BLOG FONDATO NEL GIUGNO DEL 2000
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Un viaggio nella cultura non ha alcuna meta: la Bellezza genera sensibilità alla consapevolezza.

Luigi Sorella (blogger).
Nato nel 1968.

Operatore con esperienze professionali (web designer, copywriter, direttore di collana editoriale, videomaker, fotografia digitale professionale, graphic developer), dal 2000 è attivo nel campo dell'innovazione, nella comunicazione, nell'informazione e nella divulgazione (impaginazioni d'arte per libri, cataloghi, opuscoli, allestimenti, grafiche etc.) delle soluzioni digitali, della rete, della stampa, della progettazione multimediale, della programmazione, della gestione web e della video-fotografia. Svolge la sua attività professionale presso la ditta ARS idea studio di Guglionesi.

Come operatore con esperienza professionale e qualificata per la progettazione e la gestione informatica su piattaforme digtiali è in possesso delle certificazioni European Informatics Passport.

Il 10 giugno del 2000 fonda il blog FUORI PORTA WEB, tra i primi blog fondati in Italia (circa 3.200.000 visualizzazioni/letture, cfr link).
Le divulgazioni del blog, a carattere culturale nonché editoriale, sono state riprese e citate da pubblicazioni internazionali.

Ha pubblicato libri di varia saggistica divulgativa, collaborando a numerose iniziative culturali.

"E Luigi svela, così, l'irresistibile follia interiore per l'alma terra dei padri sacra e santa." Vincenzo Di Sabato

Per ulteriori informazioni   LUIGI SORELLA


28/10/2008 ● Cronaca

Provincia, controlli nella delibera giunta n. 195 29.11.06


  Redazione FPW ● 1431


Tecnici dell'Itagas Ambiente stanno effettuando controlli sugli impianti autocertificati nel 2006 e con versamento integrativo 2007. La Provincia di Campobasso aveva pubblicato sul sito web [www.provinciadicampobasso.it], il giorno 2 Gennaio 2007, una nota informativa in merito, non inviata al recapito delle utenze degli impianti autocertificati nel 2007. In particolare nella nota informativa diffusa nel web si puntualizzava che "per gli impianti certificati nell'anno 2006 con il pagamento di € 7,50 per i quali, secondo quanto disposto nell'allegato "L" del D.Dlgs 192/2005, le operazioni di manutenzione e controllo hanno valenza biennale o quadriennale" seguendo le istruzioni in merito in base alle caratteristiche dell'impianto.
Per ulteriore chiarezza ripubblichiamo il testo diffuso dalla Provincia di Campobasso, rinviando per una maggiore informazione agli enti competenti.

"Campobasso, 2 Gennaio 2007. La Provincia di Campobasso, con Deliberazione di Giunta n. 195 del 29 novembre scorso, ha espresso nuove direttive sulle attività di controllo degli impianti termici.
Le principali modifiche e gli elementi essenziali inerenti gli impianti di potenza inferiore a 35Kw (caldaiette) sono così sintetizzati:
• Il rapporto di controllo tecnico di autocertificazione deve essere compilato dall'operatore incaricato (la cui impresa deve essere abilitata ai sensi della legge 46/90 art.1 comma 1 lett. c ed e) sui moduli prepagati previsti dalla Provincia di Campobasso e conformi agli allegati previsti dal D.Lgs. 192/2005. Il manutentore è responsabile della corretta effettuazione della manutenzione e dell’invio della documentazione di autocertificazione all’organismo affidatario. Ciò al fine di agevolare l’autocertificazione per i cittadini (soprattutto per i disabili e gli anziani) che non dovranno in futuro provvedere ad incombenze quali:
- effettuare il versamento del bollettino presso gli uffici postali, con relativa commissione postale;
- provvedere all’inoltro della documentazione a mezzo posta, con relativi oneri economici, o recarsi presso gli uffici dell’Organismo affidatario per la consegna della documentazione.

