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CulturaGuglionesi
Pubblicato in data 23/8/2012 ● Click 3305

Il Capitolo della chiesa di Guglionesi ed i vescovi di Termoli (1690-1884) [II parte]


Sergio Sorella © FUORI PORTA WEB

Il Capitolo della  chiesa di Guglionesi ed i vescovi di Termoli:

storia di un lungo contrasto (1690-1884)

 

di Sergio Sorella

 

 

IIª  PARTE

 

 

1.  Inizia il contrasto tra clero e vescovo

 

          Fu il vescovo Michele Petirro,[1] che nel 1690, l’anno successivo alla sua nomina, pose per primo la questione di rivendicare all’ordinario diocesano l’immissione in possesso del sacerdote eletto dopo averne verificato idoneitatem talis ministerii. I sacerdoti, contro l’intromissione del vescovo, subito si appellarono alla Curia Metropolitana di Benevento che, nello stesso anno, revocò il decreto vescovile confermando i diritti del Capitolo di Guglionesi.[2] Di fronte a questa ferma presa di posizione, Petirro non oppose resistenza. Infatti negli anni 1692, 1698, 1701 e 1703[3] furono eletti altri consorziali senza che il diritto antico fosse in alcun modo contestato. Tuttavia, Petirro si rivolse alla Sede pontificia, lamentando nelle relationes ad limina[4] che il clero di Guglionesi non esibiva i documenti comprovanti i propri diritti, con il pretesto che essi erano stati distrutti in un incendio verificatosi nell’archivio della chiesa. Sappiamo, invece, che i capitolari custodivano gelosamente tutta la documentazione e continuarono nel loro diritto di eleggere i sacerdoti, l’arciprete ed il primicerio.[5]

          Dai primi anni del Settecento la Chiesa cercava di mettere in atto una politica di  riorganizzazione il cui punto di riferimento era rappresentato dal vescovo che avrebbe dovuto controllare maggiormente le chiese locali lasciate, fino ad allora,  abbastanza libere ed autonome.[6] A partire da tale data i vescovi di Termoli  rispettarono l’obbligo di residenza e cercarono di applicare a livello territoriale quanto richiesto dalla Curia romana.

          Nel 1738 il vescovo Giuseppe Antonio Silvestri, pur non confutando il diritto della chiesa ricettizia di Guglionesi per intero, come invece  aveva tentato di fare Petirro, ritenne che l’eletto non potesse essere immesso nel possesso della dignità senza la sua conferma,  che non avrebbe dovuto essere semplice, ma con pieno esame di merito sulle doti e capacità sacerdotali. Quell’anno il Capitolo aveva eletto il sacerdote Nicola Dè Fini al posto dello scomparso Nicolantonio Ascenzo ed  il vescovo, per mezzo del suo vicari, vietò l’immissione nel possesso prima della sua conferma; essendo l’eletto, invece, entrato in possesso della carica, il vescovo lo sospese a divinis insieme a tutti i sacerdoti del Capitolo. Questi reagirono vigorosamente appellandosi alla Curia Metropolitana di Benevento che, dopo attento esame, rimosse la sospensione.[7] La causa passò alla Sacra Congregazione ecclesiastica di Roma la quale, il 15 dicembre  del 1742, giunse alla determinazione che l’elezione doveva rimanere di competenza del Capitolo ma il vescovo  aveva il diritto di conferma per «denegare absque gravi, et legittima causa, at datur omnino gratij».[8] Con questo decreto il vescovo, per la prima volta, acquisiva il potere di rifiutare, per motivi gravi e legittimi, la conferma degli eletti; si apriva la strada per  nuovi ed ulteriori contrasti. Il potere dei capitolari veniva leso nella sua autonomia dall’ordinario diocesano ma restava, nella sostanza, ancora consistente.

