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Bene ComuneGuglionesi
Pubblicato in data 16/3/2013 ● Click 1550

Lo Statuto del Comune di Guglionesi (terza parte)


Redazione FPW © FUORI PORTA WEB

Lo Statuto del Comune di Guglionesi
(III parte)

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28
Partecipazione popolare

1. I1 Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all’amministrazione dell’ente per assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime incentivando forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli ad intervenire nel procedimento amministrativo, con modalità definite da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO.

Art. 29
Associazionismo

1. I1 Comune riconosce e promuove forme di associazionismo, anche attraverso l’eventuale istituzione della consulta delle associazioni presenti nel territorio comunale e per questo la giunta procede alla registrazione delle associazioni operanti nell’ambito comunale, sulla base di una loro istanza dalla quale risulti la sede ed il nominativo del legale rappresentante e venga depositato lo Statuto associativo e presentato il bilancio annuale.
2 .Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione italiana, dalle nonne vigenti e dallo Statuto comunale.

Art. 30
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del suo legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Art. 31
Contributi alle Associazioni

1. I1 Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarSi allo svolgimento dell’attività associativa.
2. I1 Comune può altresì mettere a disposizione delle stesse associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3 .Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, per garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. I1 Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale, con modalità da stabilire in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere il rendiconto che evidenzi l’impiego.

Art.32
Volontaria

1. I1 Comune promuove forme di volontariato per coinvolgere la popolazione in attività volte a migliorare la qualità della vita, soprattutto delle fasce emarginate, e dell’ambiente.
2. I1 volontariato potrà collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.
3. I1 Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano il sostegno dell’ente, eventualmente anche di natura economica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

CAPO III — MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art. 33
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione per acquisire pareri e proposte sull’attività amministrativa.
2. Le forme ditali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art.34
Petizioni

1. Al fine di sollecitare l’intervento dell’Amministrazione comunale su questioni ed esigenze di natura collettiva, è possibile fare petizioni inoltrandole al Sindaco, il quale entro 10 giorni, le assegna in esame all’organo competente, inviandone copia ai gruppi consiliari presenti all’interno del consiglio comunale.
2. Se la petizione è sottoscritta da oltre 300 persone l’organo competente deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni dal ricevimento ed il contenuto della decisione deve essere pubblicizzato negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari residente nel territorio.

Art.35
Proposte

1. Se almeno 500 elettori del comune avanzano al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente, il Sindaco dopo aver ottenuto il parere del responsabile del settore interessato, trasmette la stessa ai gruppi presenti in consiglio comunale entro i successivi 15 giorni.
2.L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le proprie determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, provvedendo alla pubblicazione negli appositi spazi e dandone comunicazione ai primi tre firmatari della proposta.

Art.36
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti alle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, escluse le materie dei tributi locali e le tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o delle quali si è svolto già referendum nell’ultimo quinquennio o Statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, strumenti urbanistici.
2.11 quesito che va sottoposto agli elettori non deve ingenerare equivoci e deve essere di immediata comprensione, potendo avere per oggetto anche atti amministrativi approvati dagli organi competenti comunali.
3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la validità e la proclamazione dei risultati, che con atto formale da assumere entro 30 giorni si dovranno recepire, purchè abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto alle consultazioni.
4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti, che negli altri casi possono invece essere deliberati dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art.37
Accesso agli atti

1. Ogni cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, potendosi sottrarre alla consultazione solo gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
2. La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi e con le modalità previste da apposito regolamento.
3. Il regolamento individua le categorie di documenti formati dal comune o comunque
rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all’accesso per esigenze di riservatezza.

Art.38
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, esclusi quelli con un destinatario determinato che vanno notificati, sono pubblici e vanno adeguatamente pubblicizzati, di norma, mediante l’affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale, a cura del segretario comunale che si avvale del messo comunale nominato dal Sindaco, e su attestazione di questi certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art.3 9
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa sulle quali va data risposta motivata entro 30 giorni dal ricevimento, che potrà essere differito nel caso vi siano motivate condizioni.

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO
Art.40
Nomina

1. Il Comune di Guglionesi può avere un difensore civico nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri tra i cittadini che abbiano fatto pervenire la propria candidatura da includere in un elenco, previo controllo dei seguenti requisiti:
a) condizione di eleggibilità a consigliere comunale;
b) non essere parlamentare, consigliere regionale, provinciale o comunale, membro di comitato regionale di controllo, ministro di culto, membro di partiti politici, dipendente comunale, amministratore o dipendente di persone giuridiche, enti, istituti e aziende aventi rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano contributi o sovvenzioni;
c) non essere coniuge o avere rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori comunali, dipendenti o segretario comunale;
d) non fornire prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale.
La designazione deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o laurea equipollente. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’eventuale insediamento del successore.

Art.41
Decadenza

1. Nel caso in cui sopravvenga una delle condizioni che ne osterebbero la nomina o se tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale, il consiglio pronuncia la decadenza del difensore civico, che può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dai due terzi dei consiglieri.

Art.42
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso organi ed uffici del comune per garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri, su richiesta degli interessati o per propria iniziativa.
2. Egli provvede affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata, dando indicazioni e consigli alla parte offesa perché possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge, vigilando altresì che a tutti i cittadini si riconoscano i medesimi diritti, dando la propria disponibilità per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
3. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.l7, comma 38 della legge 127/97 con le modalità previste dal corna 39 dello stesso articolo di legge.

Art. 43
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell’amministrazione comunale per consentire la consultazione degli atti e dei documenti in possesso dell’amministrazione e per poter convocare il responsabile del settore interessato e richiedergli documenti, notizie e chiarimenti senza che gli si possa opporre il segreto d’ufficio.
2. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che glielo ha richiesto, le illegittimità ed i ritardi riscontrati, invitando l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi opportuni. concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 44
Relazione annuale


1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione sull’ attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti più opportuni per eliminarli.
2. La relazione, che può anche indicare proposte per migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi nonché garantire l’imparzialità delle decisioni, va affissa all’albo pretorio, trasmessa ai consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
3. Ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45
Regolamento

1. Con apposito regolamento sono precisate le modalità dello svolgimento dell’incarico ed ogni ulteriore determinazione in merito alla figura del difensore civico.

CAPO V — PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art.46
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del dipendente responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art.47
Procedimenti ad istanza di parte

1. Il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal dipendente o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito, che deve sentirlo entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo va data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
3. Nel caso in cui l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il dipendente responsabile deve dargli comunicazione della richiesta ricevuta e questi ultimi possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.48
Procedimenti ad impulso d’ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio, il dipendente responsabile deve dame comunicazione ai soggetti portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine minimo di 15 giorni entro cui produrre memorie, istanze o proposte, o chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia molto gravosa la comunicazione personale di cui al primo corna è consentita la pubblicazione ai sensi dell’art.38 dello Statuto.

Art. 49
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti nei due precedenti articoli, sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra soggetto privato interessato e giunta comunale, nella cui premessa va esplicitata la garanzia del pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
2. Le indicazioni contenute nel presente capo sono oggetto di apposito regolamento sul procedimento.


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