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Pubblicato in data 23/12/2015 ● Click 1512

"La famiglia tradizionale" [2/3]: "L’istintività della madre"


Arcangelo Pretore © FUORI PORTA WEB

LA RAZIONALE ISTINTIVITA' DELLA MADRE TRA L'ANTICO E IL NUOVO NELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE
Arcangelo Pretore

Mi è d’ obbligo iniziare questo studio sulla diversità di genere declinata al femminile dall’istintività della madre per due ordini di motiv i : il primo perché dal punto di vista dell’etologia umana l’istintività materna connota particolarmente il genere, anche nel sociale (tant’è che le donne che per scelta o per altro non vivono la maternità nel proprio corpo sembrano diminuite nella loro femminilità ) ; in secondo luogo perché sottotraccia, ricorrente nell’alternarsi della generazioni , il consistente portato istintivo accumulato durante l’evoluzione , determinante ai fini del successo planetario in termini di fitness della specie , purtroppo, ha fatto sì che storicamente si consolidassero stereotipi che hanno ingessato le donne in ruoli predefiniti da cui derogare in passato era già indice di pruriginosa liberalità . Quindi,una connaturata istintività femminile , qui esplicitamente ricondotta alla primaria funzione di procreazione della donna, importante sia per l’impegno del suo tempo vita nel periodo sufficientemente lungo della gestazione ( i canonici nove mesi) sia nell’altrettanto impegnativo periodo di cura della prole che, intenso nei primi mesi, nei primi anni, in modo indefinito si protrae negli anni dell’infanzia, fino a sfumare nell’adolescenza . Tale condizione , unitamente al dovuto lavoro nero delle donne prestato per la famiglia, in quanto anche casalinga (un altrettanto duro lavoro economicamente non conteggiato nel bilancio familiare svolto al fine di riprodurre la materialità del quotidiano ) storicamente ha nuociuto ed ha significativamente ritardato per le donne l’acquisizione piena dello status di persona . Di fatto la parità formale dell’uguaglianza di genere in Italia è stata conseguita solo in tempi recenti e , purtroppo, in molte geografie del mondo deve essere ancora acquisita (In Arabia Saudita solo il 13 c.m. le donne hanno potuto votare, però senza mostrarsi in pubblico nei comizi e senza poter fare propaganda elettorale ). Il diritto romano , relegava la donna quasi a “cosa” , posseduta dal consorte . Ci volle l’illuminismo e Kant a ridare pari dignità al genere femminile rispetto a quello maschile. Il filosofo rimette un po’ le cose a posto attraverso un escamotage sostanziale che può essere più o meno così riepilogato : se l’uomo possiede come cosa gli organi sessuali femminili, altrettanto faccia la donna ; in tal modo, con eguale reciprocità tutto torna in pari . Ovviamente quest’enunciazione di principio, non servì a riequilibrare diritti e doveri all’interno della coppia né a conferire appieno lo status di persona alla donna che per godere del diritto di voto dovette attendere in Italia le innovazioni legislative che in qualche modo erano già implicite dalla nostra Carta costituzionale ( una delle più avanzate in Europa) . Lo scioglimento del vincolo del matrimonio ( divorzio) è diventata legge dello Stato solo nel 1970 ; per il diritto di aborto legale si dovette attendere il 1978 ; com’è recente la legge sulla violenza di genere e sulla fecondazione assistita . ( tornerò più avanti in modo più esteso e puntuale sul percorso di emancipazione conseguito dalle donne nell’ ultimo cinquantennio) . Non è difficile collegare il mancato godimento degli uguali diritti della persona alle donne ( accordati tuttavia fin dalla nascita del Diritto al genere maschile) alla diversa posizione economica all’interno della famiglia. Supremazia riconducibile al fatto già prima esplicitato che la produttività della donna impegnata nel lavoro domestico era dovuta, e pertanto , le donne quando non svolgevano un lavoro dipendente o autonomo fuori dalle mura domestiche in genere erano di fatto “a carico” del coniuge , poiché in passato anche il lavoro di collaborazione in agricoltura nel podere di famiglia in qualche modo era altrettanto “dovuto” . Un tradizionale radicamento culturale locale , quello della conservazione dei beni dinastici di evidente stampo maschilista che anche in un passato recente ha fatto leva ( come accennavo nel precedente articolo sull’autorità del padre) anche sul fatto che i genitori invecchiati , non godendo della pensione sociale o di vecchiaia, per il loro sostentamento economico dovevano far affidamento sui figli maschi ( i figli maschi erano “ u baston d’a vcchiajj”) , anche se di fatto ad accudire nella quotidianità materialmente gli anziani genitori ( e spesso anche i suoceri) erano sempre le donne di casa . L’INPS iniziò ad elargire la pensione ai Coltivatori diretti solo nel 1957. Pertanto in virtù del welfare introdotto con la pensione vi è stato e una maggiore disponibilità dei genitori a rendere paritaria la trasmissione ereditaria delle proprietà che in passato ha fortemente privilegiato il trasferimento di beni in linea maschile rendendo spesso residuali i beni spettanti alla discendenza femminile . Un sostanziale, voluto, sbilanciamento patrimoniale a favore dei figli maschi spesso scelto dal pater familias (che ricordiamo, esercitava anche la patria potestà sui figli ovvero era legittimato a ridurli in proprio potere) ; anche qui un “modus vivendi “da padre padrone molto frequentato in passato. Sperequazioni patrimoniali sotto gli occhi di tutti , soprattutto se applicate ai possedimenti terrieri poiché i terreni aviti hanno un’estensione fisica apprezzabile ad occhio , come ad occhio dopo i passaggi ereditari erano valutabili le quantità ed anche la qualità ( redditività) delle quote trasmesse in eredità. Se, non accadeva , come purtroppo accadeva, specie in passato , che erano le donne stesse ”motu proprio”, destinatarie di quote patrimoniali ereditabili , spinte dal conformismo ambientale o da quello familiare maggiormente condizionante a passare tacitamente la loro quota di patrimonio all’erede universale maschio designato. Come? … Restando nubili , rinunciando a sposarsi, poiché nelle successioni a venire, qualora avessero contratto matrimonio , avrebbero ridistribuito e disperso il patrimonio degli avi secondo altre linee ereditarie ( una forma di zitellaggio altruistico interno alle famiglie di possidenti locali in passato abbastanza frequentato) . Mi corre l’obbligo, per maggior chiarezza, di spiegare brevemente l’uso del termine” razionale” che apparentemente sembra improprio associato all’istintività , ma che in questo contesto esplicita un nucleo di schemi di comportamento che pur essendo attivati e guidati nel loro divenire cura dell’altro dall’ istintività della madre , come fosse una “ legge di natura” , trovano la loro ragion pratica proprio nella similare cura da parte della donna della prole comune a tutte le latitudini . Un’altra accezione , più debole, rispetto a quella precedente , poiché applicata alla società e pertanto soggetta all’umana variabilità degli diversi impianti legislativi che regolano la convivenza civile all’interno delle società umane è legata alla legislazione riferita alla salvaguardia della salute, alla tutela nonché all’autodeterminazione della donna: diritti e doveri che danno corpo alle Leggi , nel senso del Diritto Ovviamente le Leggi della Scienza sono sostanzialmente differenti dalle leggi delle Scienze Sociali non foss’altro che per la loro universalità d’applicazione e per la loro verificabilità ( ad esempio le leggi della fisica la cui applicazione ad un corpo è univoca a qualsiasi latitudine) ; a differenza delle leggi che uno Stato si dà che com’è noto , sono interpretabili, tenendo generalmente conto del contesto e pertanto nella loro applicazione pratica in un contenzioso possono sortire esiti diversi, talvolta persino opposti( assoluzioni / condanne) , oppure, possono restare inapplicate . E’ ciò che è accaduto, per restare in tema nella nostra Giurisprudenza soprattutto alla legge sull’interruzione volontaria della gravidanza che trova ancora opposizione e resistenze delle più varie nella sua applicazione . Ma per capire meglio quanto la ragion pratica ha suggerito ai legislatori nel legiferare in merito alle diverse problematiche individuali e sociali in atto nella società e al fine non secondario di favorire una maggiore integrazione ed un’ effettiva emancipazione della donna liberandola da atavici condizionamenti , riporto una breve cronologia delle principali tappe legislative che hanno guidato questo percorso poiché la legislazione in favore del genere femminile è stata messa in agenda e licenziata dai politici generalmente quando era già da tempo avanzato il dibattito sulle problematiche da regolamentare nella società.

