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Bene ComuneGuglionesi
Pubblicato in data 26/3/2013 ● Click 1283

Organizzazione del Consiglio Comunale (parte prima)


Redazione FPW © FUORI PORTA WEB

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Parte I

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1

Regolamento – Finalità

 

1.      Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge 8 giungo 1990, n.142, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l’art.5 sull’ordinamento delle autonomie locali.

2.      Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell’organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

 

ART. 2

Interpretazione del regolamento

 

1.      Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all’interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.

2.      Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3.      Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l’adunanza, relative all’interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell’ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l’argomento oggetto dell’eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

4.      L’interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

 

ART. 3

Durata in carica del consiglio

 

1.      Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all’elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l’indicazione dei motivi d’urgenza che rendano necessaria l’adozione.

 

ART. 4

La sede delle adunanze

 

1.      Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.

2.      La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.

3.      Il Sindaco stabilisce che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifica situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale della comunità.

4.      La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.

5.      Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato ed eventualmente quella del Comune.

 

Capo II

IL PRESIDENTE

 

ART. 5

Presidenza delle adunanze

 

1.      Il Sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

2.      In caso di assenza od impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco ed ove anche questi sia assente o impedito, presiede il consigliere più anziano.

 

ART. 6

Compiti e poteri del presidente

 

1.      Il presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2.      Provvede al proficuo funzionamento delle assemblee consiliari, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservano il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3.      Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell’esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

 

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

 

ART. 7

Costituzione

 

1.      I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.

2.      Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

3.      I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al Segretario Comunale, il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

4.      Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

5.      Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei consiglieri interessati.

 

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

 

ART. 8

Costituzione e composizione

 

1.      Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2.      Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.

3.      In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

4.      Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

 

ART. 9

Presidenza e convocazione delle commissioni

 

1.      Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2.      L’elezione del presidente e vicepresidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da uello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3.      In caso di assenza del presidente lo sostituisce il vicepresidente.

4.      Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

5.      La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6.      Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l’ordine del giorno.

 

ART. 10

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

 

1.      La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

2.      Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell’adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

3.      Il Sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

4.      Per l’esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

 

ART. 11

Funzioni delle commissioni consiliari permanenti

 

1.      Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d’indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l’approfondimento dei risultati periodici del controllo di gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all’attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2.      Le commissioni provvedono all’esame di funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell’assemblea consiliare. D’intesa con il Sindaco può riferire all’adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferite dal presidente alla commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l’espletamento dell’incarico.

3.      Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la rappresentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell’ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette al Segretario comunale per l’istruttoria prevista dagli artt.53 e 55, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n.142. Quando l’istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dal citato art.53, la proposta viene iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza ordinaria e se i pareri sono, tutto o in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l’adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 12

Segreteria delle commissioni consiliari permanenti. Verbali delle sedute. Pubblicità dei lavori

 

1.      Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell’adunanza. I verbali sono approvati nell’adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

2.      Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

 

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

 

ART. 13

Commissione di indagine riservata

 

1.      Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine riservata sull’attività dell’Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate del revisore dei conti.

2.      La deliberazione che costituisce la commissione definisce l’oggetto e l’ambito dell’indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3.      La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto dell’indagine od allo stesso connessi.

4.      Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la commissione può effettuare l’audizione del Sindaco, dei membri del Consiglio e della giunta, del revisore, del Segretario Comunale, dei responsabili dei settori e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell’audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d’ufficio ed alle leggi vigenti.

5.      La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore della stessa commissione.

6.      Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l’ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente quarto comma.

7.      Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri ordinamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8.      Con la presentazione della relazione al consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell’archivio dell’ente.

 

ART. 14

Commissioni di studio e consulte

 

1.      Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l’incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

2.      Il presidente della commissione riferisce al consiglio periodicamente sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

3.      E’ riconosciuto l’operato delle consulte dell’ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all’indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori di interventi di competenza dell’ente stesso. L’attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

 

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

 

ART. 15

Designazione e funzioni

 

1.      All’inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere fra gli scrutatori.

2.      L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3.      Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l’esito della votazione è stato verificato con l’intervento dei consiglieri scrutatori.


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