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ScuolaCampobasso
Pubblicato in data 29/9/2011 ● Click 1364

La contrattazione di scuola su tutte le materie


Sergio Sorella © FUORI PORTA WEB

La stagione contrattuale nelle scuole si apre in una condizione molto difficile: il blocco dei contratti nazionali ed il congelamento del salario accessorio previsto dalla manovra 2010, è stato allungato fino al 2014. Ciò significa che gli attuali contratti nazionali non saranno rinnovati prima del 2015. La contrattazione integrativa, quindi, rappresenta in questa fase uno spazio contrattuale fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e il loro salario.
Nonostante le ostinazioni di Brunetta, le norme del DLgs 150/2009, fintanto che non saranno rinnovati i contratti nazionali, in gran parte sono inapplicabili. Il decreto correttivo n. 141/2011 pubblicato in GU nel mese di agosto essenzialmente interviene su:
1. art. 65 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del DLgs n. 150/09, che viene interpretato retroattivamente, la norma riguarda solo il contratto nazionale
2. art. 19 commi 2, 3, 31 sempre del DLgs n. 150/09, dove si interviene con una norma transitoria.
Tuttavia nella scuola è ancora pienamente esigibile la contrattazione integrativa su tutte le materie di cui all'art. 6 del CCNL/07. La contrattazione sul riparto del fondo non viene messa in discussione da nessuno. La contrattazione sui compensi neanche. Del resto il principio di "corrispettività" (come precisato dalla stessa circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica) tra salario accessorio e prestazione, nella scuola è da sempre rispettato
Per la FLC CGIL le materie (previste all'art. 6 del CCNL/07) oggetto di contrattazione integrativa, sia nazionale che di scuola, non invadono affatto le competenze né della dirigenza del MIUR, né quelle specifiche della Dirigenza Scolastica (ovvero le misure inerenti la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché la direzione e l'organizzazione degli uffici) perché queste prerogative dirigenziali non sono mai state oggetto di contrattazione. Inoltre, nella scuola e diversamente da altri comparti pubblici, ci sono anche altre norme da rispettare come quelle sulle competenze degli organi collegiali (DLgs 297/94) e quelle più recenti sull'autonomia scolastica (in particolare l'art. 16 comma 2 del DPR n. 275/99).
La contrattazione di scuola, a parte le modalità di esercizio dei diritti sindacali e la sicurezza, si occupa sostanzialmente dei criteri per la mobilità interna (tra i vari plessi e/o sedi), dei criteri di utilizzazione del personale, dell'organizzazione dell'orario di lavoro, della ripartizione delle risorse contrattuali e dei compensi del salario accessorio. Tutte materie che non invadono né le competenze del collegio docenti, che ha la titolarità su questioni didattiche e tecnico professionali né quelle del consiglio d'istituto sul funzionamento della scuola intesa cioè su aspetti quali l'orario del servizio scolastico, il tempo scuola, il calendario scolastico, ecc.
La contrattazione di scuola non invade le competenze "gestionali" del Dirigente scolastico che riguardano, ad esempio, i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alle cattedre, il conferimento dei vari incarichi, la predisposizione del piano delle attività (che, tra l'altro, per i docenti deve essere approvato dal collegio), l'orario individuale dei singoli docenti e del personale ATA, ecc... Solo che il Dirigente scolastico, nell'espletare le sue competenze e a differenza di altre dirigenze pubbliche, deve attenersi alle delibere degli Organi Collegiali per gli aspetti di funzionamento generale e per gli aspetti didattici (art. 16 c. 2 DPR 275/99), e deve attenersi poi ai criteri definiti nel contratto di scuola per gli aspetti riguardanti la mobilità, l'organizzazione del lavoro, l'orario, il salario accessorio (art. 6 del Ccnl/07).
Assegnazioni a plessi del personale docente e ATA: l'intervento del MIUR In questa situazione, il MIUR ci mette del suo. Infatti il 1 settembre scorso ha inviato alle scuole una nota ove si definiscono i criteri di assegnazione ai plessi del personale. L'intervento del MIUR si muove assolutamente fuori dal contesto normativo. Per quanto ci riguardala nota del MIUR non ha alcun valore giuridico e per tale ragione qualunque comportamento assunto, ancorché sulla scorta di tale nota, rappresenta comportamento antisindacale in quanto in contrasto con il contratto nazionale.
La FLC CGIL ha assunto, per ovvie ragioni, sul livello nazionale il contenzioso su tale questione: è in corso di predisposizione sia il ricorso al TAR che il ricorso per comportamento antisindacale contro il MIUR.
La FLC CGIL è impegnata a sostenere l'esigibilità e la legittimità della contrattazione di scuola ed il rispetto del CCNL/07 in tutte le scuole, valorizzando al massimo il raggiungimento di accordi sulle tematiche relative alle modalità di utilizzo del personale e alle condizioni e carichi di lavoro e contrastando, invece, tutti quei comportamenti che intendono escludere dalla contrattazione l'organizzazione del lavoro.


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