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Il TAR Molise annulla il “PAI IMAM”
[Comunicato stampa della segreteria dello Studio Legale Ruta & Associati]
"Con sentenza n. 95 del 3 marzo 2011 il TAR Molise ha definitivamente annullato, su ricorso di numerose associazioni culturali molisane, tutte difese dagli avvocati Pino Ruta e Margherita Zezza, gli atti con i quali il Presidente della Giunta Regionale, Michele Iorio, ha individuato l’IMAM di Larino quale soggetto attuatore del PAI “Arte e Cultura”, progetto nell’ambito del quale sono stati previsti interventi economici nel settore della cultura per circa 6 milioni di Euro. Le associazioni culturali hanno contestato la legittimità della scelta dell’IMAM perché effettuata senza il necessario preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica per selezionare l’operatore culturale che, tra i tanti presenti nella Regione Molise ed iscritti all’albo delle Associazioni Culturali Molisane, potesse garantire le migliori prospettive di riuscita dell’iniziativa. Il TAR Molise ha condiviso i motivi di ricorso e rilevato che effettivamente la Regione e, per essa, il Presidente, nel conferire all’IMAM compiti, nell’ambito di procedure di diritto pubblico, relativi ad erogazioni di sovvenzioni pubbliche, non abbia minimamente chiarito i limiti entro i quali si sarebbe dovuta svolgere l’azione di supporto tecnico dell’IMAM né tantomeno ha motivato in ordine alle ragioni per le quali è stata scelta proprio l’associazione IMAM per l’attribuzione di un ruolo così centrale nel procedimento di redazione e presentazione del PAI “Molise arte e cultura” in assenza della benché minima procedura selettiva di evidenza pubblica. Altrettanto “oscure” appaiono, nei provvediti annullati dal Giudice e secondo le considerazioni da questi articolate in sentenza, le ragioni per le quali sia stato scelto come coordinatore del PAI il Dott. Di Florio, ancora una volta senza alcuna motivazione sia rispetto alla decisione di avvalersi della consulenza (e non solo della partecipazione procedimentale) di tale specifico soggetto sia delle ragioni della scelta di questi, piuttosto che di altri. Dunque, secondo il Giudice, nella scelta dell’IMAM così come nella scelta del coordinatore, la Regione Molise baipassando le obbligatorie procedure di evidenza pubblica ha violato tutti i più comuni principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento che devono regolare l’attività della pubblica amministrazione e che assurgono a rango di principi costituzionali sanciti dall’art. 97. Altro aspetto che lo stesso Giudice definisce “di rilievo” è l’acclarata violazione, da parte della Regione, delle norme che impongono alle pubbliche amministrazioni, laddove decidano di elargire pubbliche sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di predeterminare e pubblicare i criteri e modalità cui ci si dovrà inderogabilmente attenere nella predetta elargizione, essendo illegittima ogni forma di delega ai privati, tanto più se potenziali destinatari di tali vantaggi, in ordine alla scelta dei criteri e delle procedure per l’assegnazione di tali benefici. Tanto ha fatto il Presidente della Regione nell’assegnare all’IMAM ogni più ampio compito connesso alla progettazione, all’attuazione ed alla gestione del PAI Molise Arte Cultura. Sintomatica della gravità delle violazioni di legge riscontrate è probabilmente anche la severa condanna alle spese comminata dal Giudice a carico della Regione Molise, spese il cui ammontare non sembra non potersi ricondurre ad un comportamento della Regione posto in essere in aperta violazione di tutti i ricordati principi generali dell’azione amministrativa."
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