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Bene ComuneGuglionesi
Pubblicato in data 28/3/2013 ● Click 1402

Organizzazione del Consiglio Comunale (seconda prima)


Redazione FPW © FUORI PORTA WEB


ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

 

Capo I

NORME GENERALI

 

ART. 16

Riserva di legge

 

1.      L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

 

ART. 17

Entrata in carica – Convalida

 

1.      I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale, amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2.      Nella prima adunanza successiva all’elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di colo per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E’ prevista un’unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3.      Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni.

 

ART. 18

Dimissioni

 

1.      Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l’ufficio protocollo del Comune.

2.      Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3.      Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

 

ART. 19

Decadenza e rimozione dalla carica

 

1.      Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall’art.2 della legge 23 aprile 1981, n.154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica di consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell’art.9.bis del T.U. 15 maggio 1960 n.570.

2.      Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1980, n.154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l’interessato fa parte glie le contesta ed attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3.      I componenti dell’organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.646 o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l’art.40 della legge 8 giungo 1990, n.142.

4.      I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell’art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5.      Il Sindaco o, in sua mancanza, il vicesindaco avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6.      6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7.      La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all’art.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

 

ART. 20

Sospensione dalle funzioni

 

1.      I componenti dell’organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell’art.40 della legge 8 giugno 1990, n.142 o quelli di cui all’art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni e integrazioni.

2.      Il Sindaco o vicesindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell’organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3.      Ove la sospensione sia adottata ai sensi dell’art.15, comma 4-bis, della legge n.55/90, il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

 

Capo III

DIRITTI

 

ART. 21

Diritto di iniziativa

 

1.      I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio.

2.      I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3.      La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l’istruttoria di cui agli artt.53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l’argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all’ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.

4.      I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio comunale.

5.      Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6.      Le proposte di emendamento pervenute prima dell’adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate in corso dell’adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva.

 

ART. 22

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

 

1.      I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2.      L’interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l’ufficio protocollo del Comune, e rivolta al Sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.

3.      L’interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un assessore delegato) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell’Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco (o dall’assessore delegato), il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E’ previsto poi l’intervento di replica del Sindaco (o dell’assessore delegato). Nel caso in cui l’interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l’interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all’ordine del giorno di una successiva seduta dell’organo e sulla quale il consiglio si pronuncerà sul voto.

4.      Alle interrogazioni il Sindaco o l’assessore delegato competente in materia o, eventualmente, il Segretario Comunale, su autorizzazione orale del presidente, può dare la risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta, entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio comunale. In tal caso il Sindaco provvede ad iscrivere la risposta all’interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio.

5.      Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell’ente. Esse saranno poi iscritte all’ordine del giorno in occasione della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l’approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.

6.      La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio e della giunta in ambito dell’attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

 

ART. 23

Richiesta di convocazione del consiglio

 

1.      Il Sindaco è tenuto a riunire in consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando la richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2.      Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’ente.

3.      La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all’ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all’esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall’art.53, commi 1 e 2, della legge 142/90, nonché, per quanto concerne il Segretario Comunale, dall’attestazione resa ai sensi dell’art.17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.53, comma 1, della legge 142/90, da parte del responsabile del servizio finanziario.

4.      Nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’art.36 della legge 8 giugno 1990, n.142.

 

ART. 24

Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi

 

1.      I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.

2.      I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

 

ART. 25

Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta a controllo preventivo

 

1.      Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie di cui all’art.17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n.127, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio. Contestualmente all’affissione, le predette deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari mediante inoltro delle stesse in copia conforme. In caso di irreperibilità la consegna si intende eseguita con l’affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni presso la Segreteria comunale con invito al loro ritiro.

 

ART. 26

Facoltà di visione degli atti

 

1.      Ai fini di cui al precedente articolo 25, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell’ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.

 

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

 

ART. 27

Diritto di esercizio del mandato elettivo

 

1.      I consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 3 agosto 1999, n.265.

2.      Ai consiglieri comunali è dovuta l’indennità di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un’adunanza al giorno.

3.      L’indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali e regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio dall’art.23 della legge 265/99 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

4.      Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell’ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica prevista dalla legge 265/99, non è dovuta l’indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L’indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3..

5.      I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6.      La giunta comunale in conformità a quanto dispone l’art.26, comma 5, della legge 265/99, provvede a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato.

7.      E’ prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le commissioni permanenti.

 

ART. 28

Divieto di mandato imperativo

 

1.      Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2.      Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d’azione, di espressione e di voto.

 

ART. 29

Partecipazione alle adunanze

 

1.      Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2.      Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio.

3.      Il consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

 

ART. 30

Astensione obbligatoria

 

1.      Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2.      Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.

3.      Gli assessori oppure i componenti dell’organo consiliare ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.

 

ART. 31

Responsabilità personale – Esonero

 

1.      Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.

2.      E’ esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall’adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3.      E’ parimenti esente da responsabilità conseguente all’adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4.      Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite da primo e quarto comma dell’art.58 della legge 8 giugno 1990, n.142 nonché della legge n.20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

 

ART. 32

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

 

1.      Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

2.      Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

 

ART. 33

Nomine e designazione di consiglieri comunali

 

1.      Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

2.      Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capogruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere delegato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

3.      Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall’incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell’evento.

 

ART. 34

Funzioni rappresentative

 

1.      I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall’amministrazione comunale.

2.      Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla giunta comunale.


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