Le donne fino al termine della Seconda guerra mondiale non avevano né diritto di voto, né potevano intendere una causa. I diritti individuali della persona stentavano ad essere riconosciuti paritari . Perduravano consolidati stereotipi sul ruolo delle donne che si ponevano in continuità con un passato in cui le donne erano vocate al lavoro domestico ( in modo separato all’Avviamento, prima della riforma della S. M. s’insegnava l’ Economia domestica, mentre ai maschi i mestieri) , alla procreazione e nella cura della prole ,nonché come coadiuvanti nel lavoro dei campi o nelle altre attività lavorative che si svolgevano in paese,
Mi soffermo nel trattare la diversità di genere in particolare sulla conquista da parte delle donne dei diritti civili della persona tenendo conto della legislazione più recente in merito : una nutrita successione di interventi legislativi favorita dalla spinta libertaria che si è innescata nelle svariate componenti del sociale più vasto , specialmente dopo il 68 , ed ancor prima . Una legiferazione sostanziale di grande impatto sociale ma soprattutto di grande valore etico e morale che ha notevolmente ampliato i diritti delle donne; ciò almeno in teoria, poiché com’è facile constatare a posteriori la parità è stata effettivamente conseguita solo da un gruppo ristretto di donne nei loro rispettivi settori di competenza lavorativa o istituzionale . E vengo a riepilogare le tappe miliari che di fatto hanno implementato i diritti delle donne emancipandole ,raffrontando, là dove è stato possibile attingere alle informazioni specifiche ,i dati generali nazionali, regionali con quelli locali , al fine di rimarcare tendenze , allineamenti e, controtendenze rispetto agli stessi .

