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CulturaGuglionesi
Pubblicato in data 9/2/2017 ● Click 1291

Il termine ‘clandestino’ contiene un giudizio negativo aprioristico


Pietro Di Tomaso © FUORI PORTA WEB

Lo spunto per le seguenti riflessioni mi viene offerto dalla recente lettera inviata al presidente del Consiglio, al presidente della Camera e al presidente del Senato da parte di Ermanno Olmi, Luigi Manconi, Nicola Lagioia, Alessandro Bergonzoni, Giovanni Maria Bellu e Beppe Giulietti (Repubblica 8 Febbraio 2017). I firmatari della lettera sottolineano quanto segue: <<Sono passati due anni da quando, su richiesta della Commissione per la tutela dei Diritti umani del Senato, il termine “clandestino” è stato cancellato da molti atti ufficiali italiani e dal sito del ministero dell’Interno dove, fino al 2014, continuava a comparire. Il termine “clandestino” è, in primo luogo, giuridicamente infondato quando viene utilizzato per indicare – anche prima che abbiano potuto presentare domanda d’asilo e che la domanda sia stata valutata dalle commissioni territoriali – i migranti che tentano di raggiungere, o raggiungono, il territorio dell’Unione Europea. Si tratta, inoltre, di un termine che contiene un giudizio negativo aprioristico – suggerendo l’idea che il migrante agisca al buio, come un malfattore – ed è contraddetto dalla realtà dei fatti. Gli immigrati, anche quelli non regolari, non si nascondono al sole. Al contrario, spesso lavorano sotto il sole, dall’alba al tramonto, nei campi e nei cantieri>>. I firmatari della lettera in questione precisano altresì che sempre più spesso l’utilizzo della parola “clandestino” <<non è frutto di distrazione o disinformazione, ma della volontà di affermare un’idea aprioristicamente negativa, e xenofoba, dell’immigrazione. Il ricorso reiterato del termine suggerisce un’immagine dell’immigrato come nemico. Un’insidia per la società, l’incolumità dei cittadini e la sicurezza dei loro beni. Di conseguenza, nel testo dell’intesa tra il governo italiano e il governo libico si accredita – al di là delle intenzioni di quanti l’hanno redatto e sottoscritto – l’idea che gli immigrati non siano persone titolari di diritti, bensì una minaccia sociale da combattere>>. La parola clandestino “va cancellata subito”dal testo dell’intesa, così auspicano i firmatari della lettera sopra menzionata.

Tutto ciò premesso, ritengo opportuno ricordare quanto segue: il 10 dicembre 1948, l’Assemblea dell’Onu proclamava la Dichiarazione universale dei diritti Umani. Una carta fondamentale che, nelle intenzioni dei governanti di allora doveva costituire un baluardo insormontabile a difesa di tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione. Il paradosso che caratterizza il nostro tempo è questo: viviamo in un mondo nel quale ci sono decine di paesi che non rispettano quasi in nessun campo i diritti umani ma anche nei paesi più civili ed evoluti siamo lontani dalla realizzazione di quel che dice l’articolo 1 della Dichiarazione (“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritto”). Da queste premesse chiediamoci: è possibile sostenere diritti validi per ciascun individuo universalmente anche in presenza di identità collettive differenti? Papa Benedetto XVI ci ammonisce che “non bisogna affidare i diritti umani a mutevoli opinioni. Essi abbisognano di un fondamento stabile, non relativo, non opinabile. Tale fondamento è la dignità della persona. Norberto Bobbio ha sostenuto che il problema di fondo relativo a diritti umani è non tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. Quello dei diritti umani sarebbe, dunque, un problema non filosofico ma politico. Il premio Nobel Amartya Sen sostiene che la natura dei diritti umani è essenzialmente morale. Questo significa, a suo avviso, che la nozione di diritti umani è peculiarmente universale. Il suo approccio si basa sull’idea che la rilevanza etica dei diritti umani possa imporsi nella pratica se le si dà un riconoscimento sociale di alto profilo. Sul reato di clandestinità il senatore Manconi lo definisce un “presupposto perverso” che trasforma automaticamente l’immigrato in un criminale. <<Un reato orribile che punisce non per ciò che si fa ma per ciò che si è. Non per un delitto commesso, ma per una condizione di vita: migrante, fuggiasco, povero>>.

L’alternativa, secondo Manconi, alla “catastrofe umanitaria” sia una sola: la capacità di “governare il fenomeno”. Una capacità che deve essere necessariamente “condivisa”. Di certo, venendo alla conclusione di queste note, non dobbiamo concepire il mondo in termini di noi contro loro. Sarebbe questo un mondo governato dall’instabilità.


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