          Nel giugno  del 1745, con la morte del primicerio De Finis, il vescovo Isidoro Pitellia ritenne che l’elezione del sostituto era di competenza della Curia romana per diritto di affezione in quanto il defunto  era protonotaio apostolico.[9]  Il Capitolo, incurante di questo divieto, lo rimpiazzò con il sacerdote Filippo Massari, nativo di Guglionesi, appartenente ad una delle famiglie più facoltose del paese e ricorse alla Sacra Congregazione del Concilio per sostenere le proprie ragioni. Il vescovo, dal canto suo, cercò di eleggere primicerio del Capitolo un sacerdote non di Guglionesi, un certo Bianchini. A questo punto anche l’Università, insieme ai sacerdoti, si oppose e, dopo una lunga e dispendiosa causa, alla comunità fu  nuovamente riconosciuto il jus patronato.[10]

 

          Risolta positivamente questa questione, i capitolari si trovarono ad affrontare la sostituzione dell’arciprete De Marinis, gravemente malato. Ma non riuscirono a trovare una soluzione e quando, nel 1752, il sacerdote morì, il vescovo di Termoli, Tomaso Giannelli, comunicò al clero che aveva avocato a sé la facoltà ed il potere  di nominare il sostituto, per porre freno –sosteneva- alla litigiosità del clero guglionesano, attribuendo al vescovo la nomina della dignità di arciprete.[11] L’opposizione del Capitolo, ma anche dell’Università,  non mancò e furono intentate azioni legali per vedere riconosciuti i diritti antichi della comunità ecclesiale di Guglionesi. Nell’agosto del 1755  Antonio Chiarito, ordinario della Regia Camera della Summaria, esaminò l’Istrumento del 1313 ed i risultati comprovarono la «veridicità, autenticità e genuinità» del documento.[12]

          Invece, in modo inaspettato, e con pentimenti successivi, il Capitolo accolse le argomentazioni del vescovo Giannelli che, nel panorama diocesano, esercitava un indubbio potere per il suo carisma ed il suo ascendente. Così la carica di arciprete diventava di libera collazione. Giannelli, infatti, verso la fine del 1756, convinse il Capitolo a cedere l’arcipretura e a renderla di libera collazione attraverso un Istrumento firmato l’anno successivo[13]. I sacerdoti avevano ceduto perché ritenevano che il contenzioso in atto stava determinando gravi pregiudizi agli uffici religiosi per l’assenza dell’arciprete. Nell’atto pubblico si determinò: «che il primicerio dovesse considerarsi come mero ufficio in chiesa ricettizia e perciò non soggetto a riserve e a patronato nella di cui collazione dovessero osservarsi le Costituzioni Canoniche per i benefici Curati e liberi: col solo patto, dichiarazione e riserba, che al concorso, e provista debbano ammettersi soltanto i sacerdoti e i cittadini della terra di Guglionesi, dovendo sempre escludersi gli esteri».[14] Si chiudeva, con questo accordo, un lungo periodo nel quale il clero locale aveva gestito autonomamente le cariche ecclesiastiche. In un contesto nel quale i sacerdoti del Capitolo litigavano tra loro per l’attribuzione delle cariche, il vescovo acquisiva maggior potere di controllo ed organizzava gerarchicamente la chiesa locale.

          Due anni dopo, il 4 luglio 1759, il Capitolo era di nuovo in tensione con il presule, in quanto questi, nei decreti della S. Visita, aveva minacciato di imporre sanzioni pecuniarie ai sacerdoti che non officiavano la dottrina cristiana e l’assistenza ai moribondi. Il vescovo stabiliva che i capitolari dovessero coadiuvare l’arciprete nella cura delle anime. Dichiarando coadiutori i sacerdoti, nel caso di elezione di un nuovo capitolare, il vescovo voleva esaminarne la nomina e dunque condizionarla. Cadeva in questo modo  un’altra prerogativa della chiesa ricettizia di Guglionesi: quella di eleggere autonomamente i sacerdoti del Capitolo.

          Il pericolo fu subito percepito dai sacerdoti che diedero vita ad un contenzioso che si concluse solo il 13 agosto del 1765. I vari passaggi di queste azioni furono: una supplica al sovrano[15] ed una informativa alla Real Camera di S. Chiara di Roma nella quale si chiedeva anche di annullare l’Istrumento firmato nel 1757 con Giannelli. Il risultato fu, però, un decreto contrario; le alte sfere della magistratura religiosa riconobbero e legittimarono  il potere del vescovo a discapito del patronato laicale posseduto dal clero locale. Il Capitolo, allora, ritenne opportuno ricorrere direttamente al re Ferdinando IV di Napoli e, dopo  una informazione presentata alla Regia Camera di Lucera,  si appellò contro la decisione della Chiesa di Roma, chiedendo il ripristino dei diritti antichi e cioè di poter  nominare autonomamente la dignità di arciprete con la sola conferma del vescovo; di  abolire la conferma del vescovo sulla elezione di un nuovo capitolare; di  evitare la coadiuvazione tra arciprete e capitolare.

