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Bene ComuneGuglionesi
Pubblicato in data 4/4/2013 ● Click 1517

Organizzazione del Consiglio Comunale (terza parte)


Redazione FPW © FUORI PORTA WEB

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Capo I

CONVOCAZIONE

 

ART. 35

Competenza

1.      La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

2.      Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

3.      Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

 

ART. 36

Convocazione

 

1.      La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2.      L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori in corso della giornata di riunione, nell’avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l’ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3.      L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d’urgenza.

4.      Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.

5.      Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l’adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l’ufficio protocollo del Comune.

6.      Il consiglio è convocato d’urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.

7.      Nell’avviso deve essere precisato se l’adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione, nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell’ordine del giorno.

8.      L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

 

ART. 37

Ordine del giorno

 

1.      L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l’ordine del giorno.

2.      Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3.      L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta al Sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.

4.      Per le proposte di deliberazione, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5.      Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l’oggetto.

6.      Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto l’indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7.      L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

 

ART. 38

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

 

1.      L’avviso di convocazione del consiglio, l’ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R.. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente, la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell’adunanza consiliare.

2.      I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliata rio residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliata rio non provveda a recapitare tempestivamente tali documento.

3.      Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

 

ART. 39

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

 

1.      L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

2.      Per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

3.      Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

4.      Per le adunanze di seconda convocazione l’avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.

5.      Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti.

6.      I motivi dell’urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all’ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L’avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti all’adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7.      L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all’adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

8.      Alla consegna dell’avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art.40 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell’avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

 

ART. 40

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

 

1.      L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all’albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2.      L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all’albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

 

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

 

ART. 41

Deposito degli atti

 

1.      Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, nel giorno dell’adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.

2.      L’orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell’ufficio di segreteria del comune.

3.      Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all’art.53 della legge 15 maggio 1997, n.127 e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell’attestazione di cui all’art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

4.      All’inizio dell’adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell’adunanza.

 

ART. 42

Adunanze di prima convocazione

 

1.      Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 8 consiglieri.

2.      L’adunanza, si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto.

3.      Nel caso in cui trascorra un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguito l’appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.

4.      Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numero di consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei consiglieri è  inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto nel verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5.      I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

 

ART. 43

Adunanze di seconda convocazione

 

1.      L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2.      L’adunanza che segue ad una iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3.      Nell’adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 6 membri del consiglio.

4.      Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell’art.39.

5.      Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l’ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l’invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6.      Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7.      Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi all’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali affari deve essere nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell’adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall’art.39 del presente regolamento.

8.      Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”

 

Capo III

PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE

 

ART. 44

Adunanze pubbliche

 

1.      Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall’art.46.

2.      Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

 

ART. 45

Registrazioni audio e video

 

1.      Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Guglionesi. E’ possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, solo nei casi in cui debba essere garantito diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. E’ tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E’ facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l’allontanamento dei soggetti inadempienti dall’aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

2.      Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell’organo consiliare. E’ facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l’allontanamento dei soggetti inadempienti dall’aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

 

ART. 46

Adunanze segrete

 

1.      L’adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti delle capacità, morali correttezza, capacità e comportamenti di persone.

2.      Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.

3.      Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio a seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall’aula.

4.      Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i comportamenti del consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati dal segreto d’ufficio.

 

ART. 47

Adunanze “aperte”

 

1.      Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la giunta può convocare l’adunanza “aperta” del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall’art.4 del presente regolamento.

2.      Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3.      In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4.      Durante le adunanze “aperte” del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

 

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

 

ART. 48

Comportamento dei consiglieri

 

1.      Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimete apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ,a essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2.      Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità di persone.

3.      Se un consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

4.      Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese.

 

ART. 49

Ordine della discussione

 

1.      I consiglieri comunali prendono posto nell’aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l’attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

2.      I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.

3.      I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all’inizio del dibattito od al termine dell’intervento di un collega.

4.      Devono essere evitate le discussioni o i dialoghi fra consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5.      Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6.      Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all’ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7.      Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell’adunanza successiva.

 

ART. 50

Comportamento del pubblico

 

1.      Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.

2.      Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3.      I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei Vigili Urbani.

4.      La forza pubblica può entrare nell’aula solo su richiesta del presidente.

5.      Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l’allontanamento dalla sala fino al termine dell’adunanza.

6.      Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell’adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

 

ART. 51

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

 

1.      Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.

2.      Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell’amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell’art.58 del presente regolamento.

3.      Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali questi rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l’aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

 

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

 

ART. 52

Ordine di trattazione degli argomenti

 

1.      Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell’organo consiliare.

2.      Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all’ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3.      Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

 

ART. 53

Discussione – Norme generali

 

1.      Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell’ondine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2.      Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all’intervento di replica del presidente o del relatore.

3.      Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre.

4.      Il presidente e l’assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.

5.      Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura o numero.

6.      Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7.      Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto,ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8.      I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

 

ART. 54

Questione pregiudiziale e sospensiva

 

1.      La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2.      La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3.      Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

 

ART. 55

Fatto personale

 

1.      Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2.      Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3.      Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

4.      Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell’accusa.

5.      La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6.      Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

 

ART. 56

Termine dell’adunanza

 

1.      Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

 

Capo V

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

 

ART. 57

La partecipazione del segretario all’adunanza

 

1.      Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in attuazione dell’art.17, comma 68 lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127, quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2.      Il segretario, su invito del presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell’organizzazione comunale.

 

ART. 58

Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma

 

1.      Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.

2.      Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario comunale.

3.      Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4.      Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiede l’inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornire copia al segretario comunale, contestualmente o dopo l’avvenuta lettura dello stesso.

5.      Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano  esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6.      Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi rispetto ai terzi.

7.      Il verbale delle adunanza è firmato dal presidente delle adunanze e dal segretario comunale.


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