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Pubblicato in data 19/5/2009 ● Click 1525

Comune di Guglionesi: manutenzione terreni e aree libere sul territorio


Comune di Guglionesi © FUORI PORTA WEB

"CURA E MANUTENZIONE DI TERRENI ED AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IL SINDACO PREMESSO:
- che all’interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi, giardini, parchi e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;
- che tale situazione di incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato.
CONSIDERATO che l’incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, altresì:
- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, …) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, … ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti; - può facilitare la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;
CONSIDERATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all’immagine del territorio, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;
RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro cittadino;
RITENUTO utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni e del centro storico nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;
VISTO l’art. 42 del Regolamento Edilizio Comunale che così recita: “Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica” ……;
VISTO l’articolo 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
VISTO l’articolo 30 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione C.C. N. 49 del 29/08/2008;
VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
O R D I N A
• ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
• ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;
• agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.
• ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
• ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all’aperto; • ai proprietari di aree verdi in genere;
• di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
• di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
• di mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
A V V E R T E
- che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;
- che qualora tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l’esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori;
- che tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire le perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l’ordine ed il decoro cittadino.
D I S P O N E
di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l’affissione all’Albo Pretorio per 15 gg., nonchè mediante l’affissione di locandine su tutto il territorio comunale.
D E M A N D A
al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell’Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
• entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
• entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
Dalla Residenza Municipale, 19.05.2009 - IL SINDACO Bartolomeo ANTONACCI".


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