1945: Il diritto di voto. Il 31 gennaio del 1945 ,con l’approvazione del Decreto Bonomi , le donne italiane hanno finalmente diritto al voto; Papa Pio XII , il 10 ottobre dello stesso anno ufficializza l’assenso della Chiesa ; l’anno successivo le donne diventano anche eleggibili . Ignoriamo l’entità del contributo del voto delle donne che nel referendum del 2 giugno del 1946 destituì la Monarchia contribuendo all’instaurarsi della Repubblica in Italia ( ma ci piace pensarlo decisivo ) .

1950: Legge per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Considerevole era in passato l’espulsione delle donne dal mondo del lavoro a causa del matrimonio , ma soprattutto perche lo stresso prevedeva per la lavoratrice madre la corresponsione di emolumenti economici a tutela della maternità da parte del datore di lavoro . Viene pertanto esteso con la Legge il periodo di interdizione dal lavoro con il riconoscimento di un’indennità per il periodo di astensione . Viene sancito il divieto di licenziamento della lavoratrice madre fino ad un anno di età del bambino. Le aziende più avvertite come quella di Adriano Olivetti prevedono anche gli asili nido all’interno della fabbrica.

1960: la parità salariale uomo- donna. Un accordo interconfederale con la parte padronale introduce la parità d salariale nell’inquadramento professionale delle maestranze introducendo un’ uguale parametrazione retributiva , relegando tuttavia le donne nelle categorie inferiori , con il pretesto che il loro rendimento a parità di mansione era inferiore rispetto a quello maschile . Nel pubblico impiego a differenziare i lavoratori contribuisce la Qualifica attribuita dal dirigente al lavoratore .

1963 . Un’apposita legge regola il pagamento degli oneri sociali per maternità ( pagamento che passa alla Mutua) e vieta di licenziare le donne che contraggono matrimonio ; è dello stesso anno l’ammissione delle donne in magistratura , accesso in precedenza riservato solo agli uomini ; un evidente superamento di ataviche barriere di genere che non riuscirono a passare neppure all’epoca della Costituente del ‘ 47.

