di Monteflavio in provincia di Roma scrive ai contribuenti
così: “Gentile Contribuente, la informiamo che la Legge Finanziaria 2007 (Legge
27/12/2006, n. 296) all’articolo 1, comma 106, ha imposto a tutti i soggetti che
gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nonché agli Enti Locali
che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, di richiedere
agli utenti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato
il servizio. Considerato che la banca dati relativa alla TARSU non contiene i
riferimenti catastali degli immobili in quanto il D.Lgs. 507/1993 non riteneva
necessari tali dati per la formazione della tassa , Il Comune di Monteflavio è
tenuto a richiederli ai contribuenti. […] Al riguardo La informiamo che, ai
sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e s.m.i., qualora venga
omessa comunicazione dei dati catastali ovvero resa da parte dell’utente in
maniera incompleta o infedele, è applicabile all’utente la sanzione
amministrativa da € 258 a € 2.065. […] La preghiamo di voler provvedere alla
restituzione del presente modello, entro il 31/12/2008,
[www.comune.monteflavio.rm.it/]”
La questione non è solo la riconsegna (a scadenza) dei dati richiesti, ma
l'eventuale sanzione amministrativa.
La Legge 27/12/2006, n. 296, all’articolo 1, recita i seguenti comma:
“106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica
all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio
comunale per i quali il servizio e' istituito, i dati acquisiti nell'ambito
dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui
redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e
le relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.”
L’8 Agosto 2008 è stata pubblicata “Risoluzione n. 355/E” dell’Agenzia delle
Entrate. Il caso, benché riguardante un Consorzio di Comuni, pone alla Direzione
dell'Agenzia delle Entrate la questione:
“Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212 – Comunicazione dei dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei
soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani – art. 1,
commi da 106 a 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art.
1, commi da 106 a 108, della legge n. 296 del 2006, è stato esposto il seguente
quesito.
L’ALFA è un Consorzio costituito tra alcuni Comuni della Provincia di …, Regione
… , per la gestione associata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti. Il Consorzio interpellante ha chiesto chiarimenti in merito alla
comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati acquisiti nell’ambito della
attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, ai sensi
dall’articolo 1, comma 106, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
particolare, è stato chiesto di sapere:
1) se il Consorzio istante è obbligato alla predetta comunicazione;
2) quali siano i dati oggetto di comunicazione. In particolare, è stato
domandato se in presenza di un modello di determinazione della tariffa di igiene
ambientale, c.d. T.I.A., che non tiene conto della superficie dell’immobile
occupato, debbano essere, in ogni caso, comunicati anche i dati catastali
dell’immobile per il quale il servizio è istituito;
3) quale sia la sanzione prevista a carico dell’utente che non fornisca i dati
destinati ad essere comunicati all’Agenzia delle entrate.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante evidenzia che il punto 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 14 dicembre 2007 che ha approvato, tra l’altro, il modello di
comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione,
dispone che sono obbligati alla comunicazione “Gli enti locali che gestiscono la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro
concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale” senza annoverare
i
consorzi costituiti tra comuni per la gestione associata del servizio di
smaltimento dei rifiuti. Ciò nonostante, il consorzio istante ritiene di essere
obbligato ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 106, nella
qualità di ente gestore della T.I.A.
In merito al secondo quesito, l’istante ritiene che, in occasione del primo
invio, debba essere trasmesso non l’intero archivio consolidato negli anni dai
Comuni ed acquisito dall’ente gestore con il passaggio da tassa a tariffa bensì
una frazione limitata alle sole modifiche intercorse nel 2007. Il Consorzio
istante, inoltre, è dell’avviso di essere obbligato a comunicare all’Agenzia
delle entrate i soli dati in suo possesso ai fini dell'applicazione della T.I.A.
senza dover richiedere agli utenti informazioni circa i dati catastali degli
immobili occupati.
In proposito, in considerazione della circostanza che non è prevista alcuna
sanzione a carico dell’utente che non comunichi al comune e/o all’ente gestore i
dati catastali eventualmente richiesti e destinati ad essere trasmessi
all’Agenzia delle entrate, il Consorzio istante è dell’avviso che spetti al
comune e/o all’ente gestore del servizio rifiuti acquisire i predetti dati
catastali e ciò possa avvenire mediante operazioni di incrocio con altri data
base in possesso
[www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb22090a2f80449/ris355.pdf]."
Parere della Direzione
Il comma 106, dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per il 2007) stabilisce che “I soggetti che gestiscono (…) il
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via
telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul
territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti
nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle
imposte sui redditi”.
La predetta disposizione ha introdotto l’obbligo per i soggetti che gestiscono
il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di raccogliere e successivamente
comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli immobili per i quali
il servizio è istituito.
L’obbligo di comunicare i dati relativi agli utenti del servizio di smaltimento
rifiuti è funzionale ad un’efficace azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed
elusivi, riferiti, in particolare, al settore immobiliare. Attesa la finalità
della norma, si ritiene - conformemente al parere reso dalla Direzione … - che
il predetto obbligo di comunicazione gravi sui soggetti incaricati della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla loro
natura giuridica.
