22/2/2019 ● Comune informa
Sisma 2018, fino a 25.000€ interventi di pronto ripristino del patrimonio edilizio privato
[Guglionesi Comune Informa] - Il Comune di Guglionesi informa la Cittadinanza
che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, il dott. Angelo Borrelli, ha
disposto, in data 15 febbraio 2019, "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni
della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 [Ocdpc n. 576 del 15
febbraio 2019]".
Gli interventi, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, finanziati
sono destinati a consentire la realizzazione di interventi di pronto
ripristino del patrimonio edilizio privato.
Nel dispositivo comunicato al Comune di Guglionesi, in data 22 febbraio 2019,
dal Dipartimento della Protezione Civile si riporta:
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, con la quale
è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far
data dal 16 agosto 2018;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019, con la quale
lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 4 della sopra citata
delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 è integrato di euro
3.250.000,00 per il completamento delle attività di cui all’articolo 25, comma
2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1/2018;
CONSIDERATO che i predetti eventi sismici hanno determinato una grave situazione
di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici
e privati, nonché l’evacuazione di diversi nuclei familiari oltre a
danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;
CONSIDERATO pertanto l’avvenuta adozione dell’Ordinanza n. 547 del 21 settembre
2018 relativa ai primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza
in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle
popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture
interessati dall'evento in questione;
CONSIDERATO altresì l’avvenuta adozione dell’Ordinanza n. 550 del 6 ottobre 2018
relativa agli ulteriori interventi urgenti necessari per il completamento delle
verifiche di agibilità post sismica degli edifici interessati dagli eventi
sismici in parola;
ATTESA la necessità di consentire la realizzazione di interventi di pronto
ripristino del patrimonio edilizio privato;
ACQUISITA l’intesa della Regione Molise con nota 14747 del 4 febbraio 2019;
DISPONE
Articolo 1
(Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato)
1. Nell’ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di
favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato da
parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa
sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle
competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico di cui in premessa,
il Commissario delegato, avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare un
contributo al proprietario dell’immobile - ovvero agli altri soggetti di cui al
comma 3 - nel limite massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, da
utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili,
mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a
ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove
necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti
strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come
individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e
8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la
revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il Commissario delegato è altresì
autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al
ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati
nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per
ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00
euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali:
cucina, camera, sala.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso in cui l’abitazione di
cui al comma 1 sia parte di edifici costituiti da più unità immobiliari, è
presentato - per il tramite di unico soggetto a tal fine delegato dai singoli
aventi diritto - un progetto unitario per l’intero edificio, secondo le
procedure di cui al comma 5, finalizzato alla realizzazione di tutti gli
interventi previsti al comma 1 ed alla citata revoca del provvedimento di
sgombero. In tal caso il Commissario delegato è autorizzato a quantificare una
maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unità immobiliare
nella misura massima del 35% e comunque fino a quanto necessario nel limite
complessivo massimo di euro 25.000,00, da erogare ad un unico soggetto delegato,
per la riparazione delle parti comuni dell’immobile.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesto dal proprietario
dell'unità immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato
dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare
alla domanda di cui al comma 5 specifica autorizzazione del proprietario e di
tutti i comproprietari al ripristino dei danni all'immobile.
4. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.
5. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla
presente ordinanza, a pena di irricevibilità, i soggetti interessati, ovvero
quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono
presentare al Comune ove è ubicato l’immobile apposita domanda di contributo
corredata della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1,
dell’attestazione di deposito o dell’istanza autorizzativa prevista dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
per gli interventi edilizi, di una dichiarazione asseverata da parte di un
professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra l’evento
sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l’individuazione dei
danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica
degli interventi da effettuare mediante computo metrico estimativo e quadro
economico dell’intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive
nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori. La relazione asseverata
attesta altresì la finalità e la idoneità del ripristino funzionale nei termini
di cui al comma 1, ai fini della revoca dell’ordinanza di sgombero.
6. I Comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente
l’approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data
di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente
articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze
corrispondano effettivamente ad abitazione principale, abituale e continuativa
del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in
edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla
sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione di cui
al comma 5 e l’evento sismico del 16 agosto 2018; alla regolarità urbanistica,
catastale ed edilizia dell’immobile; alla completezza della documentazione; alla
rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della
possibilità di revoca dell’ordinanza di sgombero; alla congruità della stima
economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il
contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 2.
7. Nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data di approvazione
della domanda di contributo, a pena di decadenza del diritto al contributo
medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere
ultimati e nei successivi trenta giorni deve essere redatto il certificato di
regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante è
corrisposto direttamente all’impresa affidataria dei lavori ovvero al
beneficiario secondo le modalità di erogazione regolamentate con provvedimento
del Commissario delegato.
8. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere riconosciuti per
immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni
urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in
difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base
alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli
abilitativi; non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data
dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i
quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione
a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso,
risultavano collabenti o in corso di costruzione.
9. Il riconoscimento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è alternativo
all’erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l’unità immobiliare
oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione
principale, abituale e continuativa, del contributo per l’autonoma sistemazione
di cui all’articolo 4 ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi
compresa quella alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate
fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell’ordinanza di
sgombero.
10. Per le unità abitative in locazione o in comodato alla data dell’evento
sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è
subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di
presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime
condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente
all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla
revoca dell’ordinanza di sgombero.
11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi
dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da
rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, dopo la data del 16 agosto 2018 e prima del completamento degli
interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del
provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 ed
è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli
interessi legali.
12. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti solo nella parte
eventualmente non coperta da polizze assicurative.
13. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle eventuali successive
provvidenze finalizzate alla ricostruzione.
14. Tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso
commerciale, produttivo od ufficio, la cui riparazione dei danni sia strumentale
al recupero della funzionalità dell’intera unità strutturale di cui fanno parte.
15. Gli interventi ricadenti nel presente articolo sono ricompresi nel Piano
degli interventi urgenti di cui all’articolo 1, comma 5 dell’ordinanza n.
547/2018.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui
all’articolo 1 si provvede nell’ambito delle risorse stanziate nella delibera
del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 15 febbraio 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli.
Per maggiori informazioni:
http://www.comune.guglionesi.cb.it