1970: legge sul divorzio ( Legge Baslini-Fortuna 898/70). Un istituto , quello del divorzio che rendendo paritaria la volontà di scioglimento del vincolo matrimoniale di fatto ristabilisce una uguaglianza di genere in passato spesso coperta da una sudditanza omertosa da parte delle donne al marito ; soprusi lungamente sopportati al fine di evitare la messa in discussione matrimonio , l’ onorabilità della famiglia, l’ appartenenza di censo ; valori eretti a difesa del potere maschile che quando furono posti i quesiti referendari per l’abrogazione dalla D.C. erano già desueti e in declino nella società. D’altronde era prassi corrente all’interno di buona parte della borghesia Otto-Novecentesca per i mariti fedifraghi, apparentemente all’insaputa delle consorti, frequentare i bordelli cittadini ( la Legge Merlin abolì solo nel 1958 le case di prostituzione) . Prima che entrasse in vigore la legge sullo scioglimento del vincolo matrimoniale il divorzio era appannaggio solo dei ricchi , che potevano permettersi anche gli esosi costi per l’annullamento del matrimonio religioso alla Sacra Rota .
Referendum dell’11 e12 maggio del 1974. Nel 1974 , tuttavia, venne indetto il Referendum abrogativo della legge . Capofila per l’abrogazione per la D.C. fu Amintore Fanfani . Nel Molise il 61,1% dei votanti si schierò per il SI , il 39,9 % votò per il No. Il referendum confermò la legge con una larga maggioranza di consensi 19 milioni di NO all’abrogazione contro 13 milioni di SI, mettendo in luce lo scollamento evidente tra società civile e le indicazioni di voto delle gerarchie politiche e cattoliche del paese che strenuamente si erano spese per il SI ( SI come il giorno delle nozze era lo slogan ad effetto , che tuttavia non ebbe grande riscontro presso i votanti. Nel trend che copre il periodo 2007 -2014 a Guglionesi, il numero dei divorziati/e è pressoché raddoppiato attestandosi ad oggi sull’1.1%
.
1971: La Legge 1204 istituisce i diritti delle lavoratrici-madri. Nel 1977 viene sancita la parità sul lavoro ( le donne guadagnano meno degli uomini) ; le differenze salariali come quelle occupazionali confrontate con quelle maschili sono significative ; nel contempo il tasso di inattività femminile era del 48,5%, mentre la media europea si attestava sul 35%. L’inquadramento professionale non venne più riferito al genere , bensì si basava su parametri retributivi collegati alle mansioni svolte ; tuttavia le donne in genere vennero collocate nelle categorie salariali più basse , ritenendo che il loro rendimento fosse inferiore a quello maschile . la parità di trattamento prevista dall’art. 37 della Costituzione venne in tal modo aggirata.

1978 : Legge sull’interruzione volontaria della gravidanza ( 184/1978). E furono ancora i radicali di Pannella nel 1975 a porre al centro del dibattito politico il problema dell’eliminazione o almeno della sua attenuazione della piaga dell’aborto clandestino , Nel 1978 venne promulgata la Legge 194 tuttora vigente sull’interruzione volontaria della gravidanza la che prevedeva interventi solo nelle strutture pubbliche : una limitazione che indusse non pochi medici delle strutture ospedaliere ad opporre l’obiezione di coscienza alla sua concreta fruibilità per cui la Legge sull’aborto venne applicata o lo è ancora oggi nelle diverse regioni a macchia di leopardo costringendo le donne ad una faticosa peregrinazione alla ricerca di strutture che praticavano l’interruzione delle gravidanze indesiderate secondo la casistica prevista dalla 184. Nello stesso anno si strutturano all’interno delle ASL i Consultori al fine di offrire consulenza alle donne, alle coppie , ai cittadini fruitori del servizio , nonché per calmierare il ricorso all’aborto facendo informazione sulla contraccezione .
Referendum del 17 maggio 1981 .Tra i cinque quesiti referendari proposti dai Radicali ed altre compagini due riguardano la Legge 184 sull’interruzione volontaria della gravidanza : il quesito proposto dai Radicali si proponeva di abolire gli intralci burocratici e la parte inerente la limitazione della pratica abortiva alle sole strutture pubbliche al fine di estenderla anche a quelle private ; da parte opposta il” Movimento per la vita “ propose l’abrogazione di parte della 184 limitandola alla sezione che prevedeva l’aborto terapeutico, in caso di grave pericolo per la salute fisica della donna. Entrambi i quesiti furono respinti ; quello proposto dai radicali con l’88% dei No , quello del Movimento per la vita, con il 68% .Nel corso dello stesso anno , quando già molte sentenze avevano fatto giurisprudenza venne abolito l’art, 587 del C. Penale ( Il delitto d’onore ) che prevedeva attenuanti sulla pena per chi “ cagiona la morte del coniuge , della figlia , della sorella nell’atto in cui ne scopre l’illegittima relazione carnale, in preda allo stato d’ira”; ancora una conquista delle donne sul cammino accidentato sull’uguale diritto di genere ad avere giustizia .

1996 La violenza carnale si configura come reato contro la persona. A seguito di una successione imbarazzante di sentenze equivoche sulla violenza subita dalle donne , finalmente la violenza carnale che rende imputato chi costringe un’altra persona a compiere o a subire atti sessuali con la minaccia , la violenza , l’abuso… può subire una condanna da cinque fino a dieci anni di carcere , a seconda dal tipo di offesa inflitta alla vittima.

