28/10/2008 ● Cronaca
Provincia, controlli nella delibera giunta n. 195 29.11.06
Tecnici dell'Itagas Ambiente stanno effettuando controlli sugli impianti autocertificati nel 2006 e con
versamento integrativo 2007. La Provincia di Campobasso aveva
pubblicato sul sito web [www.provinciadicampobasso.it], il giorno 2
Gennaio 2007, una nota informativa in merito, non inviata al recapito delle utenze degli
impianti autocertificati nel 2007. In particolare nella nota informativa diffusa
nel web si puntualizzava che "per gli impianti certificati nell'anno 2006 con il
pagamento di € 7,50 per i quali, secondo quanto disposto nell'allegato "L" del D.Dlgs 192/2005, le operazioni di manutenzione e controllo hanno
valenza biennale o quadriennale" seguendo le istruzioni in merito in
base alle
caratteristiche dell'impianto.
Per ulteriore chiarezza ripubblichiamo il testo diffuso dalla Provincia di
Campobasso, rinviando
per una maggiore informazione agli enti competenti.
"Campobasso, 2 Gennaio 2007. La Provincia di Campobasso, con Deliberazione di
Giunta n. 195 del 29 novembre scorso, ha espresso nuove direttive sulle attività
di controllo degli impianti termici.
Le principali modifiche e gli elementi essenziali inerenti gli impianti di
potenza inferiore a 35Kw (caldaiette) sono così sintetizzati:
• Il rapporto di controllo tecnico di autocertificazione deve essere
compilato dall'operatore incaricato (la cui impresa deve essere abilitata ai
sensi della legge 46/90 art.1 comma 1 lett. c ed e) sui moduli prepagati
previsti dalla Provincia di Campobasso e conformi agli allegati previsti dal
D.Lgs. 192/2005. Il manutentore è responsabile della corretta effettuazione
della manutenzione e dell’invio della documentazione di autocertificazione
all’organismo affidatario. Ciò al fine di agevolare l’autocertificazione per i
cittadini (soprattutto per i disabili e gli anziani) che non dovranno
in futuro provvedere ad incombenze quali:
- effettuare il versamento del bollettino presso gli uffici postali, con
relativa commissione postale;
- provvedere all’inoltro della documentazione a mezzo posta, con relativi oneri
economici, o recarsi presso gli uffici dell’Organismo affidatario per la
consegna della documentazione.
• Le scadenze temporali per le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli impianti termici, ai sensi del comma 1 dell'allegato "L" del
D.Dlgs 192/2005 vanno programmate tenendo conto:
- delle istruzioni elaborate dal costruttore dell’impianto;
- qualora non siano disponibili tali istruzioni occorre riferirsi alle
istruzioni del fabbricante delle apparecchiature;
- solo e soltanto in mancanza di tali istruzioni vanno rispettate le
scadenze previste nella tabella allegata in funzione dei parametri dell’impianto
(Potenza, Tipo caldaia, anzianità di installazione, ecc…).
• Il pagamento dell’autocertificazione di impianti di potenza inferiore a
35kW dovrà essere cumulativo ed effettuato con cadenze annuale, biennale e
quadriennale compatibilmente con le scadenze di manutenzione secondo le seguenti
tariffe:
- autocertificazione annuale: € 7,50
- autocertificazione biennale: € 15,00
- autocertificazione quadriennale: € 30,00
L’autocertificazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento e consegnata all’organismo affidatario entro il 31 gennaio dell’anno
successivo.
• Per gli impianti certificati nell'anno 2006 con il pagamento di € 7,50
per i quali, secondo quanto disposto nell'allegato "L" del D.Dlgs 192/2005, le
operazioni di manutenzione e controllo hanno valenza biennale o quadriennale,
occorrerà:
- effettuare le prossime operazioni di manutenzione rispettivamente entro il 31
dicembre 2008 (valenza biennale) oppure entro il 31 dicembre 2010 (valenza
quadriennale);
- pagare un'integrazione rispettivamente di € 7,50 (per il 2007) oppure di €
22,50 (per il 2007, 2008, 2009).
Il pagamento dell'integrazione deve essere in entrambi i casi effettuato entro e
non oltre il 31 dicembre 2007 con bollettino postale compilato nel seguente
modo:
Numero di Conto Corrente: 20601860
Intestatario: Provincia di Campobasso - Servizio impianti termici
Causale: integrazione autocertificazione impianto cod. xxxxxxx
Non occorre consegnare l'attestato del versamento ma solo conservarne la
ricevuta.
• Gli impianti non autocertificati, con autocertificazione incompleta,
nulla ovvero effettuata oltre il 31 dicembre, tardiva ovvero consegnata oltre il
31 gennaio, sono controllati annualmente con onere a carico dell'utente. Il
costo del controllo è di € 77,47.
• Gli utenti che posseggono un impianto termico fuori uso, devono
comunicare lo stato dell’impianto in modo che l’organismo affidatario non
pianifichi controlli su impianti che non possano “momentaneamente” essere
verificati. Qualora non provvedano a comunicare l’indisponibilità
all’effettuazione del controllo e l’organismo affidatario predispone una
verifica sull’impianto termico, dovranno comunque pagare la tariffa prevista per
quel controllo a titolo di rimborso spese.
DEFINIZIONI
Impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è
maggiore o uguale a 15 kW.
Accertamento: consiste nella verifica documentale che gli impianti siano
conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi
stabiliti (Gli accertamenti riguardano tutte le dichiarazioni pervenute).
Ispezione: attività svolta annualmente dall'Ente competente ai fini di
riscontro sulla rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle
dichiarazioni effettuate riguarderanno almeno il 5% degli impianti presenti nel
territorio di competenza (prioritariamente gli impianti interessati sono quelli
privi di dichiarazione, impianti vecchi, impianti con criticità, ecc...).
Inoltre saranno ispezionati gli impianti termici dei quali sarà omesso l’invio
della dichiarazione.
Autocertificazione: procedura mediante la quale si provvede ad inviare, presso
l’organismo affidatario del servizio, la documentazione attestante il rispetto
della funzionalità dell’impianto termico alla legislazione vigente (rapporto di
manutenzione). Tale documentazione è soggetta alla fase di accertamento
precedentemente descritta. L’autocertificazione di impianti termici, riguarda
gli impianti con Pn<35kW.
A CHI RIVOLGERSI
Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all'organismo
affidatario:
ITAGAS AMBIENTE s.r.l.
Numero verde: 800 100 166
email: campobasso@itagasambiente.it"