19/11/2008 ● Politica
Comune di Guglionesi, concorso per Edilizia Residenziale Pubblica
COMUNE DI GUGLIONESI
(Provincia di Campobasso)
(LL.RR. 4 agosto 1998, n. 12 - 12 gennaio 2000, n. 4 - 26 giugno 2001, n. 17 - 6
dicembre 2005, n. 47 - 7 luglio 2006, n 17)
BANDO DI CONCORSO finalizzato alla formazione della graduatoria generale per
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica e degli alloggi ad essi assimilati, ai sensi delle leggi regionali 4
agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, e 7 luglio 2006, n 17, acquistati,
realizzati e recuperati dallo Stato, da Enti pubblici territoriali e dagli
II.AA.CC.PP. a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o
della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquistati,
realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali
proprie dell’edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di Guglionesi,
disponibili, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di
efficacia della graduatoria.
1. AMBITO TERRITORIALE DI ASSEGNAZIONE
Il concorso viene indetto per l’ambito territoriale del Comune di
Guglionesi.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Sono
ammessi i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno di cui all'art. 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, nonché i relativi
familiari in regola con il soggiorno;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune
o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando
di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in
nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori
emigrati all'estero;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. È adeguato l'alloggio
la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 392
del 1978, sia :
- per nuclei familiari composti da una o due persone non inferiore a mq. 45;
- per nuclei familiari composti da tre persone non inferiore a mq. 55;
- per nuclei familiari composti da quattro persone non inferiore a mq. 70;
- per nuclei familiari composti da cinque persone non inferiore a mq. 85;
- per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre non inferiore a mq. 95;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita
di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti
pubblici, con esclusione di casi in cui l’alloggio non sia più utilizzabile
ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del
danno;
e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo
familiare;
f) assenza di rinuncia ad un alloggio precedentemente assegnato;
g) i titolari di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui
stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali,
purchè sussistono gli altri requisiti previsti dall’art. 2 della legge regionale
4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, possono conseguire l’assegnazione
di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di ordinanza di
sgombero e comunque solo per la durata della validità di quest’ultima;
h) reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite massimo di €
12.883,26 per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo
complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente
imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dalle ultime
dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. I1 reddito è da
computarsi secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457 del 1978,
come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo
familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo
annuo del nucleo medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre
i due sino ad un massimo di € 3.098, 74 . La presente disposizione non si
applica ai figli a carico, in quanto, per questi, analoga riduzione è già
prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici. Non vanno computati i
redditi e gli assegni percepiti, in attribuzione delle vigenti norme, da
componenti il nucleo familiare diversamente abili.
L’anno fiscale di riferimento che le Commissioni di cui all’art. 9 della Legge
regionale 4 agosto 1998, n. 12, prenderanno in considerazione per la
determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell’intero nucleo familiare
inteso quale requisito per l’assegnazione degli alloggi è il 2007;
i) limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo
familiare, rapportato al numero dei componenti, non superiore alla terza classe
di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a-1) della tabella “A”
allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche,
moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo, come di
seguito indicato:
€. 1.180,00 per nucleo di 1 componente
€. 2.000,00 per nucleo di 2 componenti
€. 3.000,00 per nucleo di 3 componenti
€. 4.000,00 per nucleo di 4 componenti
€. 5.000,00 per nucleo di 5 componenti
€. 6.000,00 per nucleo con più di 5 componenti
(il limite minimo vitale di reddito di cui sopra non costituisce motivo di
esclusione dalla partecipazione al bando di concorso, purché il richiedente
dimostri i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare. La Commissione
competente alla formazione della graduatoria può assumere informazioni al
riguardo presso gli Uffici comunali di residenza e presso qualsiasi altro
organismo ritenuto idoneo ai fini dell’accertamento);
l) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla
legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola,
dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli
affiliati con loro conviventi e dai minori in affido. Fanno altresì parte del
nucleo familiare, purché conviventi gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado. Le persone non legate da vincoli
di parentela o affinità, ancorché conviventi, sono incluse nel nucleo solo
qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e
materiale e sia instaurata da almeno due anni alla data del bando di concorso.
3. Possono partecipare al bando di concorso gli appartenenti alle forze
dell'ordine, alle forze armate, al corpo degli agenti di custodia, al corpo dei
vigili del fuoco e al corpo forestale dello Stato che risiedono nella provincia
del Comune cui si riferisce il bando e/o prestino servizio in ambito regionale.
