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Bene ComuneCampobasso
Pubblicato in data 10/5/2013 ● Click 1475

Operazioni di voto: rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale


Prefettura di Campobasso © FUORI PORTA WEB

Ai Signori SINDACI dei Comuni di
COLLETORTO – LARINO – MONTORIO NEI FRENTANI - SALCITO

Ai Signori COMMISSARI dei Comuni di
GUGLIONESI – ORATINO – RIPABOTTONI – SAN MASSIMO - VINCHIATURO

OGGETTO: Operazioni di voto dell’ufficio elettorale di sezione. Rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale.

In vista delle elezioni del 26 e 27 maggio prossimi ed in relazione a specifici quesiti pervenuti, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni in merito ad un’eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda elettorale e con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto.

Il rifiuto della scheda non trova una specifica disciplina normativa, ma non può certamente ritenersi vietato; l’elettore, infatti, può richiedere specificamente al presidente del seggio elettorale di voler rifiutare la scheda.

Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa prendere a verbale l’eventuale protesta dell’elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale; pertanto, non va apposto sulla loro tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l’avvenuta partecipazione alla votazione).

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Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all’art. 50 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570. Tale norma, infatti, prevede l’ipotesi in cui l’elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale,

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Area II

facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l’elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

°°°°°
Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. circa la necessità di sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni misura idonea per evitare, in ogni caso, il verificarsi di situazioni che possano ostacolare la procedura di voto all’interno del seggio, a garanzia del regolare svolgimento del procedimento elettorale e del rispetto degli elettori che devono poter esercitare agevolmente il loro diritto/dovere di voto.

IL DIRIGENTE VICEPREFETTO
(Testa)


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