• Le scadenze temporali per le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, ai sensi del comma 1 dell'allegato "L" del D.Dlgs 192/2005 vanno programmate tenendo conto:
- delle istruzioni elaborate dal costruttore dell’impianto;
- qualora non siano disponibili tali istruzioni occorre riferirsi alle istruzioni del fabbricante delle apparecchiature;
- solo e soltanto in mancanza di tali istruzioni vanno rispettate le scadenze previste nella tabella allegata in funzione dei parametri dell’impianto (Potenza, Tipo caldaia, anzianità di installazione, ecc…).


• Il pagamento dell’autocertificazione di impianti di potenza inferiore a 35kW dovrà essere cumulativo ed effettuato con cadenze annuale, biennale e quadriennale compatibilmente con le scadenze di manutenzione secondo le seguenti tariffe:
- autocertificazione annuale: € 7,50
- autocertificazione biennale: € 15,00
- autocertificazione quadriennale: € 30,00
L’autocertificazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e consegnata all’organismo affidatario entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

• Per gli impianti certificati nell'anno 2006 con il pagamento di € 7,50 per i quali, secondo quanto disposto nell'allegato "L" del D.Dlgs 192/2005, le operazioni di manutenzione e controllo hanno valenza biennale o quadriennale, occorrerà:
- effettuare le prossime operazioni di manutenzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2008 (valenza biennale) oppure entro il 31 dicembre 2010 (valenza quadriennale);
- pagare un'integrazione rispettivamente di € 7,50 (per il 2007) oppure di € 22,50 (per il 2007, 2008, 2009).
Il pagamento dell'integrazione deve essere in entrambi i casi effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2007 con bollettino postale compilato nel seguente modo:
Numero di Conto Corrente: 20601860
Intestatario: Provincia di Campobasso - Servizio impianti termici
Causale: integrazione autocertificazione impianto cod. xxxxxxx
Non occorre consegnare l'attestato del versamento ma solo conservarne la ricevuta.

• Gli impianti non autocertificati, con autocertificazione incompleta, nulla ovvero effettuata oltre il 31 dicembre, tardiva ovvero consegnata oltre il 31 gennaio, sono controllati annualmente con onere a carico dell'utente. Il costo del controllo è di € 77,47.

• Gli utenti che posseggono un impianto termico fuori uso, devono comunicare lo stato dell’impianto in modo che l’organismo affidatario non pianifichi controlli su impianti che non possano “momentaneamente” essere verificati. Qualora non provvedano a comunicare l’indisponibilità all’effettuazione del controllo e l’organismo affidatario predispone una verifica sull’impianto termico, dovranno comunque pagare la tariffa prevista per quel controllo a titolo di rimborso spese.

DEFINIZIONI


Impianto termico
: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Accertamento: consiste nella verifica documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti (Gli accertamenti riguardano tutte le dichiarazioni pervenute).

Ispezione: attività svolta annualmente dall'Ente competente ai fini di riscontro sulla rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni effettuate riguarderanno almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza (prioritariamente gli impianti interessati sono quelli privi di dichiarazione, impianti vecchi, impianti con criticità, ecc...). Inoltre saranno ispezionati gli impianti termici dei quali sarà omesso l’invio della dichiarazione.
Autocertificazione: procedura mediante la quale si provvede ad inviare, presso l’organismo affidatario del servizio, la documentazione attestante il rispetto della funzionalità dell’impianto termico alla legislazione vigente (rapporto di manutenzione). Tale documentazione è soggetta alla fase di accertamento precedentemente descritta. L’autocertificazione di impianti termici, riguarda gli impianti con Pn<35kW.

A CHI RIVOLGERSI
Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'organismo affidatario:

ITAGAS AMBIENTE s.r.l.
Numero verde: 800 100 166
email: campobasso@itagasambiente.it"

 

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