2004 Approvata la legge n° 40 che regolamenta la fecondazione assistita. E’ tuttavia una legge restrittiva definita anche “legge dei divieti” se confrontata con le altre normative europee tant’è che anche sulle problematiche delle tecniche di fecondazione , almeno per ciò che la legge vieta si è instaurato un sostenuto “turismo procreativo ”collegato alla fecondazione artificiale verso altre nazioni , come ad esempio la Spagna , che hanno maggiore apertura circa ciò che è attivabile rispetto alle attuali tecniche di fecondazione artificiale. Brevemente riepilogo ciò che la legge vieta alle coppie sterili che desiderano avere un figlio e che potrebbero averlo sfruttando l’ampio ventaglio delle possibilità messe in campo dalla scienza della procreazione “artificiale”( termine fuorviante poiché qualsiasi tecnica venga adottata, la stessa passa sempre attraverso corpi che sono persone ): la legge impedisce la diagnosi degli embrioni prima dell’impianto nell’utero ed impone altresì l’impianto di tutti gli embrioni costringendo la donna spesso a gravidanze plurigemellari , che possono anche nuocere alla salute della donna oltreché porre successivamente problemi socioeconomici alla coppia medesima . La legge vieta la fecondazione eterologa ovvero con gameti maschili o femminili provenienti da donatori esterni alla coppia ; d’altronde , ad oggi, in molte parti la legge 40 è stata di fatto modificata dalle sentenze di Tribunali , e dalla Corte Costituzionale ( nel 2014 la Corte C. cancella il divieto di accettare ovociti o spermatozoi da una persona terza rispetto alla coppia) mettendo in luce quanto nostra classe politica ignori il paese reale che intanto è costretta a ricorrere in giudizio per soddisfare il giusto desiderio di paternità e di maternità. Non tralascio il problema spinoso dell’ ”utero in affitto” , pratica comunque esperibile in altre nazioni ( favorita anche da impellenti povertà di genere) , su cui anche le femministe si sono espresse, e divise .

2013 : legge 119 sulla violenza di genere.
Con l’approvazione della Legge 119 Vengono integrate le norme già esistenti istituendo un protocollo di prevenzione , cui sono associati finanziamenti volti a fornire assistenza alle vittime .

2014 : “ Legge 154 “ sulla eliminazione della discriminazione tra figli che nascono fuori dalle nozze e figli interni al matrimonio. Entra in vigore il decreto legislativo n°154, approvato nel 2013, che elimina la discriminazione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio , equiparandoli in termini di diritti , modificando in tal modo a il Diritto di famiglia ( senza fare più distinzione tra figli e figliastri ), riannodando così i legami dei figli anche con nonni e zii.

Buon ultimo arriva il decreto sulla Buona scuola che introduce la “cultura di gender” , che per una malintesa interpretazione secondo alcuni rappresenterebbe l’entratura socio-culturale per le adozioni gay nonché alle diverse declinazioni della famiglia tradizionale . Ma questo è l’oggi e come attualità , la sua interpretazione la lasciamo alla critica corrente .
Ritengo importante questa , forse, troppo tecnica carrellata legislativa a supporto dei diritto di genere per più motivi, uno dei più importanti risiede nel fatto che attraverso le sue leggi amplia la sfera istintiva della donna, che come si è osservato occupa una parte considerevole del suo tempo vita impegnando il suo corpo nella maternità e, dopo il parto nell’allattamento con continuità , impegnando ancora il suo corpo in ragione delle necessaria sua indispensabile prossimità per la cura del neonato , quindi nell’ educazione primaria della prole ( si chiama infatti madrelingua , la prima lingua che il neonato impara ) ; e ,secondariamente perché in modo tendenzialmente egualitario attraverso la legislazione recente in favore delle donne razionalizza ( per quanto possa farlo la legge) il vivere sociale avvicinando sostanzialmente i diritti del genere femminile a quelli maschili ( ad oggi , ancora , aldilà dei dati occupazionali al femminile deludenti , le retribuzioni delle donne sono inferiori dell’11 % rispetto a quelle maschili.) . Mentre nel primo articolo a caratterizzare localmente l’autorità genitoriale del padre tra le tante concorrenze culturali su piani diversi comunque funzionali alla ricostruzione “storica “ ho privilegiato l’aspetto economico , in questo articolo sulla diversità di genere ho voluto enucleare lo specifico corpo normativo dei diritti : un altro significativo aspetto culturale che contribuisce alla ricostruzione storica recente del sociale nel nostro paese . Dopotutto la storia non è una scienza e, notoriamente non è riproducibile (come invece lo è un esperimento scientifico). E’ tuttavia più agevole ricostruirla al fine di renderla più comprensibile affrontandone separatamente le sue diverse sfaccettature: economiche , religiose, del diritto, dell’arte.

[Seguirà: "La famiglia tradizionale [3/3]": "L'inquietudine dei figli"]


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