          Per tre anni si attesero le risoluzioni di questa controversia, con una fitta corrispondenza tra sacerdoti ed i propri legali, fino alla pronuncia del 13 agosto 1765, che fu una sostanziale conferma del documento di transazione del 1757. Infatti, la sentenza  della Real Camera decretò che: il primicerio restava un ufficio e non vi era diritto collattivo; l’arciprete rimaneva di libera collazione, ammettendosi alla carica i soli cittadini nati a Guglionesi; i partecipanti dovevano insegnare la dottrina cristiana secondo il decreto del vescovo Giannelli e dovevano coadiuvare con l’arciprete nella cura delle anime.[16] Per conferma, precisava la sentenza, doveva intendersi un atto di subordinazione del Capitolo al vescovo che comunque non comportava una perdita del diritto; infatti il vescovo non poteva negare la conferma dell’eletto se non nel caso, di grave impedimento ostativo se uno degli eletti era stato inquisito o non era di costumi irreprensibili. Il vescovo non aveva il compito di valutare  il maggiore o minore merito dei candidati poiché in tal modo ledeva le libertà, legittime e riconosciute, dei capitolari.

          Si trattava di una risoluzione intermedia che riconosceva i titoli del clero locale ma li inseriva  in forme di controllo da parte dell’ordinario diocesano. Al Capitolo erano state tolte le antiche prerogative riguardanti la libera ed autonoma elezione dei partecipanti e dell’arciprete; restava, tuttavia,  una specifica competenza sulla designazione dei capitolari tra i quali il vescovo doveva scegliere l’arciprete, mentre la dignità di primicerio non veniva toccata.  Come vedremo in seguito, la vicenda era tutt’altro che chiusa!


 

[1] Sulla figura di questo vescovo nel contesto diocesano si veda: S. Sorella, Chiesa e città: uomini, rapporti, istituzioni in  C. Felice, A. Pasqualini, S. Sorella, Termoli, Storia di una città, Donzelli, Roma 2009, pp. 423-24.

[2] Copia del documento della Curia di Benevento del 29 giugno 1690 è in A.p.G., b. 14, f, 2 bis. Nell’Arcidiocesi di Benevento, il cardinale Orsini riuscì a costringere le comunità ad una revisione generale di tutti i loro diritti di patronato, limitandoli solo a quelli da lui riconosciuti con specifico editto. Per Guglionesi si veda in A.p.G., Statuti del capitolo, fondo cit., pp. 2-3.

[3] A.p.G., Libro delle conclusioni capitolari, b. 17, pp. 30-45.

[4] B. D’Agostino, Il Molise e Termoli nella prospettiva del Settecento, Il Villaggio, Termoli 1982, p. 224.

[5] A.p.G., Libro delle conclusioni capitolari, b. 17, pp. 10-28.

[6] D. Menozzi, Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della cristianità medievale (1758-1848) in Storia d’Italia, Annali, IX cit,. p. 798.

[7] A.p.G., Libro delle conclusioni capitolari, b. 17, p. 104.

[8] A.p.G., Decreto della Sacra Congregazione Ecclesiastica, 15 dicembre 1742, b. 3, f, 10.

[9] A.p.G.,  b. 16, f. 3.

[10] S. Patrizi, cit. p. LVII.

[11] Sulla figura di Tomaso Giannelli vescovo si veda: S. Sorella, Chiesa e città: uomini, rapporti, istituzioni cit., pp. 445-49; B. D’Agostino, Termoli e la diocesi, Adriatica, Termoli 1977 e la stampa del suo manoscritto fatta da M. De Gregorio (a cura di): T. Giannelli, Memorie, Grafiche Di Rico, San Salvo 1986.

[12] S. Patrizi, cit., p. LVIII.

[13] A.p.G., Istrumento tra Capitolo e vescovo Giannelli, 1757, b. 14, f. 10.

[14] Ibidem cit., b. 14, f. 10.

[15]  Ibidem cit., b. 14, f. 9.

[16]A.p.G., Pronuncia della Real Camera, b. 14, f. 19.


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