BLOG FONDATO NEL GIUGNO DEL 2000
x

Un viaggio nella cultura non ha alcuna meta: la Bellezza genera sensibilità alla consapevolezza.

Luigi Sorella (blogger).
Nato nel 1968.

Operatore con esperienze professionali (web designer, copywriter, direttore di collana editoriale, videomaker, fotografia digitale professionale, graphic developer), dal 2000 è attivo nel campo dell'innovazione, nella comunicazione, nell'informazione e nella divulgazione (impaginazioni d'arte per libri, cataloghi, opuscoli, allestimenti, grafiche etc.) delle soluzioni digitali, della rete, della stampa, della progettazione multimediale, della programmazione, della gestione web e della video-fotografia. Svolge la sua attività professionale presso la ditta ARS idea studio di Guglionesi.

Come operatore con esperienza professionale e qualificata per la progettazione e la gestione informatica su piattaforme digtiali è in possesso delle certificazioni European Informatics Passport.

Il 10 giugno del 2000 fonda il blog FUORI PORTA WEB, tra i primi blog fondati in Italia (circa 3.200.000 visualizzazioni/letture, cfr link).
Le divulgazioni del blog, a carattere culturale nonché editoriale, sono state riprese e citate da pubblicazioni internazionali.

Ha pubblicato libri di varia saggistica divulgativa, collaborando a numerose iniziative culturali.

"E Luigi svela, così, l'irresistibile follia interiore per l'alma terra dei padri sacra e santa." Vincenzo Di Sabato

Per ulteriori informazioni   LUIGI SORELLA


16/4/2020 ● Avviso

Covid-19, ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 15.04.2020


  Regione Molise ● 1280


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21 DEL 15-04-2020
OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020;
RILEVATO che nell’ambito del territorio regionale è molto diffusa l’attività di coltivazione agricola e di allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare, anche come forma di integrazione reddituale per fronteggiare il fabbisogno alimentare familiare;
CONSIDERATO che le suindicate attività non sembrano precluse dal DPCM del 10 aprile 2020 posto che esse potrebbero:
- essere configurate come uno stato di necessità che consente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), lo spostamento delle persone anche all’esterno del proprio comune di residenza o dimora, tenuto conto che la coltivazione di ortaggi e l’allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare costituiscono un’estrinsecazione del diritto alla libertà alimentare, annoverabile alla pari del diritto alla salute tra i diritti inviolabili dell’individuo, la cui limitazione deve necessariamente trovare la sua fonte in una espressa disposizione di legge;
- rientrare in quelle consentite ai sensi dell’art. 2, comma 5, in quanto “attività di produzione di prodotti agricoli e alimentari”, o “attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”, in quanto strumentali all’approvvigionamento di materie alimentari destinate all’autoconsumo;
che, pertanto, potrebbero registrarsi numerosi spostamenti sia in ambito comunale che all’esterno dei singoli comuni;
RITENUTO necessario, pertanto, introdurre ulteriori misure strumentali alla riduzione del rischio di contagio, al fine di evitare un’elusione delle misure introdotte con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e delle relative finalità;
che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1
1. Lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole destinate all’autoconsumo familiare può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni:
a) che avvenga non più di una volta al giorno;
b) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali
e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili, operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati.
2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di dichiarare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività agricole e gli estremi del titolo che ne legittimano l’utilizzo.

Art. 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 15-04-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Cartellone




© FUORI PORTA WEB

FUORI PORTA WEB © BLOG DAL 2000
Vietata la riproduzione, anche parziale e/o in digitale (e attraverso post sui social), senza autorizzazione scritta e rilasciata, esclusivamente, dal blogger fondatore.

Per pubblicare sul blog FUORI PORTA WEB inviare la richiesta di divulgazione all'e-mail: fpw@guglionesi.com