Ne consegue, riguardo alla fattispecie concreta in esame, che laddove il
servizio di smaltimento dei rifiuti sia gestito in forma associata - a livello
sovracomunale - da un consorzio costituito a tale scopo da vari enti locali,
l’obbligo di comunicazione deve intendersi posto a carico del soggetto che opera
la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto degli enti locali.
Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che il punto 1 del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 14 dicembre 2007 prevede che i soggetti
obbligati effettuino la comunicazione “…dei dati in loro possesso relativi alle
dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione…”.
Il successivo punto 2.1 del medesimo provvedimento dispone che sono oggetto di
comunicazione “i soli dati (…) rilevanti ai fini dei controlli e
relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il
servizio è istituito”.
In particolare, i dati oggetto della comunicazione, ai sensi del punto 2.2 del
citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate riguardano:
- i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento
rifiuti (denominazione, codice fiscale);
- i dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell’occupante-detentore
dell’immobile;
- i dati relativi all’immobile occupato o detenuto.
Tanto premesso, si ritiene che ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligo di
comunicazione sancito dal comma 106 dell’articolo unico della legge finanziaria
per il 2007, l’ente gestore del servizio di smaltimento dovrà trasmettere tutti
i dati richiesti dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Del resto,
il citato comma 106 sancisce un obbligo generale di comunicazione dei dati
relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il
servizio di smaltimento rifiuti è istituito, indipendentemente dal sistema
tariffario adottato.
Con riguardo alle modalità di raccolta dei dati da comunicare all’Agenzia delle
entrate, le disposizioni in esame non dettano una disciplina specifica. In
proposito, si è dell’avviso, tuttavia, che l’ente gestore del servizio sia
tenuto a trasmettere i dati già in suo possesso (anche attraverso banche dati
fornite dai Comuni aderenti alla gestione associata del servizio) o acquisibili
dagli utenti del servizio mediante la compilazione e la restituzione di appositi
formulari, preventivamente consegnati o inviati ai medesimi dall'ente gestore
interessato (ad esempio in occasione della fatturazione, ovvero alla prima
comunicazione utile ai fini dell’applicazione della tariffa di igiene
ambientale). Ciò posto, si evidenzia che la prima comunicazione all’Agenzia
delle entrate, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, è finalizzata alla
costituzione di una base di dati - utili a monitorare l’andamento di determinati
fenomeni economici connessi agli immobili - acquisiti a partire dal 1° gennaio
2007, data a decorrere dalla quale deve intendersi in vigore l’obbligo. Le
comunicazioni relative agli anni successivi al 2007, aventi, invece, finalità di
aggiornamento, dovranno essere trasmesse solo in caso di variazione dei dati
relativi all’utente - beneficiario del servizio di smaltimento rifiuti.
In ultimo, si evidenzia che in caso di omessa, incompleta o infedele
comunicazione da parte dell’ente gestore obbligato alla trasmissione dei dati,
torna applicabile la sanzione amministrativa da Euro 258,00 ad Euro 2.064,00
prevista dall’articolo 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Considerato che
la comunicazione riflette i dati ricevuti dagli utenti, la sanzione non potrà
applicarsi nei casi in cui il soggetto gestore del servizio non abbia ricevuto
tali dati; il corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione, infatti, è
impedito dal
rifiuto dell’utente. In tali casi, è utile che l’ente gestore faccia apposita
segnalazione, all’Agenzia delle entrate, di mancata comunicazione dei dati
richiesti per gli opportuni controlli fiscali a carico dell’utente. La risposta
di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione … ,
è resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.M.
26 aprile 2001, n. 209.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità". [www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb22090a2f80449/ris355.pdf]
Nelle comunicazioni inviate ai contribuenti, alcuni comuni segnalano che "
qualora venga omessa comunicazione dei dati catastali ovvero resa da parte
dell’utente in maniera incompleta o infedele, è applicabile all’utente la sanzione
amministrativa da € 258 a € 2.065", altri comuni si limitano a riportare che
"la mancata comunicazione dei dati richiesti sarà segnalata all'Agenzia delle
Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico della S. V.." Dilemma:
cosa significa "a carico"? L'Agenzia delle Entrate, attraverso le
Direzioni Regionali, sostiene che si vigilerà "affinché i principi enunciati
nella presente risoluzione (cfr. n. 355/E) vengano applicati con uniformità".
Dunque, mistero dell'uniformità? Molti contribuenti sostengono di non aver
ricevuto alcuna comunicazione in merito, altri parzialmente rispetto agli
immobili soggetti della Tarsu. Sembrerebbe che alcuni comuni abbiano inviato
comunicazione in merito anche ai defunti. Altra variante all'uniformità? Non
tutti i comuni hanno inviato con l'ultima bolletta la comunicazione, altri si
sono affrettati ad inviarla successivamente (ultimi mesi dell'anno) con date
variabili sui tempi di riconsegna dei dati.
Infine si ricorda che anche altri gestori e fornitori di servizi presso
domicili immobiliari ("utili a monitorare l’andamento di determinati fenomeni
economici connessi agli immobili", secondo l'Agenzia delle Entratre), Enel, Italcogim ecc, unitamente alla fattura e
bolletta hanno inviato recentemente una richiesta di acquisizione di dati
catastali da spedire alla ditta depositaria del contratto di fornitura.