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o per posta
con lettera raccomandata A.R. alla Sede Municipale del Comune di Guglionesi
inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della
domanda è prorogato di 60 giorni. Le domande presentate dopo la scadenza sono
escluse dal concorso.
Per le domande inviate con raccomandata A.R. fa fede la data di spedizione
risultante dal timbro postale.
Non potrà essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, caso
contrario sarà presa in considerazione quella più favorevole dal punto di vista
del punteggio per la formazione della graduatoria.
4. CONTENUTI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere redatte su appositi moduli
predisposti dal Comune, in distribuzione presso l’ufficio di CITTADINANZA
SOCIALE nei giorni Lunedì e Mercoledì nei seguenti orari: Mattino dalle ore
11,40 alle 13,00 – Pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00.
Il concorrente deve dichiarare nella domanda:
a) la cittadinanza nonché la residenza anagrafica ed il luogo in cui si presta
l’attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici,
lavorativi e reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;
e) il luogo in cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni relative al
concorso;
f) ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della
formazione delle graduatorie;
g) la conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso e nelle leggi
regionali 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche e 7 luglio 2006, n. 17.
Il concorrente dovrà dichiarare nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/00, che sussistono in suo favore e degli altri componenti il proprio nucleo
familiare i requisiti di cui alle lett. c), d), e), f), e l) del punto 2 del
presente bando di concorso.
Il concorrente dovrà dichiarare altresì con le medesime modalità che non ha
usufruito nell’anno precedente il bando di concorso e che non usufruisce di
contributi per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell’art.11 della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche.
5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Il concorrente deve allegare alla domanda tutta la documentazione atta a
dimostrare i requisiti di partecipazione nonché le condizioni oggettive,
soggettive e aggiuntive di cui alla TABELLA “A” allegata alla legge regionale 4
agosto 1998, n. 12 e successive modifiche e all’art. 23, 1° comma, della Legge
regionale 7 luglio 2006, n. 17, in base alle quali saranno attribuiti i
punteggi. Gli emigrati all’estero devono allegare alla domanda idonea
documentazione da cui risulti la condizione di emigrante e l’impegno a rientrare
definitivamente in Patria entro 60 giorni dall’assegnazione.
6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive
modifiche all’istruttoria delle domande pervenute provvede l’Ufficio competente
del Comune che attribuisce provvisoriamente il punteggio prima della
trasmissione della documentazione alla competente Commissione. Le domande
istruite, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla
Commissione per la formazione della graduatoria entro 30 giorni dalla scadenza
dei termini fissati nel bando per la presentazione delle stesse.
Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione di cui all’art. 9 della Legge
regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, potrà richiedere
eventuale documentazione integrativa.
La Commissione può iniziare l’esame delle pratiche trasmesse dal Comune anche
prima della scadenza dei termini indicati al precedente punto 3.
7. PUNTEGGI E SELEZIONE DELLE DOMANDE
• Le graduatorie sono formate sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza
delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive del concorrente e del suo
nucleo familiare. La selezione delle domande comporta l’attribuzione dei
punteggi secondo quanto previsto dalla TABELLA “A” allegata al presente bando.
• Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a-2), a-3)
e a-7) della TABELLA “A” allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e
successive modifiche, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale
permanente, saranno collocati d’ufficio in una graduatoria speciale con il
medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più
agevole l’individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie
minima non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq. 60 che saranno ripartiti fra
le categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli
anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.
Identica procedura sarà seguita per i nuclei familiari con presenza di
diversamente abili di cui alla lettera a-4) della TABELLA “A” allegata alla
Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, ai fini della
destinazione prioritaria degli alloggi collocati al piano terreno nonché degli
alloggi inseriti in edifici realizzati con l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
• Eventuali alloggi non assegnati alle categorie speciali cui erano destinati
saranno assegnati secondo la graduatoria generale.
8. CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato ai sensi dell’art. 26
della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, e dell’art.
20 della Legge regionale 7 luglio 2006, n 17.
9. NORME DI RIFERIMENTO
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso si fa riferimento
alle Leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, e 7 luglio
2006, n. 17.
Guglionesi, 17 novembre 2008, IL SINDACO Bartolomeo ANTONACCI".