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PoliticaGuglionesi
Pubblicato in data 19/1/2009 ● Click 1253

GNC: parco eolico, contributo all'informazione


Guglionesi nel cuore © FUORI PORTA WEB

"PARCO EOLICO: CONTRIBUTO ALL’INFORMAZIONE - Il gruppo gnc intende dare un contributo all’informazione sul parco eolico .
Innanzi tutto è bene precisare che la legge regionale sulle energie da fonti rinnovabili ha riservato, indipendentemente dalla superficie, ad ogni Comune la possibilità di installare pali eolci che non superino, complessivamente, 40 MW di potenza nominale. (poiché, attualmente, ci si orienta su pali di 3 MW, a Guglionesi potrebbe essere installato un parco da 12 pali e due pali da 2 MW).
Diciamo “attualmente” perché è noto che la Legge della Regione Molise è stata osservata dal Governo e, pertanto, a breve è previsto che il Consiglio Regionale provvederà a modificarla: poiché l’osservazione riguardava proprio le limitazioni eccessive e il non aver tenuto conto delle estensioni territoriali, sicuramente Guglionesi potrebbe vedersi attribuito un numero almeno triplo di pali eolici.
Indipendentemente dall’essere favorevoli o meno alla produzione dell’energia con il vento ( e noi, anche se qualcuno ha delle riserve concettuali proprie che mette da parte, siamo favorevoli) e nemmeno volendo affrontare il problema nell’ottica di quelli che sostengono “ siamo favorevoli ma a condizione che l’installazione dei pali avvenga non sul nostro territorio”, riteniamo opportuno riportare alcuni passaggi del parere del Consiglio di Stato del 18 ottobre 2008 (adunanza della sezione Terza) su un ricorso proposto da una Società installatrice contro un Comune.
Si legge:
“……a partire dalla direttiva 1996/927CE si è andata affermando a livello comunitario la progressiva liberalizzazione del mercato dell’energia;……pertanto il d.lgs n. 79/1999, in attuazione, ha disposto che le attività di produzione dell’energia…. sono libere ….solo quelle di trasmissione e distribuzione sono svolte in regime di concessione”. Il legislatore italiano ha optato per il modello autorizzatorio puro ripudiando il sistema della gara di appalto, prevedendo lo svolgimento di una procedura di autorizzazione unificata e semplificata che si concluda, in tempi determinati, con un provvedimento abilitativo unico ( n.d.r: compito della Regione!).
…….nell’ambito della generale liberalizzazione dell’attività di produzione di energia elettrica si colloca anche la liberalizzazione, persino più marcata, a scopo incentivante, della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, con la previsione di uno snello regime autorizzatorio quanto alla realizzazione e gestione degli impianti”.
Continua il parere del Consiglio di Stato : ”….il recepimento italiano è avvenuto con il d.lgs n.387/2003 che prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili….. sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…..autorizzazione unica , ove occorra, costituisce variante allo strumento urbanistico. L’autorizzazione è rilasciata a seguito di procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate ……Dal punto di vista urbanistico, si stabilisce che gli impianti possono essere ubicati anche in zona agricola”
A tal proposito, riportiamo alcune frasi dalla sentenza del Tar dell’Umbria (n. 518 depositata il 15 giugno 2007) citata anche dal parere di cui sopra del Consiglio di Stato. In relazione alla condanna del Comune di Spoleto che non aveva indicato nel PRG aree specifiche per i parchi eolici e che per questo non voleva rilasciare il parere alla regione per il permesso di costruire si legge :” ….la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non può determinare l’incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola”.
Gli strumenti urbanistici di Guglionesi non hanno previsto aree specifiche per gli impianti eolici, pertanto tutte le zone agricole che non hanno vincoli particolari (quelli valutati, sempre all’interno del citato procedimento unico, gli Organi competenti) potranno essere proposti dalle Società installatrici.
Sempre dal parere del Consiglio di Stato si legge:” il modus procedendi del Comune (soccombente) è avvenuto in totale carenza di potere per incompetenza nella materia” .
E ancora “ …..in caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo Comune, si potrà tener conto, in sede di conferenza di servizi , delle valutazioni espresse dal Comune interessato……il criterio selettivo può essere quello della priorità cronologica o della comparazione discrezionale….e non può essere dato rilievo preminente alla convenienza economica….”. e ancora “…il Comune non può aggravare il procedimenti unico, mediante adozione di atti esulanti la propria sfera di competenza”.
E ancora “ …. Non può escludersi che un ente pubblico (Comune) decida di produrre energia eolica sul territorio comunale, avvalendosi a tal fine di un soggetto privato….ma tale attività non può avvenire in concorrenza…. Il Comune non può trasformare un regime di attività libera in un regime di privativa”.
Alla luce di quanto riportato sopra ci chiediamo di quale sudditanza si parla? Il parco sarà realizzato da chi, rispettando tutti i passaggi richiesti ( e fra questi, non richiesta, la Convenzione con il Comune) riuscirà ad superarli e a procurarsi l’ autorizzazione regionale. Il Consiglio comunale ha approvato uno schema di convenzione che può essere firmato da chiunque (prima o dopo l’ottenimento della autorizzazione) volesse farlo ritendola adeguata nei vari articoli che prevedono diritti e doveri. L’articolato ha visto la partecipazione fattiva di tutti i componenti la Commissione consiliare, di maggioranza e minoranza (non escludiamo la loro pubblicazione) e, prima del Consiglio Comunale, sono stati aggiunte modifiche richieste dai componenti della minoranza( polizza fideiussoria). Si comprende anche che la procedura non impedisce di presentare prima il progetto, ottenere l’autorizzazione e poi firmare la convenzione. Nessuno può imporre la prassi di fare prima la convenzione e poi iniziare il percorso previsto per l’ottenimento dall’autorizzazione.
Per quanto attiene all’urgenza di dotarsi dello schema di convenzione è opportuno leggersi quanto sostiene l’Autority per la concorrenza e l’Anev e le loro richieste al Governo e al Parlamento di disposizioni che unifichino le compensazioni ai Comuni per il ristoro ambientale. (vi sono già proposte che abbasserebbero notevolmente il ristoro.)
Di tutto questo si è parlato in Consiglio Comunale, purtroppo con le minoranze assenti perché avevano abbandonato l’aula.
Guglionesi lì 18/01/2009. l gruppo gnc".


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